TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-10-18, n. 201200776
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00776/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2011, proposto da R S, E S, A C, S D e E P, rappresentati e difesi dagli avvocati A P e V P, con domicilio eletto in Latina, viale Umberto I^, n. 13 (presso D Avv. Trabucco);
contro
Comune di Monte San Giovanni Campano, rappresentato e difeso dall’avv. M C, con domicilio eletto in Latina, alla via dei Piceni, n. 59 (presso F A C);
Regione Lazio, rappresentato e difeso dall’avv. E C, con domicilio eletto presso Elisa avv. Caprio in Latina, Avvocatura Regione Lazio, Segreteria T.a.r. - Latina;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 16353 datato 30 settembre 2011 dei piani di lottizzazione;della raccomandata prot. n. 19334 datata 5 novembre 2011 del Comune;dell'atto della Regione Lazio datato 28 settembre 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monte San Giovanni Campano e di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti impugnano la nota con la quale il comune esclude la possibilità di sottoscrivere la convenzione di lottizzazione perché i presupposti piani - di subcomparto - sarebbero strumenti di terzo livello e difetterebbero di un piano urbanistico di coordinamento dell’intero comparto;
Considerato che a seguito dell’ordinanza 36/2012 con la quale la Sezione ha disposto la fissazione ai sensi dell’articolo 55, comma 10 del c.p.a. il comune, aderendo alle ragioni ivi esposte, ha ritirato ed annullato, con le delibere consiliari 3 e 4 del 2012, le delibere presupposte dai ricorrenti a fondamento della proposta domanda di annullamento (9 e 10 del 2011);
Considerato che detta evenienza unitamente a quanto rappresentato dai ricorrenti con dichiarazione versata in data 1° ottobre 2012 depone per l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse;
Considerato che le spese di giudizio possono essere compensate;