TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-03-03, n. 202300418

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-03-03, n. 202300418
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300418
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2023

N. 00418/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00843/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
INAIL, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dell'Anna e C L B, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

“della ordinanza 2018/01172 - 2018/130/00160 emanata dal Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata e notificata il 31.5.2018, avente ad oggetto la revoca ai sensi dell'art.21 quinquies legge n. 241/1990 dell'ordinanza n. 182 del 21.2.2013, recante l'agibilità dell'immobile, di proprietà dell'Inail in Bari alla via Nazariantz 1, nonché la declaratoria dell'inagibilità del predetto immobile, con imposizione di prescrizioni di cui ai punti n. 1 - 5 della predetta ordinanza”;

sui motivi aggiunti depositati il 19 novembre 2018

per l’annullamento

“del provvedimento, emesso dal Comune di Bari, settore Urbanistica, ordinanza 2018/011637 2018/130/00232 prot.n. 224226/2018 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-2018-08-28-0224226) il 28.08.2018 e notificata il 29.08.2018.

Oggetto: Immobile sito in Bari alla via Nazariantz 1 - Sede Uffici Giudiziari. Ordinanza n- 1172 del 31.05.2018: presa d'atto del piano di emergenza e proroga al termine dell'ordinanza dirigenziale di revoca dell'agibilità”;

sui motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2021 con

“richiesta risarcimento danni ex art. 34 cpa, per illegittimità dell’attività provvedimentale del Comune di Bari, relativa all’emanazione delle due ordinanze impugnate nel presente procedimento giudiziario, riguardante l’immobile sito in Bari alla via Nazariantz 1 – ex sede Uffici Giudiziari. (Ordinanze: n. 2018/01172 2018/130/00160, notificata il 31.05.2018, nonché n. 2018/01637 2018/130/00232, notificata il 29.08.2018)”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 28 febbraio 2023 il consigliere Giuseppina Adamo;
nessuno è collegato per le parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A.

1. In data 9 giugno 1999 il Comune di Bari stipulò con la società G.M.C. s.r.l. il contratto novennale di locazione dello stabile sito alla via Nazariantz n. 1, per adibirlo a uffici giudiziari. Nel 2001 un locale di mq 86 fu poi destinato a sportello bancario tramite un contratto di sublocazione con la Banca nazionale del lavoro.

Il 3 ottobre 2001, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) acquistò dalla Gesfin s.p.a. – Gestioni Informatiche Industriali e Finanziarie (avente causa dalla G.M.C.) – il complesso immobiliare.

Il contratto di locazione, scaduto il 21 dicembre 2009, non fu rinnovato ma il Comune comunque fino al 31 agosto 2015 pagò l’indennità di occupazione pari al canone locativo aggiornato di euro 109.086,75.

Dopo il subentro nel contratto del Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 526 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data 11 maggio 2018 l’INAIL depositò un ricorso ex articolo 447- bis del codice di procedura civile per il rilascio dell’immobile e per la condanna al pagamento dei ratei scaduti, non avendo il Dicastero a ciò provveduto.

Nel mese di settembre 2016, essendo state riscontrate delle lesioni in alcune aule di udienza, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco chiese l’acquisizione di “una certificazione di idoneità statica piuttosto che una perizia generica da aggiornarsi con cadenza decennale in relazione alla effettiva destinazione d’uso, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di un edificio che ospita migliaia di persone e che ha manifestato nella sua vita notevoli problematiche”. L’INAIL s’impegnò “ad aggiornare la certificazione di idoneità statica dell’immobile che allo stato risale al 22.02.2008”, affidando l’incarico al prof. ing. Amedeo Vitone.

Nelle memorie del 20 luglio 2018 e del 27 gennaio 2023, il Comune ha altresì rappresentato che già dal 2012 l’edificio aveva già manifestato carenze strutturali, per cui era stato avviato un procedimento in autotutela, per verificare l’agibilità dell'immobile risalente al 2000. L’INAIL aveva allora eseguito interventi di miglioramento strutturale e di consolidamento del sottosuolo e, previo collaudo, aveva dichiarato l’idoneità all’uso. Il Direttore della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata confermò l’agibilità dei locali, imponendo però all’Istituto il monitoraggio degli spostamenti assoluti e relativi per tre anni (atto n. 2013/00182 del 21 febbraio 2013).

In data 26 luglio 2017, il prof. Vitone consegnò il rapporto preliminare, secondo il quale poteva essere consentito l’utilizzo dell’immobile sotto costante monitoraggio, fino alla conclusione dell’incarico professionale.

Il rapporto finale del 15 maggio 2018 attestava in sostanza l’inidoneità statica dei locali.

Con ordinanza n. 2018/01069 2018/130/00148 prot. n. 139429/2018 del 23 maggio 2018, il Comune di Bari sospendeva con effetto immediato l’efficacia dell’agibilità dell’immobile.

Nel frattempo l’INAIL acquisiva la perizia del prof. ing. Bernardino Chiaia, incaricato dalla Procura della Repubblica, che era giunto alle medesime conclusioni del rapporto del prof. Vitone, suggerendo anche analoghe misure di contenimento dei rischi, in attesa dello sgombero dell’edificio, come, in via transitoria, la riduzione dei carichi accidentali.

Il Comune di Bari in data 31 maggio 2018 notificava l’ordinanza 2018/01172 2018/130/00160, con la quale revocava ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ordinanza n. 182 del 21 febbraio 2013 recante l’agibilità dell’immobile;
dichiarava inagibile l’edificio;
prescriveva, ai fini di compiuta attuazione della ordinanza stessa, una serie di misure a carico della proprietà, tra le quali lo spostamento di mobili e di altro materiale, nonché la redazione e l’attuazione di un apposito piano di gestione dell’emergenza. A tal proposito il ricorrente lamenta la mancata collaborazione del Ministero della giustizia e, a livello locale, della Procura della Repubblica e del Tribunale penale di Bari nell’elaborazione di questo piano.

A.

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