TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-07, n. 201200400
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N. 00400/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2011, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
per l'ottemperanza a decreto della Corte d’Appello di Ancona
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario F A nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, alla camera di consiglio del 23 febbraio 2012, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
per tale ragione, va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio possono essere compensate, per la particolarità del caso.