TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-08-04, n. 202000998

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-08-04, n. 202000998
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202000998
Data del deposito : 4 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2020

N. 00998/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01187/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G C, M B, rappresentati e difesi dagli avvocati L V, T T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave, n. 1;

per l'annullamento

dell’ingiunzione di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018 (prot. 18056), nonché dei provvedimenti n. 24 del 22 novembre 2018 (prot. n.32370) e n. 12 del 10 aprile 2019 (prot. n.11121), recanti diniego di permesso di costruire in sanatoria.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Nocera Superiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 il dott. Olindo Di Popolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, Cavaliere Gianluca (in appresso C. G.) e Bisogno Monica (in appresso, B. M.) impugnavano, chiedendone l’annullamento: - l’ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018 (prot. n. 18056), emessa dal Responsabile dell’Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore;
- il verbale di sopralluogo prot. n. 15742 del 29 maggio 2018, a cura della Polizia Municipale di Nocera Superiore.

2. Gli abusi contestati con la gravata ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018, sulla scorta delle risultanze del verbale di sopralluogo prot. n. 15742 del 29 maggio 2018, erano consistiti nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire, delle seguenti opere, presso il fabbricato terraneo in comproprietà dei ricorrenti, coniugi C. – B., avente superficie pari a circa mq 41,00, ubicato in Nocera Superiore, via Santa Maria delle Grazie, n. 96, censito in catasto al foglio 2, particella 2550, e ricadente in zona classificata EP (Agricola produttiva) dal vigente Piano urbanistico comunale (PUC) di Nocera Superiore: « 1) realizzazione, mediante chiusura di una piccola tettoia esistente sul prospetto nord dell'immobile, di un corpo in ampliamento ed in aderenza a tale prospetto, concretando un locale wc di superficie di circa m (5,20 x 1,20) = mq 6,24 con altezza di circa m 3,20 per una volumetria conseguente di circa mc 19,97;
la struttura di tale ampliamento è costituita da pilastri in legno lamellare con chiusura perimetrale in pannelli precompressi in legno e copertura coibentata in legno;
l'interno del descritto wc è rifinito, piastrellato, predisposto di impiantistica tipica e privo di igienici ed infissi;
2) realizzazione di una tettoia delle dimensioni di circa m (4,50 x 6,90) + (3,20 x 2,75) = mq 39.85 con altezza di circa m 3.00, in sostituzione ed in ampliamento di una vecchia tettoia in lamiera e ferro;
l'abuso accertato è costituito da un ampliamento di circa mq 17,89 essendo la tettoia preesistente di circa mq 21,76».

3. Nell’avversare l’adottata misura repressivo-ripristinatoria, i coniugi C. – B. lamentavano, in estrema sintesi, che: a) le opere in contestazione non sarebbero subordinate al previo rilascio del permesso di costruire e non sarebbero, quindi, sanzionabili in via demolitoria: ciò, in quanto non comporterebbero aggravio del carico urbanistico né apprezzabile incremento plano-volumetrico e rivestirebbero, comunque, natura meramente pertinenziale, cosicché sarebbero riconducibili alla categoria della manutenzione straordinaria, assoggettata al regime abilitativo della CILA;
b) la sottoposizione dell’immobile a sequestro preventivo penale (convalidato dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 4 giugno 2018) avrebbe impedito in radice l’applicabilità della misura repressivo-ripristinatoria;
c) l’ente locale intimato non avrebbe valutato le condizioni per l’irrogabilità della sanzione demolitoria senza pregiudizio per le porzioni legittime del fabbricato ovvero, in mancanza, delle condizioni per l’irrogabilità della sanzione alternativa pecuniaria;
d) non avrebbe fatto, inoltre, buon governo del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo;
e) avrebbe, infine, omesso la comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990.

4. All’indomani dell’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018, in data 6 agosto 2018 (prot. n. 22098), il C. richiedeva l’accertamento di conformità urbanistico-edilizia degli abusi contestati.

Con nota del 16 ottobre 2019, prot. n. 28287, il Responsabile dell’Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore preannunciava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 6 agosto 2018, prot. n. 22098, essenzialmente incentrati sulla rilevata violazione della distanza minima delle opere de quibus dai confini (fissata in m 20,00 dall’art. 54 delle Norme tecniche di attuazione, NTA, del PUC di Nocera Superiore).

Successivamente, il C., con nota del 6 novembre 2018, prot. n. 30380, richiedeva al Comune di Nocera Superiore di esaminare la rassegnata domanda di sanatoria, oltre che dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4 bis, della l. r. Campania n. 19/2009 (c.d. Piano Casa regionale), onde poter fruire dei benefici previsti dal precedente art. 6 bis.

Nell’esitare definitivamente l’originaria istanza del 6 agosto 2018, prot. n. 22098, così come integrata con la nota del 6 novembre 2018, prot. n. 30380, il Responsabile dell’Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore, previa ulteriore comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 (nota dell’11 dicembre 2018, prot. n. 33187), confermava la preannunciata determinazione declinatoria con provvedimento di diniego n. 24 del 22 novembre 2018 (prot. n. 32370), notificato all’interessato il 12 dicembre 2018.

5. Tale provvedimento era gravato dal C. con primi motivi aggiunti.

A sostegno del nuovo gravame, il ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) l’amministrazione comunale intimata avrebbe illegittimamente omesso di vagliare la denegata domanda di accertamento di conformità alla stregua della disciplina del Piano Casa regionale, così come espressamente richiesto dall’interessato con nota del 6 novembre 2018, prot. n. 30380;
b) la contestata realizzazione in ampliamento del vano wc sarebbe stata sanabile a norma dell’art. 49 delle NTA del PUC di Nocera Superiore, che consente gli adeguamenti igienico-sanitari con incremento fino al 10% della volumetria preesistente;
c) il rilevato limite minimo di distanza dai confini (m 20,00) sarebbe stato derogabile in forza della invocata disciplina eccezionale del Piano Casa regionale e, comunque, sarebbe stato irrilevante per le opere pertinenziali, quali, appunto, quelle controverse;
d) l’ente locale intimato non avrebbe fatto, infine, buon governo del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo.

6. In pendenza dei proposti motivi aggiunti, il Responsabile dell’Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore, previo avviso ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota dell’8 marzo 2019, prot. n. 7384, denegava nuovamente, con provvedimento n. 12 del 10 aprile 2019 (prot. n. 11121) la richiesta sanatoria, anche alla luce della disposizione dell’art. 12, comma 4 bis, della l. r. Campania n. 19/2009.

Tanto, sulla scorta della seguente motivazione: «1) l'area è attualmente sprovvista di urbanizzazione primaria;
2) in violazione del comma 2 [dell’art. 6 bis della l. r. Campania n. 19/2009] non è stato lasciato il 20% della volumetria esistente ad uso agricolo;
3) l'ampliamento della tettoia esistente sfugge dall'ambito di applicazione del Piano Casa e pertanto sottostà al regime previsto dalla disciplina urbanistica vigente, e pertanto si confermano i motivi di diniego di cui al provvedimento n. 24 del 22 novembre 2018, prot. n. 32370, ed in particolare [quello relativo alla] "violazione della distanza dal confine"».

7. Nell’avversare, con secondi motivi aggiunti, anche il reiterato diniego di accertamento di conformità, il C. lamentava, in estrema sintesi, che: a) il modus operandi, a suo dire involuto e defatigante, osservato dall’amministrazione intimata confliggerebbe col principio ordinamentale di non aggravio del procedimento;
b) le opere contestate neppure necessiterebbero dell’applicazione della disciplina premiale del Piano Casa regionale, in quanto, non comportando aggravio del carico urbanistico né apprezzabile incremento plano-volumetrico e rivestendo, comunque, natura meramente pertinenziale, sarebbero riconducibili all’orbita della manutenzione straordinaria e, quanto alla realizzazione del vano wc, potrebbero beneficiare del bonus volumetrico del 10% rispetto all’edificazione preesistente, previsto dall’art. 49 delle NTA del PUC di Nocera Superiore;
c) nessuna valenza preclusiva alla richiesta sanatoria sarebbe stata, poi, ricollegabile alla riscontrata assenza di urbanizzazioni primarie, la realizzazione di queste ultime essendo a cura e spese dell’interessato;
d) con precipuo riguardo all’ampliamento della tettoia, il rilevato limite minimo di distanza dai confini (m 20,00) sarebbe stato derogabile in forza della invocata disciplina eccezionale del Piano Casa regionale e, comunque, sarebbe stato irrilevante per le opere pertinenziali, quali, appunto, quelle controverse;
e) l’ente locale intimato non avrebbe fatto, infine, buon governo del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo, segnatamente laddove avrebbe pretermesso l’applicabilità dall’art. 49 delle NTA del PUC di Nocera Superiore

8. Costituitosi l’intimato Comune di Nocera Superiore, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.

9. All’udienza del 3 giugno 2020, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti si rivelano infondati per le ragioni illustrate in appresso.

2. Innanzitutto, prive di pregio sono le censure rubricate retro, in narrativa, sub n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi