TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202200697
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Testo completo
Pubblicato il 17/10/2022
N. 00697/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2021, proposto dalla Tamoil Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti R V, PEC riccardo.villata@milano.pecavvocati.it, e A D E, PEC andreina.degliesposti@milano.pecavvocati.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A C P, PEC anpossid@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto in Potenza Via Verrastro n. 4 presso l’Ufficio legale dell’Ente;
-Comune di Lagonegro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Domenico Torre, PEC giuseppedomenico.torre@pec.avvocatitrani.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-del provvedimento prot. n. 24421 del 21.9.2021, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata, nell’ambito del procedimento, attivato dalla Tamoil Italia S.p.A. con la richiesta del 28.1.2021, di approvazione del nuovo documento di Analisi del Rischio, ha comunicato alla Tamoil “l’impossibilità di concludere positivamente la conferenza di servizi decisoria”, in quanto ha “considerato ostativo” il parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) prot. n. 14016 del 16.9.2021, con il quale era stato ritenuto non esaustivo il predetto nuovo documento di Analisi del Rischio del 28.1.2021, in quanto era stata richiesta la ricerca nelle acque sotterranee “degli analiti riportati nel d.M. n. 31/2015 (compreso IPA, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloretano, Tricloroetilene, 1.2-Dicloroetilene) nell’ambito di una specifica indagine da completarsi con determinazione della direzione del flusso nel caso in cui si riscontrassero superamenti delle CSC”, e, pertanto, ha chiesto alla Tamoil: 1) di “precisare il numero, l’ubicazione, la durata e la frequenza delle indagini richieste”; 2) l’obbligo “di garantire la sicurezza del sito”; 3) “l’esecuzione della prova di tenuta dei serbatoi”; 4) l’obbligo “di installare sistemi di monitoraggio” dei serbatoi “finalizzati ad individuare eventuali perdite”; 5) l’obbligo “di trasmettere i risultati dei predetti obblighi e/o prescrizioni al Comune di Lagonegro, all’ARPAB, alla Provincia di Potenza ed all’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP);
-del provvedimento prot. n. 29669 dell’8.11.2021, con il quale il Dirigente del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata ha riscontrato negativamente l’istanza di riesame della Tamoil Italia S.p.A. del 27.10.2021 ed ha ribadito di condividere il predetto parere dell’ARPAB prot. n. 14016 del 16.9.2021;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e del Comune di Lagonegro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il Cons. P M e uditi i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’impianto di distribuzione carburanti, sito nel centro del Comune di Lagonegro in Via Roma, esiste dal 30.4.1929 ed è stato gestito prima dall’AGIP e poi dall’1.5.2005 dalla Tamoil (cfr. atto Segretario Comunale del 17.11.2005, che prende atto della voltura dell’autorizzazione rilasciata il 22.11.2000).
In data 21.3.2003 la Tamoil rilevava la non tenuta di una tubazione di aspirazione della benzina da un serbatoio di 10 mc., segnalando tempestivamente tale potenziale evento inquinante.
Con la Conferenza di servizi decisoria del 25.11.2003 veniva approvato il Piano di caratterizzazione ex art. 10 D.M. n. 471/1999 ed in seguito: A) venivano eseguiti 5 sondaggi (4 ad una profondità di 10 m. ed 1 ad una profondità di 15 m.), mentre l’ARPAB, in contraddittorio con la Tamoil, prelevava due campioni di terreno, da cui non emergeva la presenza di contaminanti inferiori ai valori soglia all’epoca vigenti per i terreni di uso commerciale e/o industriale; B) e nel settembre 2004 la Tamoil inviava alle Amministrazioni competenti il documento di Analisi del Rischio ex D.M. n. 471/1999, che non evidenziava alcun pericolo ambientale.
Ma tali sondaggi, prelievi ed Analisi del Rischio venivano esaminati soltanto nella Conferenza di servizi del 27.11.2014, cioè dopo più di 10 anni, dove veniva rilevato che l’impianto di distribuzione carburanti in discorso si trova su un terreno con destinazione di tipo residenziale e che i valori accertati erano superiori a quelli previsti dal D.Lg.vo n. 152/2006 per tale tipologia di terreni e, pertanto, veniva chiesto alla Tamoil di aggiornare il documento di Analisi del Rischio alle norme del D.Lg.vo n. 152/2006, “da condividere con l’ARPAB” ed anche “la presentazione di un’adeguata planimetria riferita al dintorno del sito”.
Nella Conferenza di servizi del 25.5.2015 veniva approvata la proposta di indagine ambientale supplementare, consistente nell’esecuzione di altri 4 sondaggi spinti fino ad una profondità di 8 m. con indicazione dei relativi punti, per ognuno dei quali sarebbero stati prelevati 3 campioni, sui quali sarebbero stati “ricercati i seguenti analiti: C>12, C<12, BTEXS, MtBE, IPA, Pb tetraetile e speciazione di idrocarburi”; ed anche 2 campioni per l’accertamento delle caratteristiche fisiche del terreno ed altri 3 campioni per le analisi glanulometriche.
Tali sondaggi venivano effettuati il 9 ed il 10.5.2016 ed i relativi risultati, da cui non era emerso alcun superamento dei parametri, previsti dal D.Lg.vo n. 152/2006 anche per i terreni destinati a verde residenziale, venivano trasmessi nel giugno 2016 e tali risultati venivano confermati dall’ARPAB.
Nella Conferenza di servizi del 21.3.2017 veniva deciso che era necessario realizzare ulteriori perforazioni nelle vicinanze dei sondaggi già effettuati, facendo riferimento ai valori soglia previsti dal D.Lg.vo n. 152/2006 per i terreni destinati a verde residenziale.
In data 10.10.2019 eseguiva due ulteriori sondaggi nei terreni circostanti e durante tali perforazioni veniva rinvenuta la presenza di acque di infiltrazione e dopo la prescrizione di ARPAB, che i due nuovi sondaggi venissero attrezzati a piezometri, la stessa ARPAB rinviava il campionamento per l’elevata presenza di solidi in sospensione.
Successivamente, dopo il periodo emergenziale Covid 19, la Tamoil, in data 28.1.2021, presentava il nuovo documento di Analisi del Rischio.
Per l’esame della predetta nuova Analisi del Rischio, l’Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale con nota/pec prot. n. 2360 del 18.2.2021 indiceva una Conferenza di servizi “in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 ter L. n. 241/1990” per le ore 10,30 dell’8.4.2021, specificando che “la suddetta riunione si terrà solo se confermata mediante nota inviata ai Soggetti competenti”, e precisando che il Comune di Lagonegro, l’ARPAB, la Provincia di Potenza e l’ASP dovevano inviare le proprie determinazioni “entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della presente”, cioè entro il 4.4.2021, con la puntualizzazione che “ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, L. n. 241/1990, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato equivarrà ad assenso senza condizioni” e che, “ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 242, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006 e 14 quater, comma 1, L. n. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall’Amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni invitate alla Conferenza”.
Soltanto il Comune di Lagonegro trasmetteva tardivamente, in data 6.4.2021, il parere negativo.
Dopo la richiesta, in data 22.6.2021, da parte della Tamoil di informazioni, il Dirigente dell’Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale con nota/pec prot. n. 17674 dell’8.7.2021, dopo aver rilevato l’assenza di determinazioni da parte dell’ARPAB, della Provincia di Potenza e dell’ASP e la tardività del parere del Comune di Lagonegro, precisava che ricorrevano “i presupposti per l’attivazione, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, L. n. 241/1990, del potere sostituivo attribuito all’Organo di vertice”.
Ma, dopo l’istanza ex art. 2, comma 9 bis, L. n. 241/1990 della Tamoil del 14.7.2021, il Dirigente dell’Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale con nota/pec prot. n. 22290 del 30.8.2021 faceva presente che l’inerzia dell’ARPAB, della Provincia di Potenza e dell’ASP, ai sensi degli artt. 242 D.Lg.vo n. 152/2006, 10 L.R. n. 35/2008 e 20, comma 4, L. n. 241/1990, doveva essere qualificata come silenzio inadempimento e che il procedimento doveva essere concluso obbligatoriamente in sede di Conferenza di servizi, dove le Amministrazioni invitate potevano esercitare il proprio potere discrezionale.
Successivamente, con nota prot. n. 14016 del 16.9.2021 l’ARPAB, dopo aver rilevato che nel file Risk-net 3.1, trasmesso dalla Tamoil il 7.9.2021, erano stati riportati “negli output la presenza di rischio sia cancerogeno che tossicologico, sia in presenza di risorsa idrica con relativa attivazione del percorso di lisciviazione, che senza”, ha ritenuto “opportuno che venga effettuato un monitoraggio della matrice acqua sotterranea con la ricerca degli analiti riportati nel D.M. n. 31/2015 (compreso IPA, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloretano, Tricloroetilene, 1.2-Dicloroetilene)”, specificando