TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-09-20, n. 202305156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-09-20, n. 202305156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305156
Data del deposito : 20 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2023

N. 05156/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03242/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3242 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E A, rappresentata e difesa dall'avvocato P L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M L, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della Delibera della Giunta regionale Campania n. 200 del 14.05.2019 di approvazione del Disciplinare per il Conferimento degli Incarichi di Posizione Organizzativa.

- degli artt. 4 e 7 del Disciplinare per il Conferimento degli Incarichi di posizione Organizzativa, il primo articolo rubricato “Criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa”, il secondo rubricato “Fasce di graduazione delle posizioni organizzative”;

- dell’all. A) del Disciplinare per il Conferimento degli Incarichi di posizione Organizzativa, rubricato “Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative” ed approvato con D.G. Regione Campania n. 200 del 14.05.2019.

-del Decreto dirigenziale 483 del 21.05.2019 - connesso e conseguente alla D.G. Regione Campania n. 200 del 14.05.2019.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.12.2019:

- della Delibera n. 432 del 17.09.2019, della Giunta della Regione Campania di approvazione del Disciplinare per il Conferimento degli Incarichi di Posizione Organizzativa.

- degli articoli 2, 4 e 7 del Disciplinare per il Conferimento degli Incarichi di posizione Organizzativa;
l'art. 2 “Area delle Posizioni Organizzative”, l'art. 4 “Criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa”, l'articolo 7 “Fasce di graduazione delle posizioni organizzative”.

- dell'Allegato A) del Disciplinare per il Conferimento degli Incarichi di posizione Organizzativa, rubricato “Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative”

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8\7\2020 :

-del Decreto Dirigenziale n. 160 del 26.02.2020 avente ad oggetto la “Rimodulazione Posizioni Organizzative Ufficio Speciale Avvocatura Regionale”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.L’Avv. E A è funzionario dell’avvocatura della Regione Campania.

Ha impugnato la Deliberazione n. 200 del 14.05.2019 con la quale la Giunta della Regione Campania ha approvato il Disciplinare per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, che si dispiegano anche nei confronti dell’avvocatura regionale.

Tale Disciplinare, infatti, disciplinando nel dettaglio l’Area delle posizioni organizzative (Art. 2), e i Criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa (art. 3, che fa riferimento al punto 3) ai una serie di criteri generali) nonché i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 7) (rubricato “Fasce di graduazione delle posizioni organizzative”) e alla annessa Tabella (Allegato A) (che per ciascuno dei requisiti elencati indica per ognuno di essi una graduazione Media, Rilevante ed Elevata), non avrebbe considerato la specifica situazione degli avvocati dipendenti” iscritti all’Albo degli Avvocati, nell’Elenco speciale, come avviene per gli avvocati dipendenti di INPS ed INAIL, i quali sono inseriti in “sezioni professionisti” in ossequio ai principi di autonomia ed indipendenza della professione forense.

In applicazione della Delibera, in data 21.05.2019, con Decreto Dirigenziale 483, l’Avvocato Capo dell’Avvocatura regionale campana, dato atto dell’avvenuto completamento della procedura di graduazione delle posizioni organizzative attive (art. 4 del Disciplinare approvato con DGR n. 200 del 14.05.2019) ha provvisoriamente assegnato, agli attuali titolari di posizione, la responsabilità delle posizioni organizzative, la cd. Posizione B, attribuendo tuttavia ai medesimi incarichi un valore economico differente, senza giustificazione dei criteri di graduazione seuiti.

All’avv. Addivinola, con il D.D. 483/2019 è stata attribuita la responsabilità della Posizione Organizzativa di tipo B, con valore economico di euro 9.812,74, tra le più basse fra i funzionari avvocato.

La ricorrente, ritenendo che tale decisione sia la conseguenza diretta di un iniquo criterio di graduazione del lavoro degli avvocati all’interno dell’ente Regione Campania, ha quindi censurato sotto vari profili sia la Delibera 200/15 che il Disciplinare.

2. In sintesi, la ricorrente prospetta, con un primo motivo:

-che la figura dell’avvocato di un ente non può essere assimilata a quella degli altri funzionari, come pure confermato dalla giurisprudenza del g.a.;

- che l’art. 9, comma 5, ultimo periodo, del d.l. n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), dispone che: “I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici , secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale ”;

- che i provvedimenti impugnati – che fanno riferimento a fasce di graduazione per l’attribuzione degli incarichi - non rispettano i suddetti principi in quanto introducono criteri di graduazione non conformi dall’art. 9 comma 5 dl. 90/2014;

- che la ricorrente ha sempre ricevuto valutazioni ottimali, a fronte di una successiva attribuzione – immotivata – della più bassa fascia di retribuzione più bassa, laddove l’art. 13 lettera b) del C.C.N.L. 2018 fa riferimento, per gli avvocati dipendenti, a responsabilità di prodotto e di risultato e allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

A parere della ricorrente gli artt. 4 e 7 del Disciplinare avrebbero obliterato ogni riferimento alla professionalità, richiamata invece anche nell’art. 14, comma 2 e 15 del

CCNL

2018, né tale professionalità potrebbe subire le graduazioni introdotte dalla normtiva regionale contestata.

La competenza professionale (“la capacità professionale” di cui all’art. 9, comma 5, del d.l. 90/2014 e CCNL) nel Disciplinare sarebbe illegittimamente utilizzata per la graduazione delle posizioni, piuttosto che come criterio per l’attribuzione: poiché la graduazione delle posizioni attiene a fattori oggettivi (il contenuto delle diverse posizioni), mentre la capacità o competenza professionale sono requisiti soggettivi, il Disciplinare sarebbe illegittimo.

2.1. Con altro motivo, l’avv. Addivinola censura i provvedimenti impugnati per contrasto con l’art. 23 della l. n. 247/2012, nella parte in cui, al primo comma, riconosce agli avvocati dipendenti degli uffici legali degli enti pubblici “un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”, da intendere come necessità di individuare criteri oggettivi in grado di adattarsi allo status separato del funzionario avvocato, laddove gli articoli 4 e 7, nonché l’allegato A) al Disciplinare approvato con la D.G. 200/2019, per quanto riguarda la figura professionale del funzionario avvocato, sarebbero privi di “criteri oggettivamente misurabili”.

3. Con successivi motivi aggiunti, depositati il 10.12.2019, la ricorrente ha impugnato la nuova Deliberazione n. 432, con la quale la Giunta della Regione Campania, deliberava la “Approvazione, ad integrazione e modifica della DGR 200/2019, del Disciplinare per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa per il personale di ruolo della Giunta Regionale della Campania”, riformulando l’art. 7 del Disciplinare “ Fasce di graduazione delle posizioni organizzative”, il quale stabilisce che “1. Le posizioni organizzative di cui all’articolo 2, in ragione della diversa tipologia di funzioni e responsabilità che vi ineriscono, sono graduate applicando i seguenti criteri metodologici: a. complessità;
b. competenza professionale;
c. strategicità.

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