TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2015-10-07, n. 201500373
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Testo completo
N. 00373/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2015, proposto da:
Tonusline Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F T, C N e C V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M Betti in Trento, via Belenzani, n. 46;
contro
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dll’avv. M P e con domicilio eletto presso il Servizio Affari Generali e Legali, in Trento, via Degasperi, n. 79;
nei confronti di
- Nestlè Italiana S.p.a., Nutricia Italia S.p.a., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 0089353, del 1° luglio 2015, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento; della determinazione della Tecnostruttura Area tecnica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 940, del 30 giugno 2015; della nota rep. int. n. 10048, del 29 giugno 2015, a firma del Direttore l'U.O. Servizio dietetica e nutrizione clinica dell'Ospedale di Trento; della nota prot. n. 11616, del 28 luglio 2015, a firma del Direttore l'U.O. Servizio dietetica e nutrizione clinica dell'Ospedale di Trento; della nota prot. n. 0102007, del 28 luglio 2015, a firma del Direttore della Tecnostruttura Area tecnica; del documento denominato "Dysphagia Diet Food Texture Descriptor April 2011" trasmesso dall'Amministrazione in data 28 luglio 2015; nonché delle "Norme di partecipazione relative alla procedura aperta da aggiudicarsi tramite gara telematica per la fornitura di prodotti per sonda e integratori alimentari occorrenti alle diverse strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento", del "Capitolato speciale d'appalto" e del "Capitolato tecnico"; dei verbali delle sedute del 20 marzo e del 3 aprile 2015; di tutti gli atti e le condotte - ivi compresi quelli tecnici ed endoprocedimentali - comunque formati o posti in essere dall'Amministrazione resistente e dagli uffici tecnici all'uopo delegati o nell'ambito della procedura de qua contenenti elementi in ogni modo afferenti ai lotti n. 17, n. 24 e n. 30;
- di tutti gli atti e i documenti - anche non conosciuti - presupposti, collegati, conseguenti, preordinati a quelli impugnati o, comunque, alla procedura de qua, nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il cons. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Tonusline Italia ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento al fine di aggiudicare la fornitura, distinta in 34 lotti, di “prodotti per sonda e integratori alimentari”.
La disciplina di gara aveva previsto: innanzitutto, una procedura telematica con aggiudicazione provvisoria di ogni singolo lotto in base al criterio del prezzo più basso offerto; successivamente, la verifica in concreto dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti sulla base dei requisiti dichiarati e della loro corrispondenza alle prescrizioni del capitolato.
2. La Società ricorrente, che informa di aver partecipato per cinque lotti, con il presente ricorso contesta l’esito della gara con riguardo ai seguenti tre lotti:
- n. 17, "integratore alimentare proteico in polvere”;
- n. 24, "integratore alimentare polimerico in crema iperproteico - ipercalorico”;
- n. 30, “integratore alimentare polimerico in crema per pazienti diabetici”.
Tonusline Italia espone che nella seduta di gara del 2 aprile 2015 era risultata provvisoriamente aggiudicataria dei citati lotti. Tuttavia, dopo aver esaminato i campioni dei prodotti offerti e averli giudicati “ non idonei ”, con provvedimento del 30 giugno 2015 l’Azienda sanitaria ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore del concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria formata per ogni lotto.
3. La società Tonusline Italia ha inviato alla Stazione appaltante, con lettera datata 20 luglio 2015, l’informativa prevista dall’art. 243 bis del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, che, però, è stata riscontrata negativamente il successivo 28 luglio.
4. Con il presente ricorso la nominata Società ha sollevato