TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2010-07-29, n. 201100688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2010-07-29, n. 201100688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201100688
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06030/2010 REG.RIC.

N. 00688/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06030/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6030 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso P M in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, 11;
USR - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;

nei confronti di

Antonella Di Fiore, Anna Brignola, Carmine Crisci, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo, con domicilio eletto presso Pasquale Del Vecchio in Napoli, via Nicola Nisco n.11;
Angelo Antonio Orsi, Rachele Felica, Antonio Leone;

per l'annullamento:

del decreto, ignoti numero e data, con il quale si approva l'elenco definitivo, pubblicato il 29/07/2010, profilo professionale assistente amm.vo, dei candidati che, avendo superato la prova preselettiva, sono stati ammessi al corso di formazione utile ai fini della mobilita' professionale, per il biennio scolastico 2009/2010-2010/2011, da un'area professionale inferiore a quella immediatamente superiore, del personale a.t.a.;

nonché, in sede di motivi aggiunti depositati il 21/12/2010,

per l’annullamento, previa sospensione

del decreto prot. n. 3211/6 del 25/10/2010, con il quale l’Ufficio Scolastico Provinciale ha approvato la graduatoria provinciale definitiva.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Antonella Di Fiore e di Anna Brignola e di Carmine Crisci;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. cons. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


RILEVATO che:

- con il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i relativi motivi aggiunti, il sig. L G ha dedotto l’illegittimità dell’impugnata graduatoria (nella quale egli risulta collocato al posto n. 19 con punteggio complessivo pari a punti 77,4, in posizione non utile ai fini della mobilità), nella parte in cui sarebbe stato erroneamente attribuito un punteggio maggiore rispetto a quello dovuto ai controinteressati intimati, che avrebbe consentito a costoro di scavalcare il ricorrente;

- l’avvocatura dello stato, costituitasi in giudizio per il Ministero intimato, ha eccepito l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il ricorrente è stato individuato, in applicazione del decreto n. 3211/6 del 25/10/2010, quale destinatario di contratto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale richiesto, con decorrenza giuridica 1/9/2010;

- il ricorrente ha depositato, all’odierna camera di consiglio, il relativo contratto individuale di lavoro, stipulato in data 30/11/2010, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma insistendo per la condanna alle spese di giudizio;

RITENUTO che:

- il ricorso in esame può essere deciso con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. (come dato avviso ai procuratori delle parti presenti in udienza), essendo divenuto manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, la resistente amministrazione, con decreto del 29/11/2010, ha infatti individuato il ricorrente quale destinatario di contratto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale richiesto, stipulando quindi, in data 30/11/2010, il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza giuridica 1/9/2010 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio;

- l’interesse alla decisione del proposto gravame è quindi venuto inesorabilmente meno;

- non può peraltro essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, a tali fini, sarebbe stato necessario che l’amministrazione avesse avuto riguardo non solo al petitum, ma anche alle ragioni svolte in ricorso (e che, quindi, avesse provveduto a rettificare il punteggio attribuito ai controinteressati – così come chiesto dal ricorrente – e, per l’effetto, ricollocarlo in una posizione migliore in graduatoria);

- tale circostanza, tuttavia, non risulta affatto emergere dagli atti depositati (decreto del 29/11/2010 e contratto del 30/11/2010), dai quali invece risulta che il ricorrente è rimasto collocato nella medesima originaria posizione;

- che sussistono, pertanto, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

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