TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-10-16, n. 202315271

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-10-16, n. 202315271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315271
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 15271/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09148/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9148 del 2021, proposto da
E F, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

E C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio II – Personale dei Ruoli e dei Direttivi e del Ruolo degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio di cui al prot.: DIP VVFF. DCRISUM. REGISTRO UFFICIALE. U. 0034691. 23-06-2021 con il quale veniva emesso il seguente decreto: “ Per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, è disposta la decadenza dalla nomina, dal 3 giugno 2021, della Dott.ssa Fante Elisa alla qualifica di Vice Direttore Sanitario del ruolo dei Direttivi Sanitari del Corpo dei Vigili del Fuoco ”, notificatole via PEC in pari data, nonché ogni atto, fatto o procedimento anche antecedente, contestuale e/o susseguente comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 20 settembre 2021, la sig.ra Fante Elisa ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno del 23 giugno 2021 con il quale, ai sensi dell’art. 9, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, è stata disposta la sua decadenza dalla nomina alla qualifica di Vice Direttore Sanitario del ruolo dei Direttivi Sanitari del Corpo dei Vigili del Fuoco.

2. La ricorrente espone di essere dipendente dell’Azienda Policlinico Umberto I° di Roma, con qualifica di Dirigente Medico Specializzata in Medicina di Emergenza ed Urgenza presso il D.E.A. (Dipartimento di Emergenza ed Accettazione) Area COVID come documentato in atti.

Con d.m. 199 del 21/7/2020 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale avviava la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di 11 unità nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Ruolo dei Direttivi Sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La ricorrente, a seguito della sua partecipazione alle prove del concorso, è risultata collocata al 12° posto della graduatoria, quale prima degli idonei non vincitori di concorso come da Supplemento Straordinario n. 1/5bis del 24/2/2021 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno.

Espone poi che la visita per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale della durata di due giorni veniva disposta, con nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 24 maggio 2021, dal giorno 31 maggio 2021 al 1° giugno 2021.

Nelle suddette date, la ricorrente si sottoponeva agli accertamenti sanitari volti all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale presso le strutture sanitarie all’uopo indicate.

Con pec del 1°giugno 2021 veniva quindi comunicata alla ricorrente la convocazione a Roma per il giorno 3 giugno 2021, alle ore 8,30 presso l’Istituto Superiore Antincendi- Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per l’assunzione in servizio nella qualifica di Vice Direttore Sanitario in prova del ruolo dei Direttivi Sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per l’avvio al corso di formazione iniziale previsto dall’art. 181, comma 1, del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Nel medesimo documento veniva precisato che: “s i richiama altresì il divieto previsto dall’art. 4, comma 7, della legge 412/1991, per il quale il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con qualunque altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato ” ed anche che: “ per quanto non previsto dal medesimo dovrà osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04 giugno 2013 .”

Con sua nota del 1° giugno 2021, inviata tramite pec, la ricorrente, considerata la sua indisponibilità a presentarsi alla data prefissatagli del 3 giugno 2021 per essere assunta, chiedeva un incontro per addivenire ad una soluzione per conciliare le proprie esigenze lavorative e familiari con quelle del Corpo dei Vigili del Fuoco, specificando, che la stessa fosse già dipendente dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, con contratto a tempo indeterminato e le tempistiche predisposte per la sua assunzione non le consentivano né di dare il dovuto preavviso di licenziamento e nemmeno di richiedere un’eventuale aspettativa dalla amministrazione ospedaliera da cui dipende.

Ciò nonostante, il 23 giugno 2021 le veniva comunicato il provvedimento di decadenza dalla nomina, oggetto dell’odierno ricorso.

3. Avverso tale provvedimento la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione dell’art. 9, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013;
eccesso di potere e manifesta infondatezza del provvedimento impugnato;

II. Illegittimità del bando di concorso pubblico, in quanto il bando, non regolamentando l’assunzione dei vincitori non consentirebbe di rispettare il periodo di preavviso per le dimissioni dal posto di lavoro occupato al momento della nomina.

4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione eccependo l’irricevibilità del ricorso per non essere stato tempestivamente impugnato l’ordine di prendere servizio del 3 maggio 2021 e contestandone, nel merito, la fondatezza.

5. All’esito della camera di consiglio del 12 luglio 2022, con ordinanza cautelare n. 4472, la domanda cautelare è stata respinta.

6. Alla pubblica udienza del 18 aprile 2023 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, ritenendo il collegio di poter superare l’eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale, è infondato nel merito.

1.1. La ricorrente, seguendo la ricostruzione in fatto dalla stessa proposta, lamenta l’esiguo tempo che essa avrebbe avuto dalla data di comunicazione della sua convocazione agli accertamenti dei requisiti necessari per la sua assunzione alla data della presa di servizio, che non le avrebbero consentito di poter chiedere un’eventuale aspettativa all’amministrazione presso cui la stessa già prestava la propria attività lavorativa.

In particolare, lamenta che dalla convocazione per l’accertamento dei requisiti psico – fisici ed attitudinali, avvenuta in data 24 maggio 2021, per i giorni 31 maggio – 1° giugno 2021, al giorno della sua convocazione per l’assunzione avvenuta il 1° giugno 2021, per il 3 giugno 2021, sarebbero passati solo alcuni giorni.

La ricorrente omette, tuttavia, come puntualizzato dalla difesa erariale, di rappresentare come in realtà la prima convocazione risalga alla nota del 3 maggio 2021, allorquando la Commissione Medica incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, rappresentava che, nella sessione di accertamenti svoltasi il 29 e 30/04/2021 erano risultati assenti tre dei candidati vincitori del concorso e, pertanto, la competente Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale aveva provveduto a scorrere la graduatoria e a convocare la ricorrente, ai fini dello svolgimento dei citati accertamenti fissati per il 10 maggio 2021.

In data 7 maggio 2021, in risposta alla suddetta convocazione, l’amministrazione riceveva la richiesta della ricorrente, depositata in atti, di « voler disporre un rinvio delle procedure tutte indicatemi (riferendosi alla comunicazione p.e.c. ricevuta in data 3 maggio per la convocazione a visita medica prevista per il successivo 10 maggio) o, in subordine, qualora la normativa vigente in materia lo consenta, di far "scorrere oltre" la ricordata graduatoria in questione al fine di poter, ovviamente in ossequio alla relativa necessaria copertura finanziaria stabilita da apposita legge, poter esser convocata per successive assunzioni ».

L'amministrazione, con nota n. 25976 del 7 maggio 2021, in risposta, informava la ricorrente che l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene tramite l'immissione ad un corso di formazione iniziale il cui avvio risultava programmato per il 17 maggio 2021 e che, per motivi di economicità degli atti amministrativi e di contenimento delle spese, non sarebbe stato possibile accordare alcun rinvio, specificando, inoltre, che la mancata presentazione alla data di convocazione al predetto corso sarebbe stata considerata rinuncia all'assunzione stessa e causa di decadenza dalla nomina.

La Commissione Medica incaricata dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati, con nota dell’11 maggio 2021, comunicava che la ricorrente era risultata assente all'accertamento senza aver fornito alcuna giustificazione in ordine ai motivi dell'assenza.

Nel frattempo l’amministrazione, con d.m. n. 1400 del 14 maggio 2021, disponeva, a decorrere dal 17 maggio 2021, l'assunzione di 8 degli 11 vincitori/idonei del concorso di cui è causa nella qualifica di Vice Direttore Sanitario, in prova, del ruolo dei Direttivi Sanitari avviandoli contestualmente al corso di formazione iniziale.

L’amministrazione, in data 18 maggio 2021, riceveva la comunicazione della ricorrente pervenuta, con allegata certificazione medica del 10 maggio 2021 con prognosi di due giorni, con cui giustificava l'assenza alla visita medica, unitamente alla richiesta "di poter essere convocata per successive assunzioni".

La competente Direzione Centrale, con nota n. 28048 del 18 maggio 2021, informava la richiedente che, considerato il certificato medico inviato, sarebbe stata nuovamente convocata d'intesa con la Commissione Medica per l'accertamento dell'idoneità, entro il termine di dieci giorni e, quindi entro il 28 maggio 2021, considerato l'avvenuto avvio del corso di formazione, ribadendosi che la mancata presentazione a visita medica sarebbe stata considerata rinuncia all'assunzione.

Effettuata la visita medica, la Commissione, con nota del 1°giugno 2021, comunicava l'idoneità della ricorrente che, con nota n. 31056 in pari data, veniva convocata per l'assunzione in servizio a far data dal 3 giugno 2021, informando nuovamente la stessa che la mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, sarebbe stata intesa come rinuncia all'assunzione e avrebbe comportato la decadenza dalla nomina.

La ricorrente, assente alla data prevista per l'assunzione in servizio, con email pervenuta solo il 3 giugno 2021, ovvero nella data fissata presa servizio, affermava l’impossibilità di effettuare la presa di servizio in quanto "i tempi da Voi indicati sono decisamente inconciliabili con i miei attuali impegni lavorativi e familiari", essendo Dirigente Medico Specialista, con contratto a tempo indeterminato, presso il Policlinico Umberto I di Roma.

1.2. Il collegio ritiene che le motivazioni addotte dalla ricorrente siano state legittimamente considerate dall’amministrazione come motivi non idonei a rappresentare la sussistenza di una causa di forza maggiore, tale da giustificare la mancata presa di servizio.

2. Stabilisce, infatti, l’art. 9, comma 3, d.p.r. 10/01/1957, n. 3, che “ colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina ”.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato, al riguardo, che:

" Dal disposto degli artt. 9 e 127, comma primo, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e 25, comma terzo, del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 si desume il principio generale secondo cui nel pubblico impiego la decadenza dalla nomina dell'impiegato che non assuma servizio entro il termine stabilito possa essere disposta solo se non vi sia un giustificato motivo, indipendentemente dal fatto che si tratti di rapporto di ruolo o non di ruolo a carattere definitivo o provvisorio, a tempo indeterminato o a termine (CdS, sez. V, n. 325 del 23-03-1991), laddove per giustificato motivo deve intendersi un ostacolo obiettivo, non imputabile all'interessato, che effettivamente impedisca di assumere servizio nell'ufficio di prima destinazione.

Ed ancora che: "In base al disposto degli art. 9 e 127 t.u.imp.civ.St., nel pubblico impiego la decadenza del neo nominato di concorso - il quale non assume servizio entro il termine stabilito nell'atto di nomina o successivo provvedimento dell'amministrazione - può, legittimamente pronunciarsi in mancanza di "giustificato motivo";
giustificazione che, da subito, fa carico all'interessato ad evitare le conseguenze legislativamente previste (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 17 gennaio 2000, n. 164).

La decadenza è, dunque, legittimamente pronunciata ove i motivi addotti dal dipendente non siano idonei a giustificare la sua assenza dal servizio (Consiglio Stato, sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4938) ” (così Tar Lazio, III quater, 19 maggio 2008, n. 4500).

Nel caso in esame l'impedimento che ha ostacolato l'assunzione in servizio della ricorrente, dopo il tempo trascorso dalla prima comunicazione finalizzata all’assunzione della ricorrente da parte dell’amministrazione, pari a circa un mese, non è di natura oggettiva, atteso che la ricorrente aveva ogni possibilità di attivare il procedimento volto alle dimissioni dal suo impiego presso l’Azienda Ospedaliera presso cui già risultava essere impiegata, al fine di dimostrare una reale intenzione di assumere servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cosa che nella specie non risulta essere avvenuta.

Nella nota inviata da ultimo dalla ricorrente in data 3 giugno 2021 (giorno in cui la stessa avrebbe dovuto prendere servizio) all’amministrazione, la stessa si limitava ad affermare che il termine indicato per la sua convocazione fosse inconciliabile con i suoi impegni lavorativi e familiari, motivo che del tutto correttamente l’amministrazione ha ritenuto, nel gravato provvedimento di decadenza, non costituire causa di forza maggiore.

E d'altro canto il concorso al quale la stessa ha partecipato era stato indetto per soddisfare le peculiari esigenze che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è chiamato a svolgere, esigenze che non sono compatibili con proroghe all’assunzione che non siano oggettivamente giustificate.

L’assunzione presso il Corpo Nazionale di Vigili del fuoco avviene, poi, come rilevato sempre nel provvedimento impugnato, tramite l’immissione ad un corso di formazione il cui inizio era stato programmato per il 17 maggio 2021 che, del pari, per motivi di economicità e di contenimento delle spese, non sarebbe stato possibile rinviare.

Ne consegue che la richiesta di un'ulteriore proroga per l'assunzione in servizio non integra l'impedimento obiettivo richiesto dalla legge per evitare gli effetti della decadenza che, pertanto, è stata legittimamente dichiarata.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

4. Le spese di giudizio, in ragione della natura della questione trattata, possono essere compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi