TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2023-11-10, n. 202303318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2023-11-10, n. 202303318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303318
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2023

N. 01878/2019 REG.RIC.

N. 03318/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01878/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in opposizione proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B M e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via Nunzio Morello, 40;


avverso il decreto presidenziale n. 692 del 25 luglio 2023

che ha dichiarato improcedibile il ricorso recante il numero di registro generale 1878 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B M e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via Nunzio Morello, 40;


contro

l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Viola e Francesca Paola Di Gregoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via Libertà, 171;

per l'annullamento

del provvedimento meglio descritto e specificato in ricorso avente ad oggetto: “assegnazione di un posto di professore di prima-fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica”.


Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 551 del 30 maggio 2023;

Visto il decreto presidenziale decisorio n. 692 del 25 luglio 2023 con cui “ il ricorso è divenuto improcedibile in conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse ”;

Visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato e depositato il 22 settembre 2023;

Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84, co. 4, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori del ricorrente e dell’Università, presenti come specificato nel verbale;


Premesso che, con il ricorso in opposizione in esame, proposto il 22 settembre 2023 ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a. avverso il predetto decreto, il ricorrente, pur ammettendo lealmente di non aver riscontrato l’ordinanza istruttoria nei termini ivi indicati, manifesta il proprio interesse alla trattazione della causa nel merito in quanto “le conseguenze dannose di tale ritardata immissione in servizio non sono affatto trascurabili” ;

Considerato che, durante l’udienza camerale, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste anche con riguardo ad un interesse risarcitorio e, per contro, l’Università resistente si è opposta alla revoca del decreto n. 692/2023 nonché alla rimessione della causa sul ruolo generale, evidenziando l’inserimento del nuovo profilo dell’interesse risarcitorio;

Considerato che alla camera di consiglio del 7 novembre 2023 il ricorso è passato in decisione;

Ritenuto che la richiesta del ricorrente non può essere accolta alla luce del mancato riscontro all’ordinanza presidenziale istruttoria n. 551/23, con la quale era stato chiesto alla parte ricorrente, tra l’altro, di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse in relazione al ricorso in epigrafe, specificando che il mancato riscontro alla richiesta formulata sarebbe stato valutato quale indice di sopravvenuta carenza d’interesse, facendo richiamo alla giurisprudenza sul tema secondo cui: “l'onere di fornire gli elementi di prova a sostegno della sussistenza dell’interesse al ricorso al giudice amministrativo grava sul ricorrente, concernendo una circostanza posta a fondamento della domanda di annullamento dell'atto impugnato, quale condizione dell'azione. Tale onere si estende anche alla permanenza della sussistenza dell’interesse ad agire nel corso del giudizio, ogniqualvolta tale sussistenza sia dubbia. Dall’altro lato, ben può il Collegio trarre elementi decisivi, nel senso dell’essere venuto meno l’interesse a ricorrere, dal comportamento processuale della parte che, specificamente compulsata da un’ordinanza istruttoria a esprimersi sul punto, rimanga silente, così manifestando implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2021, n. 7063;
in senso conforme, Cons. Stato, Sez. VI, 25/07/2023, n. 7278, punto 6);

Rilevato, altresì, che l’ordinanza in parola non richiedeva da parte del ricorrente un’attività particolarmente onerosa, anche considerando che in essa era stata resa nota la possibilità di chiedere al Giudice anche il compimento di attività istruttoria;
ragione per cui, il ricorrente avrebbe potuto manifestare, entro il congruo termine assegnato di 45 giorni, la persistenza dell’interesse, anche eventualmente chiarendo di essere in attesa di ulteriori documenti;

Considerato, infine, che l’art. 85, comma 5, c.p.a. – con norma che, diversamente dal precedente art. 84, comma 2, deroga senza alcuna eccezione al canone della discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese del giudizio – stabilisce che in caso di rigetto dell’opposizione qui azionata “le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale” ;

Ritenuto, in definitiva, che l’opposizione debba essere respinta, con conseguente condanna della parte opponente alle spese di lite, come liquidate in motivazione, in favore dell’Università degli Studi di Palermo quale unica parte che ha controdedotto in resistenza nella presente fase;

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