TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2010-04-16, n. 201007235
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N. 07235/2010 REG.SEN.
N. 02343/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2343 del 2010, proposto da:
CONDOMINIO RESIDENCE ADRIATICO Scala D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. V A, con domicilio eletto presso Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata, 320;
contro
Il Prefetto della Provincia di Foggia, in qualità di Commissario delegato per il superamento dei danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del Comune di Marina di Lesina, nominato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – O.P.C.M. n. 3750 del 30/03/2009 del 01/08/2009, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’Ordinanza n. 96 prot. n. 224 del 21/09/2009 e notificata il giorno 30.01.2010, del Prefetto di Foggia, in qualità di commissario delegato per il superamento dei danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del Comune di Marina di Lesina, nominato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – O.P.C.M. n. 3750 del 30/03/2009, recante la diffida ad effettuare un approfondimento sulle strutture del fabbricato denominato idoneo a individuare la consistenza e le condizioni di sicurezza statica;
- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Prefetto della Provincia di Foggia in qualità di Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3750 del 2009;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 il Consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Visto l’art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205) che consente al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;
Considerato che con riferimento alla località Lesina Marina, frazione del Comune di Lesina (FG), con d.P.C.M. del 31.10.2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano tale territorio, mentre con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.3.2009 n. 3750, è stato nominato il Prefetto di Foggia quale Commissario Delegato a provvedere alla realizzazione di interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, in atto nel Comune di Lesina.
Considerato che i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con la quale il Commissario Delegato ha intimato ed ordinato al Condominio dei ricorrenti ed ai singoli proprietari e condomini, di effettuare, per i fabbricati di loro proprietà, siti in Lesina Marina, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, accertamenti tecnici, a cura e spese dei ricorrenti medesimi, sulla tipologia di fondazione esistente, con diffida che, in caso di inottemperanza, ovvero di accertamento della presenza di formazione a plinti isolati, si sarebbe proceduto alla immediata dichiarazione di inagibilità degli stabili e alla conseguente emanazione di ordinanza di sgombero degli immobili de quibus.
Considerato che la Sezione si è già pronunciata su fattispecie analoghe con pronunce di accoglimento (ex plurimis: sentenza n. 1650/2010), dalle cui statuizioni il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi.
Considerato, in particolare, che il Commissario Delegato sembra aver interpretato in maniera riduttiva l’ambito oggettivo degli interventi finalizzati “alla rimozione delle situazioni di pericolo in atto”, laddove è evidente, dal contesto dell’ordinanza n. 3750 del 2009, che i poteri commissariali si estendono all’adozione di “tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza” (sempre nel quadro dei poteri derogatori conferiti dall’art. 5 della predetta ordinanza) ed in particolare (art. 1, comma 2, lett. b) “alla prosecuzione, d'intesa con l'Autorità di Bacino della Puglia, della campagna di indagini geognostiche in corso, nonché di ulteriori indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale, finalizzate alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed alla attuazione dei relativi interventi”.
Considerato che tra le indagini geognostiche propedeutiche alla realizzazione degli interventi di contenimento del rischio devono farsi rientrare, a parere del Collegio, anche quegli accertamenti tecnici preliminari che l’Autorità di Bacino ha ritenuto indispensabili al fine di pianificare le priorità di intervento.
Considerato, inoltre, che, ai fini della coerenza della complessiva azione amministrativa, appare problematico che accertamenti tecnici essenziali vengano affidati a strutture la cui individuazione è rimessa agli stessi privati, piuttosto che ad organi tecnici pubblici, già debitamente allertati e coinvolti dal Prefetto di Foggia all’indomani della dichiarazione dello stato di emergenza, o comunque a professionisti scelti dalla stessa Autorità procedente.
Ritenuto, pertanto, che anche gli accertamenti tecnici preliminari all’individuazione delle priorità di intervento - dal Commissario Delegato e dall’Autorità di Bacino ravvisate in primo luogo nella messa in sicurezza degli edifici aventi fondazioni del tipo “a plinti isolati” - rientrano tra le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza, in relazione alle quali il Commissario Delegato può adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria, utilizzando, all’uopo, i fondi appositamente stanziati dall’ordinanza n. 3750/2009.
Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto - di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata stante la fondatezza del ricorso, che va quindi accolto, con assorbimento delle censure non esaminate.
Ritenuto, in ordine alle spese, che queste possono essere equamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.