TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-10-23, n. 201700651

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-10-23, n. 201700651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700651
Data del deposito : 23 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2017

N. 00651/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00481/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2017, proposto da:
G F, S M, S V, difesi da se medesimi, con domicilio eletto presso lo studio G F in Cagliari, via Palomba 1;

contro

Ministero Salute non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1880/12;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. 1880/2012, il Tribunale di Cagliari ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, oltre che della sorte capitale a favore dell’istante del relativo giudizio, delle spese processuali, con distrazione a favore dei difensori del medesimo, odierni ricorrenti.

L’anzidetto decreto è diventato definitivo per mancata opposizione ed è stata ritualmente notificato al Ministero della Salute in forma esecutiva il 23/6/2016.

Nonostante il tempo trascorso, tuttavia, il Ministero soccombente ha provveduto solo alla liquidazione della sorte capitale, ma non delle spese processuali a favore dei ricorrenti, che quindi, con il ricorso oggi in esame, chiedono l’ottemperanza a tale decisione con condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, con nomina di un commissario ad acta per gli eventuali adempimenti in via sostitutiva e vittoria delle spese.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

In presenza della descritta situazione, preso atto all’odierna camera di consiglio - nella quale parte ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso - del persistere dell’inadempimento del Ministero della Salute al giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 1880/2012, il ricorso in esame deve essere accolto. Conseguentemente, deve essere ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe, corrispondendo ai ricorrenti le somme dovute a titolo di spese processuali con rivalutazione e interessi, a decorrere dal decreto di cui si chiede l’esecuzione e fino all’effettivo soddisfo, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione.

Per l’eventualità di persistente inadempimento, la Sezione nomina, in qualità di commissarıo ad acta, un Funzionario designato dal Dirigente dell’Ufficio VI dell’Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato, che provvederà nei successivi sessanta giorni;
il Commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza, ma vengono contenute nella misura indicata in dispositivo, in considerazione del fatto che il ricorso fa parte di un gruppo di cause uguali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi