TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2021-12-06, n. 202106821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2021-12-06, n. 202106821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106821
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2021

N. 02422/2021 REG.RIC.

N. 06821/2021 REG.PROV.CAU.

N. 02422/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati S F, F L, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;


contro

Ministero dell'Interno, Ministero Interno – Dipartimento Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per l'Assunzione di 1.000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del bando con cui è stato indetto il «concorso pubblico per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020 nella parte in cui, all'articolo 3, prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso «non aver compiuto il 28° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'età, per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;» e, conseguentemente, esclude la possibilità per i ricorrenti di partecipare al concorso;

- del bando con cui stato indetto il «concorso pubblico per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020;

-del D.M. Interno n. 103 del 13 luglio 2018, contenete il Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato nella parte in cui all'articolo 2, rubricato «Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico» prevede che «1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto. 2. Non è' soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. 3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 e' elevato a trentatré anni»;

- del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante la disciplina dell'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia nella parte in cui all'articolo 27bis prevede tra i requisiti per la nomina ad allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato che accede con concorso pubblico «età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento »;

-della graduatoria di merito del «concorso pubblico per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020, non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'/O PER LA DISAPPLICAZIONE

-dell'art. 1 del D.lgs. 29 maggio 2017 n.95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» nella parte in cui prevede «Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, sono apportate le seguenti modificazioni: art. 1 , comma 1[…]q) all'articolo 27bis comma 1, lettera b) e' sostituita dalla seguente : «b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»;

-ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 2049 del D.lgs n. 66 del 15 marzo 2010, c.d. Codice dell'ordinamento Militare, rubricato «Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici» nella parte in cui prevede «Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare»;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 per violazione dell'art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE;

-ove occorra e per quanto di ragione dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 per violazione dell'art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE;

E/O PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, e dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 e del relativo decreto ministeriale di attuazione, il D.M. 13 luglio 2018, n. 103, art. 2, alla luce della Direttiva 2000/78/CE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero Interno - Dipartimento Polizia di Stato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 il Cons.M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


PRESO ATTO della dichiarazione di rinuncia dell’istanza cautelare dei ricorrenti (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-

-OMISSIS-), depositata in atti in data 26.11.2021 e confermata dal difensore degli stessi alla odierna udienza camerale;

RITENUTO per i restanti ricorrenti (-OMISSIS-) rappresentati e difesi da altro difensore come indicato in epigrafe, che non sussistono i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, in quanto non si evidenzia alcun “mutamento” dell’orientamento giurisprudenziale, come sostenuto da parte ricorrente, rispetto alla questione in esame già esaminata con l’ordinanza n. 1850/2021 (i cui contenuti sono qui confermati), alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato di cui all’ordinanza n. 3576/2021 che ha rigettato l’appello cautelare;
e ciò avuto riguardo alle funzioni essenzialmente operative degli Ispettori di Polizia ai sensi degli artt. 26 e 27 del dPR n.335 del 1982, non potendosi invocare l’applicazione nella specie dei principi di cui all’ordinanza del Consiglio di Stato sez. IV n.3272 del 2021 - che ha rimesso alla CGUE la questione di compatibilità con il principio di non discriminazione in base all’età, quale principio generale del diritto dell’Unione, e con la direttiva 78/2000 delle disposizioni nazionali (art. 3 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 e conseguenti fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell’interno) che prevedono un limite di età pari a trent’anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, ritenendo non sussistenti i presupposti per la deroga al divieto di discriminazione - tenuto conto della diversità oggettiva delle mansioni tra le due figure;

RITENUTO, pertanto, di dover respingere l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati pur disponendo la compensazione delle spese di giudizio della fase cautelare in ragione della particolare natura della controversia.

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