TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202406764

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202406764
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406764
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 06764/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04931/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4931 del 2023, proposto da
A S, A S, S S, E C, V C, M L M, A G, N V, F M, J L, A G T, M A, L B, M D M, E D B, A B, M T M, E M, S R, E B, A C, M F, M P, V R, D I, M G, Andrea D'Ambra, M C, V P, G C, L C, C V, Giuseppe Frontirre', A R, F M, A G, T S, M A S, R L, Federica Miraglia, Emanuela Conde', Sara Spadavecchia, Mariangela Lodedo, Valeria Del Gaudio, Francesca Cocco, Marcella Barbera, Giovanna Muci, Valentina Iannone, Caterina Tiralosi, Maria Pia Manzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, n. 23;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Lorenzo Mitolo, Pasquale Pisani, Mariagrazia D'Elia, Pierluigi Caputo, Martina Cataldi, Filippo Culotta, Salvatore Battaglia, Salvatore Di Chiara, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Provvedimento Prot. n.m_dg.

DOG.

16/01/2023.0000851.ID del 16.01.2023, con il quale il Ministero della Giustizia ha disposto “ l'assunzione, a tempo determinato, per il periodo di 2 anni e 7 mesi, dei candidati, dichiarati idonei del “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo da inquadrare tra il personale del ministero della Giustizia (G.U. n. 62 del 6 agosto 2021) ” e risultati assegnatari di sede a seguito della procedura di scelta tenutasi tra il 20 dicembre 2022 e il 3 gennaio 2023;

- di tutti gli elenchi allegati al medesimo provvedimento, solo ed esclusivamente nella parte in cui non sono stai inclusi gli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Gli odierni ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione Ripam.

2. – All’esito della procedura, i ricorrenti sono risultati tutti idonei non vincitori.

3. – Gli stessi sono stati, poi, assunti a seguito dello scorrimento della graduatoria nei primi mesi dell’anno 2022.

Più in dettaglio, lo scorrimento appena indicato ha previsto il superamento del meccanismo delle graduatorie distrettuali.

Per alcuni distretti di Corte d’appello, infatti, la graduatoria era stata immediatamente esaurita, mentre per altri (quelli per i quali avevano partecipato gli odierni ricorrenti) risultavano presenti ulteriori aspiranti idonei.

Il Ministero della giustizia, pertanto, attingeva dalle graduatorie dei distretti « capienti » per soddisfare le esigenze di personale dei distretti « incapienti », precisando che la mancata accettazione della sede in diverso distretto avrebbe comportato l’esclusione della graduatoria.

Gli odierni ricorrenti, così, hanno formalizzato la loro disponibilità per coprire i posti scoperti in distretti di Corte d’appello differenti da quelli indicati inizialmente in sede di presentazione della domanda, e sono stati poi effettivamente assegnati a sedi differenti.

4. – Successivamente, con provvedimento del 5 dicembre 2022, l’Amministrazione ha proceduto ad attivare un nuovo scorrimento delle graduatorie distrettuali ancora capienti, che non ha coinvolto gli odierni ricorrenti, i quali risultavano ormai già dipendenti del Ministero.

5. – Con un primo ricorso proposto all’intestato Tribunale, rubricato n. 264/2023 RG., gli odierni ricorrenti hanno, così, impugnato quest’ultimo provvedimento del Ministero della giustizia, datato 5 dicembre 2022, con il quale era stato – come detto – attuato un nuovo scorrimento delle graduatorie distrettuali ancora capienti.

6. – Il ricorso è stato rigettato dall’intestato Tribunale con sentenza n. 3063 del 23 febbraio 2023, resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

7. – Successivamente, gli odierni ricorrenti hanno impugnato in appello la predetta sentenza e, contemporaneamente, “ per scrupolo difensivo ” ( cfr . ricorso pag. 8), hanno introdotto il presente giudizio, chiedendo l’annullamento del provvedimento del Ministero del 16 gennaio 2023, a mezzo del quale è stata disposta l’assunzione dei candidati, idonei non vincitori, che sono risultati assegnatari di sede a seguito dello scorrimento delle graduatorie attivato con il precedente provvedimento del 5 dicembre 2022.

8. – Avverso il provvedimento di assunzione dei candidati (datato 16 gennaio 2023), i ricorrenti hanno articolato quattro motivi di ricorso:

i) con i primi due motivi, sono dedotti i medesimi vizi che erano stati già prospettati nel primo ricorso (violazione dell’art. 35, comma 5- ter d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e eccesso di potere), e che comporterebbero l’invalidità derivata del provvedimento impugnato in questo giudizio;

ii) con il terzo motivo, viene lamentata la violazione del principio di imparzialità e non discriminazione tra i candidati;

iii) con il quarto motivo, viene censurata l’errata applicazione delle norme della lex specialis e dell’art. 14 del D.L. n. 80/2021, così come modificato dalla legge di conversione.

9. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, con atto formale.

10. – In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato un’istanza di rinvio della trattazione della causa per attendere la definizione del giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 3063 del 2023 che aveva definito il primo ricorso.

11. – All’udienza pubblica del 21 febbraio 2024, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. – Preliminarmente, il Collegio rileva che non può essere accolta l’istanza di differimento della trattazione della presente causa, in quanto la pendenza del processo di appello avverso la sentenza n. 3063 del 2023 di questo Tribunale non rappresenta uno di quei “casi eccezionali”, alla ricorrenza dei quali l’art. 73, comma 1 bis , c.p.a. ammette il rinvio dell’udienza di discussione.

13. – Non appare, inoltre, necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, in quanto il ricorso si presenta manifestamente infondato (art. 49, comma 2, c.p.a.).

14. – Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, con i quali è stata dedotta l’invalidità derivata del provvedimento di assunzione dei candidati per effetto della (ritenuta) invalidità dei provvedimenti “a monte” che hanno disposto il nuovo scorrimento delle graduatorie su base distrettuale, non può che affermarsi l’infondatezza degli stessi, avendo questo Tribunale statuito la piena legittimità di questi ultimi con la citata sentenza n. 3063 del 2023.

In ogni caso, i vizi dedotti nei due motivi sono infondati per le medesime ragioni illustrate nella predetta sentenza n. 3063 del 2023, che questo Collegio condivide e fa proprie (v. art. 74 c.p.a.).

15. – Non può essere accolto nemmeno il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano un presunto “vizio proprio” del provvedimento di assunzione dei candidati beneficiari del nuovo scorrimento delle graduatorie distrettuali per violazione del principio di imparzialità, in quanto l’Amministrazione avrebbe proceduto all’assunzione in ambito distrettuale di alcuni concorrenti che, all’esito della prova selettiva, erano risultati in posizione deteriore rispetto agli odierni ricorrenti, così discriminando questi ultimi rispetto ai primi.

Questa censura, in realtà, non concerne propriamente il provvedimento di assunzione dei candidati (impugnato in questo giudizio), quanto piuttosto i provvedimenti “a monte” che hanno disposto lo scorrimento delle graduatorie distrettuali senza ricomprendere anche coloro che erano stati già assunti (come appunto i ricorrenti). Provvedimenti, questi ultimi, che sono stati tuttavia già vagliati da questo Tribunale e ritenuti legittimi.

Ad ogni modo, questa censura è stata già presa in esame dal Tribunale nella più volte citata sentenza n. 3063/2023 ( cfr . specificatamente § 6.2.), ritenendola infondata alla luce della più ampia osservazione secondo cui “ la decisione di non procedere ad un previo interpello del personale già in servizio appare logica e coerente con la posizione messa a concorso. Difatti, l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’Upp appaiono ragioni che giustificano la mancanza di trasferimenti. In particolare, nell’odierna vicenda appare evidente come il bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi differenti e quello pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia, determini la prevalenza di quest’ultimo soprattutto in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi concordati in sede europea con il Pnrr (v. art. 11 d.l. 80 cit.).

7.6. Inoltre, parimenti legittima appare la decisione di unificare le graduatorie capienti per procedere ad uno scorrimento nazionale: essa, come si è visto, è perfettamente in linea con le sopravvenute disposizioni normative (v. art. 14, comma 11, d.l. 80 cit.), nonché con gli indicati interessi pubblici curati dall’amministrazione. Difatti, risulta di immediata evidenza come l’urgenza di coprire, nel più breve tempo possibile, le vacanze negli uffici giudiziari giustifichi l’assegnazione degli idonei anche al di fuori dei distretti di candidatura: d’altro canto, risponde al precipuo interesse dell’amministrazione (che opera su tutto il territorio nazionale) garantire un’uniforme copertura di personale nei vari uffici”.

16. – Infine, non può essere accolto nemmeno il quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 8 del bando e dell’art. 14, D.L. n. 80 del 2021.

Tali censure deducono nuovamente dei (presunti) vizi che attengono alle scelte compiute dall’Amministrazione con il provvedimento del 5 dicembre 2022, con cui è stato attivato un nuovo scorrimento delle graduatorie distrettuali (ossia del provvedimento ritenuto legittimo dalla sentenza n. 3063/2023).

Non sono, quindi, vizi che inficiano direttamente il provvedimento impugnato in questo giudizio il quale, come detto, dispone solo l’assunzione dei candidati ammessi al nuovo scorrimento.

Il motivo non può, pertanto, essere accolto in questo giudizio.

17. – Alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

18. – La peculiarità della controversia e la costituzione solo formale dell’Amministrazione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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