TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216796

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216796
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 16796/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08197/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8197 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47, come da procura in atti;



contro

I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A S, D A M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Collegio di Garanzia Sui Procedimenti Disciplinari I, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento sanzionatorio prot. n.-OMISSIS-, adottato dal Direttorio Integrato dell'IVASS, del 27 aprile 2018 notificato a mezzo pec in pari data, con il quale è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della censura;

- della deliberazione n. -OMISSIS-del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari istituito presso l'IVASS, assunta nell'adunanza del 23 gennaio 2018, contenente la proposta di sanzione e costituente parte integrante del provvedimento sanzionatorio impugnato;

- di qualunque altro atto comunque connesso, dipendente e/o presupposto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 novembre 2022 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. –Con ricorso notificato il 26 giugno 2018 e depositato il 10 luglio successivo, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentante legale e responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa di società che svolge attività di broker, ha impugnato il provvedimento sanzionatorio prot. n.-OMISSIS-, adottato dal Direttorio Integrato dell'IVASS, del 27 aprile 2018 notificato a mezzo pec in pari data, con il quale è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della censura, nonché la presupposta decisione del Collegio di garanzia, con cui gli è stata irrogata la sanzione della censura ai sensi dell’articolo 329, comma 1, lett. b), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private per riscontrata violazione degli artt. 120 e183 del Codice delle assicurazioni private, nonché degli artt. 47, 48 e 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

2. – Le condotte contestate al ricorrente a seguito di una visita ispettiva relativa al novembre-dicembre 2016, come da verbale ispettivo, sottoscritto in data 8 febbraio 2017, poi sanzionate, sono riportate in ricorso come segue:

a) incompletezza e scarsa trasparenza delle informazioni fornite al cliente con i documenti consegnati in sede di collocamento delle polizze (accordo di brokeraggio, allegato all'accordo di brokeraggio e scheda di adesione), i quali:

- recavano la generica dicitura `Premio" per indicare cumulativamente il premio di polizza e gli oneri di brokeraggio;

- non chiarivano che le polizze intermediate erano di tipo Stand Alone, inducendo l'assicurando/debitore a ritenere di aver sottoscritto, invece, una polizza di tipo Payment Protection Insurance, collegata a un finanziamento procacciato dal medesimo collaboratore di -OMISSIS- s.r.l. ma nella qualità di addetto di-OMISSIS-s.r.1, quest 'ultima nelle vesti di mediatore creditizio;

- non esplicitavano adeguatamente i costi della vendita (premio imponibile, imposte e oneri di brokeraggio);

- precludevano al cliente di ricevere la documentazione contrattuale emessa dalle compagnie garanti in ragione di una clausola di domiciliazione dell'assicurato presso -OMISSIS- per la gestione di tutti i flussi documentali afferenti il rapporto assicurativo;

- contenevano sistematici rinvii che rendevano alquanto difficoltoso il reperimento d'informazioni essenziali, quali, ad esempio: la garanzia acquistata, l'importo del premio di polizza e degli oneri di brokeraggio;

b) carenze nelle informazioni riportate del modello 7B, che:

- non indicava, nel caso di collocamento delle polizze vita di -OMISSIS- Assicurazioni s.p.a., che i prodotti erano intermediati in collaborazione con un altro intermediario iscritto alla sezione A del RUI sulla base di uno specifico accordo;

- non indicava la data d'iscrizione al RUI, la sede legale, la sede operativa, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del collaboratore che intermediava la polizza (Family Broker);

- alla voce "Natura del rapporto in essere con l'intermediario" faceva riferimento alla generica dicitura "Intermediario assicurativo", anziché alla qualifica di esercizio di collaboratore di -OMISSIS-;

- non rappresentava la possibilità di inoltrare i reclami anche a -OMISSIS- s.r.l.; non recava tutte le necessarie informazioni sulle conseguenze liberatorie connesse alla consegna all'intermediario degli assegni a titolo di pagamento del premio;

c) eccessiva onerosità degli oneri di brokeraggio con importi autonomamente determinati dai collaboratori di -OMISSIS- s.r.l. (cc.dd. Family Broker), non commisurati all'entità dei premi intermediati e all'effettiva ricerca della soluzione assicurativa adeguata alle esigenze dei clienti (in termini di durata, garanzia e costi), raggiungendo importi anche tripli rispetto al premio praticato;

a) mancata consegna dei certificati di assicurazione agli aderenti alle polizze in forma collettiva stipulate da -OMISSIS- con -OMISSIS- Assicurazioni s.p.a;

b) consegna, in luogo dei certificati di assicurazione, di una "dichiarazione di copertura" e di una "dichiarazione di detraibilità dei premi", redatte su carta intestata -OMISSIS-, pregiudicando la possibilità per gli assicurati di avere contezza della propria posizione assicurativa tramite accesso al proprio "cassetto assicurativo" predisposto sul sito internet delle compagnie garanti;

t) insufficienze nell'organizzazione e nel presidio delle attività di aggiornamento dei collaboratori della rete di vendita.

Il trattamento sanzionatorio per le condotte di cui sopra si è concretato nella censura ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. b), punto 5) e ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. b), punto 7) del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione nonché falsa ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 in combinato disposto con gli articoli 47, 48, 49, 53 e 56 del Regolamento IVASS n. 5/2006; Violazione nonché falsa ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 329 del d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 62 del Regolamento IVASS n. 5/2006; Violazione del principio di legalità e dei principi di determinatezza e tassatività delle fattispecie sanzionatorie; Violazione del principio di certezza del diritto, tutela dell'affidamento e prevedibilità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, di logicità-congruità; Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, falso supposto di fatto, errore dei presupposti, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta; Eccesso di potere per motivazione

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