TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-03-20, n. 201200581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-03-20, n. 201200581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200581
Data del deposito : 20 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01587/2001 REG.RIC.

N. 00581/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01587/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2001, proposto da:
B s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Calefati n.95;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti R V, C L B e A F, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura comunale, alla via P.Amedeo n.26;

per la condanna

del Comune di Bari alla restituzione dei terreni edificatori confiscati in danno della B s.r.l. ed in subordine al risarcimento del danno emergente e lucro cessante procurato dal Comune di Bari autore della illegittima autorizzazione della lottizzazione abusiva n. 151/89;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori avv. S S e avv. C. Lonero Baldassarra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- La società ricorrente è proprietaria pro-indiviso di una porzione pari a 2/6 di suolo edificatorio sito in agro di Bari nel comprensorio della cd. “Punta Perotti”, riportato in catasto terreni alla partita speciale 1, foglio 23, particelle da 14 a 20.

L’intera area è stata colpita da confisca e conseguente acquisizione gratuita al patrimonio del Comune in virtù di sentenza della Cassazione penale, Sezione III, n.256 del 29.1.2001, disposte quale sanzione amministrativa per l’accertata lottizzazione abusiva e prontamente eseguite dall’Amministrazione comunale;
ciò nonostante l’odierna ricorrente non abbia mai edificato né chiesto permessi di costruire ed anzi sia rimasta estranea all’intera procedura di approvazione del piano lottizzativo in questione.

Asserisce più precisamente parte ricorrente stessa che l’area in parola venne inclusa d’ufficio nella lottizzazione e che proprio l’illegittima approvazione di questa –si ribadisce senza il suo concorso- abbia determinato il danno che oggi subisce per l’applicazione di una sanzione collegata in ultima analisi all’accertamento dell’illegittimità del piano esecutivo.

Con il gravame in epigrafe chiede pertanto la restituzione – pro quota - dell’area di sua proprietà lamentando che la sanzione stessa, produttiva di danno ingiusto per i proprietari completamente estranei alla vicenda penale, apporti beneficio proprio all’autore dell’illecito (cioè all’Amministrazione comunale);
in subordine il risarcimento per equivalente, assumendo che il lamentato danno sia imputabile alla condotta colposa dell’Amministrazione comunale, estesa all’intero apparato, per essere stata la lottizzazione abusiva adottata e approvata in violazione delle regole di buona Amministrazione, imparzialità e correttezza alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi.

Con atto depositato in data 12.9.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 30.11.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- Il ricorso è inammissibile e, in parte, anche infondato.

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