TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-03-13, n. 202304281
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 04281/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
N D B, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
M V, rappresentata e difesa dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Emanuele Moccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Napolitano in Roma, corso Trieste 16;
Fabio Sartuccio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 del 12.11.2020 della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del “Concorso, per la nomina di 28 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri”, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17.03.2020, nella parte in cui ha posizionato il ricorrente al 41° posto della graduatoria di merito (corrispondente al 13° posto degli idonei non vincitori);
- della graduatoria finale di merito dei vincitori del “Concorso, per la nomina di 28 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri”, approvata con Decreto prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 del 12.11.2020 della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa e pubblicata il 18.11.2020 sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e sul Giornale Ufficiale della Difesa nr. 32 del 30.11.2020, nella parte in cui ha posizionato il ricorrente al 41° posto della graduatoria di merito (corrispondente al 13° posto degli idonei non vincitori), omettendo di considerare il punteggio per la durata del servizio militare prestato e il punteggio per la qualità dell'intero servizio militare svolto;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Verbale n. 12 del 16.09.2020 di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli, relativamente alla parte in cui la Commissione esaminatrice ha omesso di considerare il punteggio per la durata del servizio militare prestato e il punteggio per la qualità dell'intero servizio militare svolto;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale nr. 19 del 7 ottobre 2020 inerente le operazioni di abbinamento degli elaborati ai candidati idonei effettuate dalla Commissione Esaminatrice;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali dal nr. 13 al nr. 16, ad oggi non conosciuti, inerenti le operazioni di valutazione dei titoli di merito effettuate dalla Commissione Esaminatrice;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
e per il conseguente accertamento
del diritto del ricorrente all'attribuzione ed al riconoscimento del punteggio per la durata del servizio militare prestato e del punteggio per la qualità dell'intero servizio militare svolto, illegittimamente pretermessi dalla Commissione Esaminatrice, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine al riposizionamento nella graduatoria di merito del concorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D B N il 11/6/2021:
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
- del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0137216 della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa datato 24.03.2021, prodotto agli atti di causa in data 01.04.2021 e in quella data conosciuto, con il quale è stata rideterminata la graduatoria di merito del “Concorso, per la nomina di 28 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri”, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17.03.2020, nella parte in cui ha posizionato il ricorrente al 37° posto della graduatoria di merito (su 28 disponibili poi elevati a 30), omettendo di considerare il punteggio per la durata del servizio militare prestato nei termini e nei criteri stabiliti nella procedura dello scorso anno e il punteggio per la qualità dell'intero servizio militare svolto nonché il punteggio incrementale per la qualità corrispondente alle varie gradazioni di espressioni elogiative;
- della graduatoria finale di merito dei vincitori del “Concorso, per la nomina di 28 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri”, così come rideterminata con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0137216 della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa datato 24.03.2021, prodotto agli atti di causa in data 01.04.2021 e in quella data conosciuto, nella parte in cui ha posizionato il ricorrente al 37° posto su 28 disponibili poi elevati a 30, omettendo di considerare il punteggio per la durata del servizio militare prestato nei termini e nei criteri stabiliti nella procedura dello scorso anno e il punteggio per la qualità dell'intero servizio militare svolto nonché il punteggio incrementale per la qualità corrispondente alle varie gradazioni di espressioni elogiative;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 28 del 18.02.2021, prodotto agli atti di causa in data 01.04.2021 e in quella data conosciuto, con cui sono stati rideterminati i criteri di valutazione dei titoli in autotutela, relativamente alla parte in cui la Commissione esaminatrice ha omesso di considerare il punteggio per la durata del servizio militare prestato nei termini e nei criteri stabiliti nella procedura dello scorso anno e il punteggio per la qualità dell'intero servizio militare svolto nonché il punteggio incrementale per la qualità corrispondente alle varie gradazioni di espressioni elogiative;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale nr. 29 del 25.02.2021, prodotto agli atti di causa in data 01.04.2021 e in quella data conosciuto, di rideterminazione della graduatoria di merito, relativamente alla parte in cui la Commissione esaminatrice ha omesso di considerare il punteggio per la durata del servizio militare prestato nei termini e nei criteri stabiliti nella procedura dello scorso anno e il punteggio per la qualità dell'intero servizio militare svolto nonché il punteggio incrementale per la qualità corrispondente alle varie gradazioni di espressioni elogiative;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. 154580 dell'1.04.2021, prodotta agli atti di causa in data 01.04.2021 e in quella data conosciuta, con cui il Ministero della Difesa ha comunicato di aver ritenuto opportuno agire in autotutela, riconvocando la Commissione Esaminatrice del concorso per la rideterminazione della graduatoria di merito, e nella parte in cui ha erroneamente ritenuto "gemelli" i due ricorsi n.r.g. 10665/2020 e n.r.g. 607/2021, di fatto impedendo che le contestazioni di quest'ultimo quanto alla errata valutazione dei titoli potessero trovare attuazione in fase di autotutela in favore dell'odierno ricorrente e a discapito dei controinteressati;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. M_D GMIL REG2021 0065246 dell'11.02.2021, prodotta agli atti di causa in data 01.04.2021 e in quella data conosciuta, nella parte in cui il Ministero della difesa ha deciso di affidare la redazione dei nuovi criteri alla medesima Commissione Esaminatrice;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. M_D GMIL REG2021 0070567 del 15.02.2021 del Ministero della difesa prodotta agli atti di causa in data 01.04.2021 e in quella data conosciuta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente all'attribuzione ed al riconoscimento del punteggio per la durata del servizio militare prestato nei termini e nei criteri stabiliti nella procedura dello scorso anno e del punteggio per la qualità dell'intero servizio militare svolto, illegittimamente pretermessi dalla Commissione Esaminatrice, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine al riposizionamento nella graduatoria di merito del concorso
E, IN OGNI CASO, E PER LA CONDANNA IN VIA ISTRUTTORIA
EX ART 64 E SS. C.P.A E/O EX ART. 46, CO. 2., C.P.A.
del Ministero della Difesa e/o del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a produrre tutti gli atti nella loro disponibilità, necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria, richiesti con istanze di accesso agli atti del 13.04.2021 e del 23.04.2021 ed esitate parzialmente dal Ministero della Difesa con note del 18.05.2021 e del 19.05.2021
NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI, GIÀ GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO
- del Decreto prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 del 12.11.2020 della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa, pubblicato il 18.11.2020 sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e sul Giornale Ufficiale della Difesa nr. 32 del 30.11.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del “Concorso, per la nomina di 28 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri”, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020