TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2012-02-21, n. 201200104
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N. 00104/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00215/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2012, proposto da Marenostrum S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. O S, con domicilio eletto presso lo studio Raimondi in Palermo, via Gaetano Abela N. 10;
contro
Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in persona dell’Assessore pro tempore;
Cassa Regionale Per il Credito Alle Imprese Artigiane Siciliane (C.R.I.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1°) della nota della CRIAS datata 30 novembre 2011, prot. n. 31594, pervenuta a mezzo raccomandata postale in data 7 dicembre 2011, con la quale "si ribadiscono le determinazioni già comunicate con la ...nota n. 20751 ", in relazione alla attestazione bancaria prodotta dalla ricorrente;
2°) della nota del 24 agosto 2011, prot. n. 20751, con la quale la CRIAS ha comunicato alla ricorrente che la verifica preliminare del progetto in relazione alle condizioni di ammissibilità della domanda di finanziamento "ha dato esito negativo per i seguenti motivi:/ - Attestazione bancaria di cui all'ari. 12 del bando non conforme al fac simile pubblicato in allegato alla Circolare n. 3 del 6 aprile 2011 dell'Assessorato alle Attività Produttive ";
3°) in subordine, ove occorra, degli artt. 2, 9 e 12 del bando, nonché del relativo decreto approvativo, e dell'art. 4 della circolare n. 3 del 6 aprile 2011, ove interpretati nel senso di ritenere dimostrabile il requisito della solidità finanziaria soltanto attraverso l'attestazione bancaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale delle Attivita' Produttive e di Cassa Regionale Per il Credito Alle Imprese Artigianali;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 il dott. G T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris;
che dalla esclusione, in ipotesi illegittima, potrebbe derivare alla parte privata un pregiudizio grave ed irreparabile, e per la parte pubblica l’esposizione a future, rilevanti pretese risarcitorie;
che, pertanto, la misura cautelare più idonea a tutelare gli interessi di entrambe le parti appare essere l’ammissione con riserva della parte ricorrente alla procedura per cui è causa, sicché in questi termini va accolta la domanda cautelare;
che le spese della fase cautelare possono essere compensate, sussistendone le condizioni.