TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2019-06-17, n. 201903330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2019-06-17, n. 201903330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201903330
Data del deposito : 17 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2019

N. 03330/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01958/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2019, proposto da
A U, A C, S R, rappresentati e difesi dall'avvocato S L M, elett.te dom.to in Napoli alla Via Luciana Pacifici n. 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Villa Literno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villa Literno non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2019 del Comune di Villa Literno avente ad oggetto “Rendiconto esercizio finanziario 2015”;

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2019 del Comune di Villa Literno avente ad oggetto “Approvazione bilancio stabilmente riequilibrato 2016-2018 e relativi allegati”.

- Dell'Avviso di Convocazione del Consiglio Comunale di Villa Literno, straordinario ed urgente, per la seduta del 28.02.2019 ore 10:00, comunicato in data 25.2.2019.

- Di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ove lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Literno;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I signori A U, A C e S R, i primi due in qualità di consiglieri comunali, il terzo in veste di cittadino elettore, hanno impugnato innanzi a questo Tribunale, con contestuale proposizione di domanda cautelare, le deliberazioni del Consiglio Comunale di Villa Literno del 28 febbraio 2019 nn. 4 e 5, aventi ad oggetto, rispettivamente, l’approvazione del “Rendiconto esercizio finanziario 2015” e del bilancio stabilmente riequilibrato 2016-2018;
oggetto di impugnazione è stato anche l’Avviso di Convocazione del Consiglio Comunale di Villa Literno, straordinario ed urgente, per la seduta del 28 febbraio 2019, comunicato in data 25 febbraio 2019.

A fondamento dell’impugnazione sono stati proposti i seguenti motivi.

Innanzitutto, è lamentata la violazione dello jus ad officium dei ricorrenti consiglieri comunali, non essendo stato rispettato il termine minimo di 5 giorni tra l’avviso di convocazione della seduta consiliare del 28 febbraio 2019 e il giorno della medesima;
in particolare, in violazione del regolamento e dello statuto comunale la seduta era stata illegittimamente qualificata come straordinaria, consentendo che l’avviso di convocazione giungesse solo tre giorni prima e non cinque come pure avrebbe dovuto essere, ove fosse stata correttamente ritenuta come ordinaria;
in proposito, l’art. 17 del regolamento del consiglio comunale stabilisce che «Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre»;
ossia, proprio gli argomenti trattati e su cui l’organo assembleare ha deliberato. Ulteriore profilo di illegittimità consisterebbe nel fatto che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 19 del regolamento del consiglio, l’avviso di convocazione non sarebbe mai stato pubblicato sull’Albo Pretorio, né reso noto alla cittadinanza mediante affissione di appositi manifesti.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 21 del regolamento del consiglio comunale, secondo cui «tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, completate dai pareri di cui all’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell’ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri»;
difatti, la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno circa il “Rendiconto 2015” e relativamente al “Riequilibrio 2016-2017-2018” mai sarebbe stata messa depositata nei competenti uffici, essendo stata consegnata ai consiglieri ricorrenti in ritardo e solo parzialmente solo il 27 febbraio 2019, quindi il giorno prima della seduta consiliare.

Con il terzo motivo si deduce che sia nel rendiconto 2015 che nel bilancio stabilmente riequilibrato 2016- 2018 non si sarebbe tenuto conto di alcuni debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio con le delibere n. 33, 34 e 45 del 2015 e relativi alle seguenti rilevanti posizioni debitorie: 1) AcquaCampania Spa / CITL per €. 1.475.497,60 da corrispondere mediante pagamento rateale decennale;
2) Deposito Giudiziario Votta per €. 34.159,36;
3) Professionisti &
Associati per €. 125.000.000,00 oltre IVA e CPA. Di conseguenza, l’assenza di tali poste contabili, pari a circa €. 2.000.000,00, avrebbe inficiato il sostanziale equilibrio dei bilanci, mancando risorse sufficienti a sostenere tali oneri.

Si è costituito in giudizio il Comune di Villa Literno concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, sollevando eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione dell’avviso di convocazione della seduta di consiglio comunale del 28 febbraio 2019, nonché di inammissibilità per carenza di interesse relativamente al posizione del ricorrente S R, quale cittadino, ed ancora di inammissibilità di tutti i ricorrenti in merito alla terza censura per carenza di interesse.

Alla camera di consiglio del 5 giugno 2019, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, rede edotte le parti, ritenendo la sussistenza dei presupposti per una sentenza in forma semplificata, ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso di convocazione della seduta di consiglio comunale del 28 febbraio 2019;
invero, secondo orientamento di questa Sezione, da cui non vi è ragione di discostarsi «gli atti di convocazione di un organo collegiale hanno natura preparatoria rispetto all'atto finale, adottato dall'organo che si assume irregolarmente convocato, che solo può essere lesivo di posizione giuridica soggettiva di terzi;
pertanto, le irregolarità degli atti di convocazione possono essere contestati solo unitamente alla impugnativa dei provvedimenti adottati dall'organo collegiale» (T.A.R. Campania, Napoli , Sezione I , 20 luglio 2006, n. 7614).

Ritiene inoltre il Collegio di prescindere dall’esame delle altre eccezioni proposte in ordine alle prime due censure, essendo queste prive di giuridico fondamento e dovendosi le stesse essere qualificate come se proposte esclusivamente nell’interesse dei due ricorrenti consiglieri comunali, come, d’altronde, è dato evincersi dal tenore dell’atto introduttivo del giudizio.

Tanto premesso, non può trovare accoglimento il primo motivo di impugnazione, avendo l’amministrazione correttamente qualificato la seduta del 28 febbraio 2019 come seduta straordinaria, non vertendosi in nessuna delle tre ipotesi in cui l’art. 17 del regolamento del consiglio comunale riconosce la seduta come ordinaria, con termine di cinque giorni per l’avviso di convocazione. Invero, nel caso di specie, non si è trattato di deliberare né il bilancio preventivo, né il riequilibrio della gestione né un rendiconto di gestione ordinario. In particolare, l’art. 162 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che «Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;
il secondo strumento finanziario è invece disciplinato dall’art. 243 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui «I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;
infine, il terzo strumento è disciplinato dall’art. 227 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e prevede che «La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale ».

Nel caso di specie, non si ricade in alcuna delle richiamate fattispecie ordinarie, in quanto si è in presenza di una differente situazione di riequilibrio post dissesto – come risulta agevolmente dalla narrativa delle due deliberazioni impugnate - non ricadente nelle ipotesi di seduta ordinaria, ai sensi dell’art. 17 del regolamento consiliare e che, di conseguenza, deve essere intesa come seduta straordinaria a cui è pertinente la disciplina degli avvisi correttamente spediti e ricevuti entro tre e non cinque giorni dalla data della seduta. Invero, in proposito secondo l’art. 264 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: «1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce. Con il decreto di cui all'art. 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonchè per la presentazione delle relative certificazioni»;
tale ultima proposizione normativa consente di sussumere in tale disciplina speciale anche l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario per il 2015, essendovi stata una specifica richiesta da parte del Ministero dell'Interno, con nota prot.58408 del 7 maggio 2018 con cui si richiedeva la delibera di approvazione del rendiconto 2015, così come specificato nel preambolo della deliberazione consiliare n. 4 del 28 febbraio 2019. Quanto, infine, alla contestazione del mancato avviso della seduta del 28 febbraio 2019 alla cittadinanza, l’assunto si rivela smentito in punto di fatto dalla documentazione di cui al n. 16 della produzione dell’Amministrazione resistente, da cui risulta – ed incontestabilmente – essere stato assolto tale adempimento.

Nemmeno meritevole di accoglimento è il secondo motivo di impugnazione;
al riguardo, la documentazione di cui al rendiconto per l’esercizio 2015, era stata già da tempo posta a disposizione del consiglieri, come risulta in modo non contestato dalla comunicazione del 1° ottobre 2018 n° 12405 del Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Villa Literno (allegato n 8 della produzione documentazione dell’Amministrazione resistente), così come quella relativa al bilancio stabilmente riequilibrato 2016-2018 con i relativi allegati, messa a disposizione dei consiglieri fin dal 14 febbraio 19, come da comunicazione di avvenuto deposito inviata a ciascun consigliere con nota prot. n° 1582, sempre del Responsabile dell’Area Finanziaria.

Con riguardo all’ultimo motivo, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione sia dei due consiglieri comunali che del terzo ricorrente, qualificatosi come cittadino di Villa Literno. Invero, rispetto ai primi due, deve trovare applicazione il consolidato principio di diritto, da quale, nella specie, non vi è evidente ragione di discostarsi, secondo cui il giudizio amministrativo è – di regola – diretto a risolvere controversie intersoggettive, sicché le ipotesi in cui sia aperto a controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente appaiono residuali, come nel caso in cui – per rimanere al caso dei consiglieri comunali – venga lesa la sfera giuridica dei membri dissenzienti» (Consiglio di Stato, V Sezione,12 marzo 2018 n. 1549);
ed ancora, «i conflitti interorganici, all'interno di uno stesso ente, trovano composizione in via amministrativa, per cui un ricorso di singoli consiglieri (in particolare, contro l'Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto allorché – e non è tale il caso di specie – vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere» (Consiglio di Stato, V Sezione, 31 gennaio 2001, n. 358;
Consiglio di Stato, V Sezione, 4 maggio 2004, n. 2699;
Consiglio Stato, Sez. VI, 19 maggio 2010, n. 3130).

Allo stesso modo, non può riconoscersi una posizione sostanziale differenziata e qualificata di interesse legittimo in capo al terzo ricorrente, in qualità di cittadino del Comune di Villa Literno, a contestare profili di redazione e di contenuto dei bilanci comunali ed atti consimili, non venendo in rilievo nei confronti del medesimo che un interesse di mero fatto, di natura adespota, come tale insuscettibile di tutela giurisdizionale di tipo soggettivo.

Le spese seguono la soccombenza, con condanna dei ricorrenti in solido al relativo pagamento in favore del Comune di Villa Literno nella misura complessiva di €2.000,00(duemila/00), oltre accessori di legge.

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