TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-01-02, n. 202400032
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2024
N. 00032/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14004/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14004 del 2019, proposto da
Luigi D'Alessandri, Angelo Amedeo D'Alessandri, Cristina D'Alessandri, Stefano D'Alessandri, rappresentati e difesi dall'avvocato A M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salisano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione, dell’Ordinanza n. 467 del 09.07.2019, Prot. N. 1956, spedita a mezzo posta il 16 luglio 2019 e ricevuta dai ricorrenti il 19 luglio 2019 come da estratto del sito Poste Italiane (doc.2-5), con la quale veniva ordinata “la immediata sospensione dei lavori inerenti l’attività estrattiva (cava di inerti) estesa abusivamente sul Comune di Salisano sui terreni intestati catastalmente alla Sig.a LANCIA Cecilia, individuati al FG. 7 particelle nn. 72- 73- 3 e 4 oltre che alla particella 16/parte, senza pregiudizio delle sanzioni penali, delle opere abusive descritte in premessa”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salisano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, i ricorrenti, in qualità di proprietari di un’area meglio specificata in atti ricadente nel Comune di Salisano, impugnano l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale quest’ultimo Ente ha loro intimato la sospensione dei lavori di estrazione che si assume condotta abusivamente.
A fondamento dell’azione premettono di avere ereditato i terreni individuati al Foglio 7, partita nn. 72, 73, 3 e 4 dalla propria dante causa, sig.ra Lancia Cecilia (alla quale sono ancora intestati) e di averli concessi in uso alla società D’A L S.r.l., che esercita l’attività estrattiva (su autorizzazione al subentro nell’autorizzazione, originariamente intestata alla ditta Rossetti e poi alla ditta individuale D’A L) su altri terreni, al confine con i loro cespiti.
Dopo aver riferito che i rapporti tra la suddetta società ed il Comune sono stati caratterizzati da pregresse vicende contenziose risolte in favore della prima dal TAR (sentenza n. 10159/2017), riportano il contenuto dell’atto impugnato che risulta scaturito della nota prot. n. 8012 del 25.06.2019 della Regione Carabinieri Forestale “Lazio”, nella quale si riferiva che era stata accertata ex art. 27, comma 4 del DPR 380/2001 in ordine alla cava di loc. San Domenico (proprietà D’A L), un ampliamento dell’ingombro della cava per 5.000 mq. “ oltre il limite autorizzato dal Comune di POGGIO MIRTETO (RI) sulle particelle 98 e 99 del FG. 22. Inoltre l'attività estrattiva si è estesa abusivamente anche nell'adiacente territorio del Comune di SALISANO sui terreni distinti al FG. 7 particelle nn. 72 - 73 - 3 e 4 intestati a LANCIA Cecilia coniuge del D'ALESSANDRI Luigi) oltre che alla particella n. 16/parte dello stesso foglio intestato al demanio collettivo di SALISANO per un totale di ca. 18.000 mq ”; precisando che la superficie di cava ricadente nel Comune di Salisano è classificato zona C3 che non consente l'esercizio dell'attività estrattiva, mentre le particelle 72/p e 73/p sono anche ricomprese nel PTPR classificate aree boscate e sottoposte alle disposizioni dell'art. l0 L.R 24/1998 e dell'art. 134 c. I - lett. g) del D.Lgs 42/2004.
Il Comune, rilevando di non aver autorizzato alcuna attività (nè edilizia, nè estrattiva) e che la Regione Lazio si era anche espressa in senso negativo rispetto alla istanza di apertura di una cava in zona C3 (con atti puntualmente riportati nella motivazione dell’ordinanza), ordinava pertanto la sospensione dei lavori.
A sostegno dell’azione di annullamento deducono le seguenti ragioni di censura.
I) Carenza di legittimazione passiva – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 27 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e degli artt. 24 e 25 della L.R. Lazio 6.12.2004 n. 17 e ss.mm.i (l’attività estrattiva sarebbe ontologicamente diversa da quella edilizia e non potrebbe essere sanzionata mediante quest’ultima tipologia di procedimenti; i destinatari del provvedimento siano carenti della legittimazione passiva, non essendo né titolari dell’autorizzazione, né autori dell’attività estrattiva che si afferma esercitata abusivamente sui loro terreni).
II) Invalidità derivata per incompetenza della Regione Carabinieri Forestale “Lazio”, in violazione dell’art. 7 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 177 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 23 della L.R. Lazio n. 17/2004 - Eccesso di potere per errore sui presupposti, illegittimo aggravamento del procedimento, manifesta ingiustizia, sviamento - Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 (i ricorrenti affermano di non essere a conoscenza della nota prot. n. 8012 del 25.06.2019 della Regione Carabinieri Forestale Lazio sulla quale si fonda l’ordinanza impugnata che neppure risulterebbe pervenuta alla Società D’A L Srl; non si comprenderebbe come sarebbero stati accertati detti sconfinamenti; né perché dapprima si contesti un ampliamento fuori perimetro di 5.000 mq., per poi affermare che esso sarebbe di 18.000 mq; non risulta ai ricorrenti che vi siano stati sconfinamenti di tale portata ad opera della Società D’A L, né che essi siano stati realizzati in aree boscate;