TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-05-18, n. 202005219

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-05-18, n. 202005219
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005219
Data del deposito : 18 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2020

N. 05219/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13485/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13485 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia n. 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, n.c.;

per l’annullamento

del provvedimento del 19.09.2016 nonchè del decreto 4129/2016 nella parte in cui determinano la promozione del ricorrente al grado di sergente maggiore dell’E.I. con anzianità assoluta al 28.07.2014;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2020 la dott.ssa Antonella Mangia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 novembre 2016 e depositato in data 1 dicembre 2016, il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2016 0550244 del 19 settembre 2019 nonchè il decreto n. 4129 del 15 settembre 2016, nella parte in cui determinano la sua promozione al grado di Sergente Maggiore dell’E.I. con anzianità assoluta al 28 luglio 2014, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- “-OMISSIS-”;

- per tale fatto, “allonché il 20 luglio 2009 terminava il periodo di sette anni di “permanenza nel grado” utile per l’avanzamento, veniva escluso dall’aliquota del 31 dicembre 2009, in applicazione dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 12 maggio 1995, così come modificato dall’art. 12 d.lgs. n. 82/2001 (secondo cui “non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi del delitto non colposo….”);

- con l’entrata in vigore del COM nel 2010, era nuovamente escluso – avendo un procedimento penale in atto – dall’avanzamento;

- al termine del procedimento penale, era punito con la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per 2 mesi;

- solo con determinazione del 15 giugno 2016 il Ministero della Difesa, con riferimento alle aliquote 2009 e 2010, determinava, con riferimento alle aliquote 2009 e 2010, che il predetto non era ritenuto idoneo all’avanzamento al grado superiore “sia per carenze di qualità morali, sia per scarso senso di responsabilità e di lealtà nei riguardi della Forza Armata” e stabiliva, altresì, che sarebbe stato sottoposto a ulteriore valutazione “con l’aliquota del 31 dicembre 2014”;

- a tale determinazione seguivano, dunque, i provvedimenti in epigrafe.

Avverso tali provvedimenti il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1051, 1056 E 1285,

COMMA

2, DEL D.LGS. N. 66/2010. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, atteso che – nel caso in trattazione – non potevano trovare applicazione né il comma 1 né il comma 5 del richiamato art. 1056, bensì doveva trovare applicazione il comma 6 di quest’ultimo, in base al quale “il personale … escluso dalle aliquote per l’avanzamento ad anzianità per i motivi di cui all’articolo 1051, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l’anzianità relativa precedentemente posseduta” (in quanto escluso – appunto – dall’avanzamento a causa della sussistenza di una delle cause impeditive di cui all’art. 1051). “In tale ottica, neppure si comprende perché l’anzianità attribuitagli debba essere 20.9.2014 e non 13.7.2014”.

Con atto depositato in data 24 gennaio 2017 si è costituito il Ministero della Difesa, per poi produrre – il successivo 15 ottobre 2019 – una “relazione”, atta a supportare la correttezza del proprio operato, corredata da svariati allegati, tra cui copia della sentenza penale emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti del ricorrente in data 5 aprile 2011 (riportante una condanna a tre mesi di arresto e € 1.500,00 di ammenda per il reato p. e p. dall’art. 186, comma 1 lett. c), 3, 4 e 6 dell’art. 2 bis D.Lvo n. 285 del 1992, per aver -OMISSIS-) e della successiva sentenza di conferma della Corte di Appello in data 19 luglio 2012, copia della comunicazione delle valutazioni negative effettuate dalla Commissione di Avanzamento in data 6 giugno 2016 per le aliquote 2009 e 2010, con avviso all’interessato che sarebbe stato sottoposto ad ulteriore valutazione con le aliquote del 31 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1056, comma 5, COM, copia dei relativi verbali della su indicata Commissione, e, ancora, del provvedimento in data 1 dicembre 2013 di detrazione dell’anzianità assoluta di grado dal 20 luglio 2002 al 20 settembre 2002, con prova della rituale notifica.

In data 25 marzo 2020 il ricorrente ha depositato una “memoria di replica”, tesa essenzialmente a ribadire che “è incontrovertibile che” il predetto “versava proprio in una delle cause impeditive oggi disciplinate dall’articolo 1051 (comma 2)” e, dunque, a insistere sull’illegittimità dei provvedimenti gravati.

All’udienza pubblica del 20 aprile 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, riguardanti la promozione, tra gli altri, del predetto al grado di Sergente Maggiore con decorrenza 20 settembre 2014, in quanto adduce – in sintesi – che, essendo stato escluso dalle aliquote di avanzamento del 2009 e del 2010 in applicazione dell’art. 1051 COM, “avendo un procedimento penale in atto”, l’Amministrazione avrebbe dovuto operare in osservanza dell’art. 1056, comma 6, del D.Lgs. n. 66 del 2010, ossia promuoverlo, “se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l’anzianità relativa precedentemente posseduta”, e non, per contro, applicare l’art. 1056, comma 5, del medesimo D.Lgs., statuente la possibilità per il militare “giudicato per la seconda volta non idoneo” di “essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo”, aggiungendo, peraltro, di non comprendere “perché l’anzianità attribuitagli debba essere 20.9.2014 e non 13.7.2014”.

Tali motivi sono immeritevole di positivo riscontro.

2. Ai fini del decidere, riveste sicuro carattere dirimente la ricostruzione dei fatti e, dunque, la disamina della documentazione agli atti.

Orbene, la disamina di tale documentazione rivela che:

- in una fase iniziale e, segnatamente, con provvedimento del 31 maggio 2010, il ricorrente è stato escluso dall’aliquota di avanzamento “per uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 3, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196” (cfr. all. n. 1 dei documenti depositati dall’Amministrazione in data 15 ottobre 2019), le cui statuizioni ora figurano nell’art. 1051 del COM;

- il provvedimento in data 15 giugno 2016 – non oggetto, tra l’altro, di specifica impugnativa e, anzi, per espressa ammissione di quest’ultimo, “non contestato” (cfr. pag. 2 della memoria di replica) - prova, però, che “la Commissione di Valutazione per l’Avanzamento” - venuta meno la causa di impedimento - è tornata a sottoporre a scrutinio il ricorrente “ai fini della promozione al grado superiore”, giudicandolo – in relazione sia all’aliquota 2009 che all’aliquota 2010 – “NON IDONEO all’avanzamento” sulla base di precise valutazioni, precipuamente inerenti al comportamento dell’interessato, definito “censurabile sia per carenze di qualità morali sia per scarso senso di responsabilità e di lealtà nei riguardi della Forza Armata” (tanto che, nei relativi verbali è dato leggere che “l’interessato ha tenuto una condotta lesiva dei principi di rettitudine propri di un militare” - cfr. all.ti 5 e 6 prodotti in giudizio dall’Amministrazione);

- del resto, lo stesso provvedimento riporta anche l’espressa comunicazione all’interessato che “la S.V., in conseguenza, sarà sottoposta ad ulteriore valutazione con l’aliquota del 31 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1056, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”.

Preso così atto che il ricorrente è stato, in effetti, giudicato dalla Commissione di Avanzamento per ben due anni successivi e, quindi, anche per una seconda volta “NON IDONEO” (e, dunque, non meramente escluso - a differenza di quanto dallo stesso affermato - dalle aliquote per avanzamento ad anzianità “per i motivi di cui all’articolo 1051” COM), non appare che possa essere posta in discussione la piena operatività – in relazione al caso in esame – del disposto dell’art. 1056, comma 5, del D.Lgs. n. 66 del 2010 (e non, per contro, del comma 6 del medesimo articolo).

Da ciò necessariamente consegue che le decisioni assunte dall’Amministrazione con i provvedimenti in epigrafe di valutare il ricorrente con l’aliquota del 31 dicembre 2014, peraltro preannunciata nel provvedimento del 15.06.2016 di cui sopra, e, conseguentemente, di promuoverlo - in quanto giudicato idoneo - “con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento”, non possono che essere considerate corrette.

Al pari corretta è da ritenere, poi, la “decorrenza della promozione dal 20 settembre 2014”, in quanto – come, tra l’altro, posto in evidenza dall’Amministrazione resistente – tale decorrenza è “giustificata dalla detrazione di anzianità subita dal ricorrente per effetto della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 2 (due), giusta D.D. n. 5261 in data 11 dicembre 2013”, regolarmente notificata all’interessato in data 3 febbraio 2013 e dallo stesso non contestata.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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