TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-01-20, n. 202301108
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Pubblicato il 20/01/2023
N. 01108/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2023, proposto da
F D, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Reno 30;
contro
Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma, Prefettura di Roma, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
nei confronti
F M, C A, R R, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’esclusione del ricorrente dalla competizione elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e per l’elezione del Consiglio Regionale e,
per l'ammissione
alla competizione elettorale del Dott. F D nella lista denominata “Lista Civica per F R Presidente”, presentata nella circoscrizione elettorale Provinciale di Roma per le elezioni regionali del Lazio del 12-13 febbraio 2023.
Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 20 gennaio 2023 il dott. S G C e udita per la parte il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. D ha proposto, ai sensi dell’art.129 del C.p.a. il ricorso in epigrafe in relazione al procedimento per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio –(indette per i giorni di domenica 12 febbraio 2023 e di lunedì 13 febbraio 2023, come da decreto di convocazione dei comizi elettorali n. 103, pubblicato il 15 dicembre 2022). Con detto atto introduttivo dell’odierno giudizio espone quanto segue.
In data 10 gennaio 2023, il dott. D riceveva – alle ore 18:44 - una e-mail dal sig. Antonio Riva, della Lista Civica per F R Presidente, dal seguente indirizzo di posta elettronica “ roccapresidente.listacivica@gmail.com ” avente ad oggetto: “ consegna documentazione ed autentica firma nella qualità di candidato nella Lista Civica F R Presidente ”, nella quale veniva invitato a presentarsi, presso lo studio notarile meglio ivi indicato in data 11 gennaio 2023 alle ore 15, “ al fine di procedere, alla presenza di pubblico ufficiale autorizzato alle autentiche, alla sottoscrizione dell'accettazione alla candidatura a consigliere regionale, in vista delle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio 2023 ” (veniva poi elencata la documentazione prescritta a tali fini).
Tale appuntamento veniva confermato da messaggio “ WhatsApp ” ricevuto l’11 gennaio 2023, alle ore 13:06, da una utenza in uso ad un’addetta alla segreteria della lista Civica per F R presidente.
Il ricorrente espone, dunque, di essersi recato allo studio notarile nel giorno e nell’ora della convocazione e di avere proceduto, in tale sede, ad ogni adempimento volto all’accettazione della candidatura;in particolare, consegnava tutta la documentazione richiesta, ed altresì sottoscriveva per accettazione la candidatura nella Lista Civica per F R Presidente, unitamente alla copia del Codice Etico, richiesto dalla stessa Lista (le copie di tali sottoscrizioni, in formato immagine, sono allegate al ricorso).
Una volta completate le operazioni descritte, il Dott. D lasciava l’ufficio notarile all'incirca intorno alle ore 16,30.
Del tutto inaspettatamente, in data di venerdì 13 gennaio 2023, alle ore 20,11 (pochi minuti dopo la chiusura degli uffici preposti alle operazioni presso la Corte di Appello di Roma) il ricorrente riceveva una telefonata, dal numero di utenza (meglio indicato in atti) intestato al sig. F M, delegato della lista Civica per F R presidente, nel corso della quale - con argomentazioni che afferma essere state generiche, non sostanziate e non sostanziali - gli veniva comunicato che la sua candidatura era stata esclusa dalla lista in fase di deposito.
Invano, il successivo 14 gennaio, il ricorrente tentava di contattare esponenti della Lista Civica, vedendosi quindi costretto ad inviare, alle ore 15,50, una PEC all'indirizzo mail roccapresidente.listacivica@gmail.com nella quale diffidava formalmente la lista a non escludere la candidatura dal medesimo accettata in data 11 gennaio 2023 davanti al notaio indicato dalla stessa lista per la sottoscrizione ed accettazione delle candidature, confermando così la propria volontà di prendere parte alla competizione elettorale.
La mail PEC restava senza risposta e dalla stampa del giorno domenica mattina 15 gennaio 2023, aveva conferma che il suo nominativo, in fase di predisposizione della lista, era stato effettivamente escluso dall’elenco dei candidati per la circoscrizione della Provincia di Roma, contro il suo volere e la sua scelta di sottoscrivere la candidatura.
Appurato quindi dai media che la propria candidatura non figurava tra quelle presentate nella lista civica per F R Presidente, l’odierno ricorrente si vedeva costretto, quale candidato escluso de facto, nella mattinata del 16 gennaio 2023, alle ore 9:00, a presentare apposito ricorso ex art. 10 della L. 108/1968 presso la Commissione Centrale Circoscrizionale chiedendo contestualmente di accedere agli atti depositati.
La Commissione Centrale regionale con provvedimento del 16 gennaio 2023, prot. n. 2287 di trasmissione, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’odierno ricorrente, asserendo che il provvedimento emesso dall’ufficio centrale circoscrizionale di ammissione della Lista Civica non rientrava tra i provvedimenti suscettibili di impugnazione ai sensi dell’art. 10 della L. 108/1968.
Avverso la propria esclusione di fatto dalla competizione elettorale, dunque, il dott. D ricorre ex art. 129 c.p.a. con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, nel quale lamenta la
“VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELLA L. N. 108/68, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVORE VERSO LA PIÙ AMPIA PRATICABILITÀ DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO (LISTE E CANDIDATI) E ATTIVO (SCELTA DA PARTE DEGLI ELETTORI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1173 C.C.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE TIPIZZATE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO DI POTERE). “.
Sostiene che in assenza di rinuncia alla candidatura da parte del candidato, il partito non possa autonomamente sostituire lo stesso, una volta formalizzata l’accettazione della candidatura innanzi al Notaio o differente soggetto autorizzato dalla Legge. Afferma:
- che nel momento in cui il candidato convocato dal partico accetta la candidatura per le elezioni si instaura, tra le parti, quello che privatisticamente può essere definito come un accordo o contratto ai sensi dell’articolo 1173 c.c.;
- che, una volta sorti gli effetti giuridici del contratto o dell’obbligazione, le parti non possano poi modificare unilateralmente tale volontà, arrivando, come nel caso in questione, a sostituire un candidato consigliere all’ultimo “secondo” in assenza della sua espressa rinuncia alla candidatura;tanto che la rinuncia alla candidatura (che nel caso in esame non vi è stata) va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, sicché, non essendo intervenuta in tali termini alcuna rinuncia da parte dell’odierno ricorrente, la sua incontrovertibile volontà di candidarsi non potrebbe essere frustrata da terzi;
- che l’illegittimo comportamento assunto nei confronti dell’odierno ricorrente viola apertamente anche il principio del legittimo affidamento riposto dal ricorrente medesimo al momento di accettazione della candidatura, affidamento che si ripercuote ovviamente anche nella lesione della tutela del diritto di elettorato passivo;
- che sarebbe illegittima, per le medesime motivazioni, anche la impugnata decisione della Commissione Elettorale che dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 10 L. 108/1968.
Richiama a proprio favore l’orientamento della giustizia amministrativa in casi o fattispecie similari, tra cui in particolare la decisione del Consiglio di Stato nr. 5346/2020.
La pubblica udienza elettorale ex art. 129, comma 5, si è celebrata il 20 gennaio 2023, con la partecipazione del ricorrente assistito dal difensore.
Nell’udienza, il Collegio ha rilevato d’ufficio, prospettandole alle parti, la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso, rispetto ai quali la difesa ha argomentato, insistendo nell’accoglimento del gravame.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nonostante le pur articolate argomentazioni svolte dalla difesa della parte ricorrente, il ricorso è inammissibile.
Invero, è impropriamente richiamato il precedente di cui alla sentenza nr. 5346/2020 poiché detta decisione si riferisce ad una fattispecie diversa da quella odiernamente dedotta. E difatti in tale vicenda – come può meglio evincersi dalla sentenza di primo grado – è stato impugnato un provvedimento dell’Ufficio Elettorale Comunale competente recante espressa esclusione della candidatura del soggetto (poi) ricorrente. E tanto in chiara sintonia con quanto previsto dall’art.129 del C.p.a,. che disciplina una impugnativa avverso “ I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio ” delle elezioni ivi meglio precisate, tra le quali anche quelle regionali, mentre tutti gli altri “ atti ” “ diversi dai primi ” sono “ impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti ”(comma 2).
Nel caso di specie, non viene dedotto alcun “ provvedimento ” di esclusione del candidato ricorrente;la candidatura del dott. D, a differenza del caso esaminato dal Giudice di appello, non risulta essere mai pervenuta all’Ufficio Elettorale, posto che - come emerge dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - la stessa si afferma essere stata esclusa dal delegato di lista in un tempo anteriore alla presentazione;l’unico “ provvedimento” oggetto di gravame è la decisione della Commissione Elettorale che ha respinto il ricorso ex art. 10 l. 108/1968, ma quest’ultimo atto si limita a disporre, in rito, circa l’inammissibilità dell’opposizione (per ragioni, che come si vedrà oltre, sono corrette).
Già questa prima osservazione comporta l’inammissibilità del ricorso, oltre che la non pertinenza del precedente costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata.
In secondo luogo, il ricorso ex art. 129 c.p.a. va proposto entro tre giorni dall’esclusione;quest’ultima, stando alla stessa rappresentazione dei fatti che viene svolta in ricorso, è stata “conosciuta” dal ricorrente sin dal 13 gennaio 2023 (e successivamente confermata a mezzo stampa il 15 gennaio 2023), tanto che in data 14 gennaio 2023 si attivava presso i proponenti la lista mediante una mail;mentre il ricorso risulta notificato il 18 gennaio 2023.
Per tale motivo, il ricorso andrebbe, comunque, considerato tardivo, non rilevando, in contrario, il provvedimento della CEC in quanto il termine di decadenza dell’art. 129 c.p.a. non è interrotto o sospeso dall’esperimento di rimedi interni di natura oppositiva o amministrativa.
Inoltre, rileva ancora il Collegio quanto segue.
a) La Commissione Elettorale ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 10, l. 108/1968 affermando che la lista risultava presentata ex art. 8, commi 1 e 2 della LR Lazio 2/2005 (ossia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968, da parte di “ liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni ” le quali “ sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori ”).
A fronte di ciò, parte ricorrente - che pure produce l’elenco dei gruppi consiliari evidenziando che in esso non è compreso il proponente la lista di cui si discute (all. 10 al ricorso) - non formula censure o doglianze di natura impugnatoria (della decisione della Commissione Elettorale in parte qua ), limitandosi a prospettare in maniera solo argomentativa e probabilistica che la lista non avrebbe potuto che essere stata presentata con corredo delle relative sottoscrizioni. Nondimeno quanto sostenuto da parte ricorrente, non essendo stata prodotta nel corrente giudizio né la lista nè la relativa documentazione, si risolve e traduce in argomentazioni inidonee a comprovare che la presentazione della lista stessa sia avvenuta previa la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori.
b) A non diversa conclusione conduce l’esame del ricorso amministrativo in opposizione ex art. 10 della l. n. 108/1968, laddove il dott. D affermava che ““ Come brevemente anticipato in punto di fatto, la suddetta Lista Civica, non essendo presente, alla data di indizione dei comizi elettorali, nell’elenco dei gruppi consiliari costituiti nel consiglio regionale del Lazio, per essere validamente ammessa avrebbe dovuto essere sottoscritta dal pertinente numero di elettori. Orbene, tanto precisato, si deve rilevare che alla data del 12 gennaio 2023 il Dott. F D (avendo il giorno precedente accettato la propria candidatura presso il Notaio indicato dalla lista e avendo consegnato tutta la pertinente documentazione) risultava indiscutibilmente presente nell’elenco dei candidati sottoposto all’approvazione e sottoscrizione da parte degli elettori ”;e ciò in quanto la documentazione (versata in atti e) relativa all’accettazione della candidatura- che dovrebbe comprovare l’assunto sopra riportato- non reca alcuna indicazione della sottoscrizione degli elettori alla quale il ricorrente afferma che sarebbe stata collegata la propria accettazione.
Ne deriva l’ulteriore conferma che la principale argomentazione di causa, tratta dal richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato già annotata, si rivela non apprezzabile.
Peraltro, laddove fosse vero che la lista avrebbe dovuto essere presentata non ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, della LR 2/2005, ma in via ordinaria, la tesi dell’odierno ricorrente comporterebbe dubbi circa la stessa sussistenza del proprio interesse al ricorso.
c) La mancata produzione in giudizio della lista, come anche l’assenza di ogni indicazione al riguardo, impedisce al Collegio di accertare se la lista presentata fosse o meno composta da 32 candidati, numero massimo ammesso per le candidature nella Provincia di Roma ex art. 8, comma 5 bis, della LR 2/2005 e s.m.i: ciò implica ulteriori rilievi in ordine alla completezza del contraddittorio (che risulta instaurato nei confronti di soli due candidati su 32).
Da quanto sin qui esposto discende:
- sia che il provvedimento della CEC con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 10 della l. nr. 108/1968 è corretto ed esente dalle censure dedotte;
- sia, in via consequenziale e come già anticipato prima, che l’odierno giudizio ex art. 129 c.p.a. è inammissibile, in quanto l’azione non risulta rivolta avverso un provvedimento di esclusione del candidato formato, proveniente o comunque imputabile all’Ufficio Elettorale o alla Commissione Elettorale.
La mancata costituzione delle parti intimate comporta che non sussistono spese da regolare.