TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202301015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202301015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301015
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2023

N. 01015/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto Diagnostico Varelli S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P K M, M R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Laboratorio Cesare Pandolfi & C. Sas di Di Biase Dr. Sebastiano, Prefettura di Napoli, non costituiti in giudizio;
Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ornella Giaculli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Alfredo Ruosi, Dott. Mariano Paolucci, Prof.ssa Liberatina Santillo, non costituiti in giudizio;



per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

per l'annullamento:

- della nota della ASL Napoli 1 Centro prot. 7292 comunicata il 20/11/2018, avente ad oggetto il decreto del Commissario ad acta n. 84 del 31/10/2018: “superamento del limite nei primi tre trimestri 2018 per prestazioni lettera R”, per un importo di Euro 246.311,96 che verrà addebitato sulla prima liquidazione possibile –richiesta nota credito;

- del decreto del Commissario ad acta n. 84 del 31/10/2018, pubblicato sul BURC n. 80 del 5/11/2018, in parte qua, ad oggetto “... limiti di spesa agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018 e altre disposizioni relative

all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private”, e di tutti i suoi allegati;

- della nota del Commissario ad acta prot. n. 2648/C del 16/11/2018, ove lesivo, e di cui si ignora il preciso contenuto;

- della nota dell'Asl Na 1 Centro prot. n. 67265 del 14/11/2018, ove lesivo, e di cui si ignora il preciso contenuto;

- della nota dell'Asl Na 1 Centro prot. n. 68774 del 21/11/2018, ove lesivo, e di cui si ignora il

preciso contenuto;

- della nota dell'Asl Na 1 Centro prot. n. 66380 del 12/11/2018;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 27.2.2019, per l’annullamento:

- della deliberazione del direttore Generale dell'Asl Napoli 1 Centro n. 142 del 31/1/2019, avente a oggetto: “Specialistica ambulatoriale esterna: prorogatio contratto anno 2018 ex DCA n. 84/2018” - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 12.6.2019, per l’annullamento:

- della nota dell'Asl Na 1 Centro prot. n. 2676 del 10/4/2019, comunicata alla struttura ricorrente in data 10/4/2019, ad oggetto “Decreto del Commissario ad Acta n. 84 del 31/10/2018. Specialistica ambulatoriale esterna. Divieto di incremento della produzione a carico del SSR oltre il limite del 10% rispetto a quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente”, con addebito alla struttura ricorrente di € 35.193 per presunto superamento del predetto limite per le prestazioni erogate nel mese di febbraio 2019;

- della nota dell'Asl Na 1 Centro prot. n. 2289 del 27/3/2019, comunicata alla struttura ricorrente in data 6/3/2019, ad oggetto “Decreto del Commissario ad Acta n. 84 del 31/10/2018. Specialistica ambulatoriale esterna. Obbligo di non superare di oltre il 30% il valore medio 2012 delle prestazioni R”, con addebito alla struttura ricorrente di euro 7.421,7 per presunto superamento del 30% del costo medio 2012 per le prestazioni di genetica lett. r) erogate nel mese di febbraio 2019;

- della nota dell'Asl Na 1 Centro prot. n.2681 del 10/4/2019, comunicata alla struttura ricorrente in data 10/04/2019, ad oggetto “Decreto del Commissario ad Acta n. 84 del 31/10/2018. Specialistica ambulatoriale esterna. Divieto di incremento della produzione a carico del SSR oltre il limite del 10% rispetto a quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente”, con addebito alla struttura ricorrente di euro 51.807 per presunto superamento del predetto limite per le prestazioni di radiologia erogate nel mese di febbraio 2019;

- della nota dell'Asl Na 1 Centro prot. n. 2682 del 10/4/2019, comunicata alla struttura ricorrente in data 10/04/2019, ad oggetto “Decreto del Commissario ad Acta n. 84 del 31/10/2018. Specialistica ambulatoriale esterna. Obbligo di non superare di oltre il 30% il valore medio 2012 delle prestazioni R”, con addebito alla struttura ricorrente di euro 37.036,1 per presunto superamento del predetto limite per le prestazioni lettera r) erogate nel mese di gennaio 2019;

- della nota dell'Asl Na 1 Centro prot. n. 2681 del 10/4/2019, comunicata alla struttura ricorrente in data 10/04/2019, ad oggetto “Decreto del Commissario ad Acta n. 84 del 31/10/2018. Specialistica ambulatoriale esterna. Divieto di incremento della produzione a carico del SSR oltre il limite del 10% rispetto a quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente”, con addebito alla struttura ricorrente di euro 51.807 per presunto superamento del limite di produzione del 10% rispetto a quella dell'anno precedente per le prestazioni di radiologia per il mese di febbraio 2019;

- della nota prot. n. 39813 del 7/5/2019 dell'Asl Na 1 Centro, nella parte in cui pur correggendo l'erroneo criterio temporale (mensile) preso a riferimento per il calcolo degli sformanti di produzione e di valore medio prestazioni, lo sostituisce con il trimestre e non con l'anno, criterio invece correttamente utilizzato prima dell'entrata in vigore del DCA n. 84/2019 (che comunque non prevede assolutamente il trimestre quale criterio di determinazione dei predetti limiti, diversi dai limiti di spesa);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30.9.2019, per l’annullamento:

- della nota dell'Asl Na 1 Centro prot. n. 4032 del 10/6/2019 ed allegati, ivi inclusa la nota prot. n. 4017/2019 e la nota prot. n. 51768/2019 e la nota prot. n. 44489/2019 ed eventuale sua rettifica a mezzo nota prot. n. 49898, inviata a mezzo pec al centro Varelli il 13/6/2019, avente ad oggetto la correzione degli importi decurtati con precedenti richieste di note di credito, nella parte in cui determina una residua somma a debito per decurtazioni sulle remunerazioni rese;

- le determinazioni dirigenziali dell'Asl Na 1 Centro n. 608 del 19/6/2019, n. 1080 del 29/7/2019 e n. 1081 del 30/7/2019, con cui sono stati approvati i “ruoli banca” relativi alle remunerazioni del mese di gennaio, febbraio e marzo e aprile 2019, con ricalcolo delle somme a debito relative alle decurtazioni per presunti sforamenti relativi al primo trimestre del 2019 (mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019), nella parte in cui determina una residua somma a debito del centro ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 24.2.2022, per l’annullamento:

della determinazione n. 1 del 24/11/2021 del Commissario ad acta in sostituzione della Giunta Regionale ed allegato Tecnico ad oggetto determinazione del fabbisogno assistenziale sanitario nella macroarea della specialistica ambulatoriale della regione Campania anni 2018/2019 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 5293/2019 depositata in giudizio in data 29/11/2021 e successiva ordinanza n. 805/2020 e di tutti gli atti ad essa presupposti e connessi ivi compresi i verbali di commissione, nella parte di interesse.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e dell’Asl Napoli 1 Centro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. R M P nell'udienza per lo smaltimento dell’arretrato del giorno 19 gennaio 2023, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza tramite Microsoft Teams , ai sensi dell’art. art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato all'amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, e in particolare la nota della ASL Napoli 1 Centro prot. 7292 comunicata il 20/11/2018, avente ad oggetto il decreto del Commissario ad acta n. 84 del 31/10/2018: “Superamento del limite nei primi

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