TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-02, n. 201402308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-02, n. 201402308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402308
Data del deposito : 2 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02524/2013 REG.RIC.

N. 02308/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02524/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2524 del 2013, proposto da:
M T C, rappresentata e difesa dall'avv. C B, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania, Via Aldebaran, n. 9;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, n.149;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dal decreto n. 1845/2012 emesso dalla corte d'Appello di Messina, depositato in data 10/12/2012, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 14.166,66 (quattordicimilacentosessantesei/00) a titolo di equa riparazione sino al settembre 2011 compreso, nonché al pagamento in favore della ricorrente , delle spese processuali, liquidate in Euro 625,00(seicentoventicinque/00) oltre cassa ed IVA, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. C B;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ivi menzionato.

Detto decreto è stato notificato in veste esecutiva la Ministero della Giustizia in Roma in data 12aprile 2013 ed è divenuto esecutivo giusta attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Messina del giorno 11 luglio 2013 in atti, e quindi in situazione equiparabile al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo (sul punto, TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2464).

La definitività del decreto sopra indicato, per mancata impugnazione, comporta l'obbligo, per il Ministero intimato, di adottare i provvedimenti necessari per adempiere al disposto del decreto.

La ricorrenta afferma che a tale obbligo il Ministero intimato e resistente si sia finora sottratto;
il Collegio, atteso il sostanziale silenzio sul punto specifico tenuto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato costituitasi in giudizio, ritiene provato l’assunto della ricorrente.

Risultando osservate le formalità procedurali vigenti ratione temporis, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia.

Deve poi precisarsi che sugli importi dovuti a titolo equa riparazione e - in favore del difensore distrattario in sede civile - per il rimborso delle spese processuali sono dovuti i richiesti interessi legali atteso che, ai sensi dell’art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge od il titolo stabiliscano diversamente.

Conseguentemente deve ordinarsi al Ministero della Giustizia - di dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello indicato in epigrafe , entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione centrale dei servizi del tesoro – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o Funzionario da questi delegato, perchè provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato.

Le spese di giudizio sono poste a carico del Ministero resistente e vengono liquidate in favore del difensore della ricorrente Avv.B C, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi, nella misura indicata in dispositivo.

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