TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-04, n. 202417198

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-04, n. 202417198
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417198
Data del deposito : 4 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2024

N. 17198/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09559/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9559 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso, formulata il 15.4.2017 tramite le Poste italiane, per motivi di lavoro, notificato alla ricorrente in data 5.10.2020 ed emesso dal dirigente della Questura di Roma in data 5.10.2020 e di ogni altro atto suo presupposto e conseguente e notificata in data 5.10.2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso per motivi di lavoro, emesso dalla Questura di Roma e notificato alla ricorrente in data 5.10.2020, motivato con riferimento ai pregiudizi penali e alla condanna subita dalla ricorrente.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 268/98.

L’Amministrazione resistente aveva posto a fondamento della propria decisione di rigetto le condanne per uno dei reati previsti dall’art. 380 e 381 c.p.p., dalla quale avrebbe desunto una causa ostativa al richiesto rinnovo del permesso.

Tuttavia, nel caso non di nuovo ingresso nel territorio dello Stato, ma di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero che abbia commesso reati ostativi, l'esistenza di precedenti condanne penali non avrebbe potuto essere considerata, di per sé, motivo automatico di diniego, dovendo essere valutata unitamente ad una serie di ulteriori elementi, quali la durata del soggiorno in Italia e il radicamento sociale e familiare.

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