TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-04-06, n. 202003801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-04-06, n. 202003801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003801
Data del deposito : 6 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2020

N. 03801/2020 REG.PROV.COLL.

N. 14617/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14617 del 2018, proposto da
B&P Tecnoconsulting Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C, E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della determinazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale in data 10 ottobre 2018, n. 19491-P.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Società B&P Tecnoconsulting s.a.s. ha impugnato la determinazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale in data 10 ottobre 2018, n. 19491-P, con la quale è stato espresso il “parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004”, di contenuto negativo, sul progetto dalla stessa presentato per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nel Comune di Nepi.

1.1. La società ricorrente ha esposto in fatto:

- di aver presentato nell’anno 2007 al Comune di Nepi un progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, “da ubicarsi su suolo privato al km 37+300 della S.S. Cassia”;

- che, sul progetto in questione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 24 del 6.7.1998, con determinazione prot. n. 10387 del 15.11.2012;

- che, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale di Nepi n. 67 del 27.12.2013, l’impianto in questione veniva considerato anche conforme alla disciplina sulla localizzazione dei punti di vendita dei carburanti (L.R. n. 8/2001);

- che, con determinazione n. 24 del 28.12.2017, il Comune di Nepi autorizzava in via definitiva l’esecuzione delle opere in questione “ai fini paesaggistici”, ai sensi degli artt. 146 e 159 del d.lgs. n. 42/2004, trasmettendo tale determinazione alla Regione, alla società richiedente e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

- che quest’ultima Soprintendenza, “inopinatamente”, “dopo un’istruttoria protrattasi per oltre otto mesi”, assumeva la determinazione in data 10.10.2018, n. 19491-P, recante “parere negativo” sull’intervento in questione, considerato che «l’art.45 delle N.T.A del PTRP, cui le aree si riferiscono, stabilisce espressamente al punto 3 che “sono vietati impianti per erogazione di carburanti” e che, pertanto, la proposta non è conforme alle norme di PTPR, né compatibile».

2. La società ricorrente ha denunciato l’illegittimità di tale determinazione per i seguenti motivi:

a) “ violazione dell’art. 13, comma 4 bis, della L.R. 6 luglio 1998, n.24, in relazione agli artt. 146 e 159 d.lgs. n. 42/2004;
incompetenza
”, giacché, una volta intervenuto (in data 15.11.2012) il parere favorevole della Soprintendenza archeologica in merito al progetto in questione, la Soprintendenza per i beni paesaggistici non avrebbe potuto esprimersi ulteriormente in merito al progetto dell’impianto e, quindi, in merito all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata dal Comune di Nepi con la determinazione n. 24 del 28.12.2017, non residuando in capo a quest’ultima Soprintendenza “nessuno spazio all’esercizio di poteri consultivi”;

b) “ violazioni e falsa applicazione dell’art. 18 ter della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998, in relazione all’art. 45 N.T.A. del PTPR ed alle direttive della Regione Lazio di cui alla nota 6 novembre 2012, prot. 477788 ”, in quanto, alla luce della disciplina legislativa ed amministrativa rilevante nella fattispecie concreta, così come dei “riscontri istruttori specificamente acquisiti” nel corso del procedimento, non dovrebbe ritenersi esistente il preteso divieto di installazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle zone assoggettate a vincolo posto a base della determinazione impugnata;

c) “ eccesso di potere per difetto di motivazioni ed illogicità manifesta, comportamento illogico e contradditorio ”, dal momento che il parere negativo impugnato ha ritenuto la proposta di intervento “non conforme alle norme del PTPR, né compatibile”, senza che sia comprensibile se con “quest’ultima espressione (né compatibile) si sia inteso esprimere una ragione ulteriore e distinta di inammissibilità dell’intervento, autonoma rispetto alla (pretesa) violazione dell’art.45 NTA”, “nulla essendo ricavabile dal corpo dell’atto che ciò chiarisca”.

3. Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, depositando a tal fine una relazione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, con la quale è stata ribadita la non conformità del progetto di realizzazione dell’impianto di erogazione di carburante in questione, in quanto, “la disciplina vigente sull’area si configura come tutela di un paesaggio archeologico, testimonianza di fasi particolari e di processi di antropizzazione del territorio”, richiamandosi altresì, in merito al “rapporto fra bene archeologico e bene paesaggistico e alla legittimità del parere reso”, la sentenza del Consiglio di stato, sez. IV, del 2 febbraio 2016, n. 399. Inoltre, l’intervento in questione sarebbe espressamente vietato dall’art. 45 delle NTA del PTPR, applicabile all’area de qua , con conseguente non compatibilità dell’intervento, “da un punto di vista paesaggistico”, alle norme del PTPR.

4. In vista della discussione del merito del ricorso, la parte ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale insisteva nelle proprie conclusioni.

5. La causa veniva ritualmente richiamata all’udienza pubblica del 25 febbraio 2020 e, a tale udienza, passava in decisione.

6. Con il primo motivo di gravame è stato contestato il vizio di “incompetenza” [ recte : di carenza di potere] della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale ad esprimere il parere ex art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in quanto, dopo l’adozione da parte del Comune di Nepi della determinazione n. 24 del 28.12.2017, da configurarsi come “provvedimento terminale della procedura autorizzativa”, non sarebbe residuato alcuno spazio per “l’esercizio di poteri consultivi da parte della Soprintendenza” (così ricorso, pp. 3-4).

6.1. Il motivo, alla luce della ricostruzione dell’ iter procedimentale in concreto svoltosi e del quadro normativo ad esso applicabile, è fondato per le ragioni di seguito esposte.

6.2. Ed invero, l’autorizzazione paesaggistica n. 24 del 28 dicembre 2017 (rilasciata sull’istanza della società odierna ricorrente prot. 21149, in data 19 dicembre 2007), è stata assunta dal Comune di Nepi, come si ricava testualmente dal dispositivo della determina comunale, “ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42”, quale autorità delegata dalla Regione (cfr. determinazione regionale n. B4373 del 4 ottobre 2010) ad esercitare le funzioni “in materia di autorità paesaggistica”, e tenuto anche conto del parere favorevole della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria Meridionale in data 15 novembre 2012 prot. n. 10387. Né l’Amministrazione resistente ha mai contestato (con il provvedimento impugnato, ovvero in giudizio) tale fondamento del potere autorizzatorio in concreto esercitato dal Comune.

6.3. Deve ritenersi, quindi, incontestato che il procedimento avviato con l’istanza del 2007 in ordine alla quale si è espresso il Comune di Nepi con la determinazione comunale n. 24/2017 suddetta si sia svolto – a prescindere da ogni considerazione circa la rilevanza del parere della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria Meridionale in data 15 novembre 2012 prot. n. 10387 – sulla base dello schema procedimentale previsto – quale regime transitorio da applicare ai procedimenti autorizzatori avviati fino al 31 dicembre 2009 – dall’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e non, invece, sulla base del diverso procedimento previsto dall’art. 146 del medesimo Codice, secondo cui il Soprintendente è oggi chiamato a esprimere un parere vincolante, nel corso del procedimento, all’autorità che in concreto esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (Regione o Comune da questa delegato).

6.4. Lo schema procedimentale previsto in via transitoria dall’art. 159 citato si ispira chiaramente al modello di procedimento di autorizzazione paesaggistica previgente, già disciplinato dall’art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352) e abrogato dall’art. 184 del d.lgs. n. 42/2004, il quale – a differenza dell’attuale art. 146 del Codice – prevedeva che l’autorizzazione in questione fosse rilasciata (o negata) dalla Regione, ovvero dal Comune specificamente delegato ad esercitare tale specifica funzione autorizzatoria in via definitiva (come nel caso sottoposto a scrutinio), e che poi l’Autorità procedente inviasse al Ministero il provvedimento conclusivo del procedimento per consentire a quest’ultimo di esercitare (in caso di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) il proprio potere di annullamento “con provvedimento motivato” nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

6.5. Ebbene, l’art. 159 del Codice, così come sostituito dall’art.

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