TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-04-05, n. 201300281
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N. 00281/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2009, proposto da:
Soc. Coop. Produttori Molluschi a.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. F Bonassisi, con domicilio eletto presso l’Avv. Ferdinando Zannini, in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per la condanna
del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La cooperativa ricorrente agisce in questa sede per conseguire la condanna del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali al risarcimento dei danni derivanti dalla revoca del contributo a suo tempo erogato alla stessa ricorrente in attuazione del D.L. n. 561/1994, convertito in L. n. 635/1994. Tale contributo, finalizzato alla ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e dei loro consorzi e liquidato materialmente alla Cooperativa Produttori Molluschi (in seguito Co.Pro.Mo.) nel 1996 nella misura complessiva di £ 505.920.000, fu in seguito ritenuto illegittimo dalla Commissione Europea, sia perché non era stato comunicato preventivamente allo stesso Esecutivo comunitario, sia perché configurava un aiuto di Stato non compatibile con i Trattati.
Nel corso del 2002 il Ministero intimato, dovendo procedere al recupero delle somme indebitamente erogate in attuazione del predetto D.L. n. 561/1994, inviava alla ricorrente comunicazione di avvio del procedimento e con successivo D.M. n. 230/2003 annullava l’atto di erogazione del contributo e chiedeva la restituzione della somma erogata, maggiorata di interessi legali e rivalutazione. Con ricorso n. 370/2004, la ricorrente impugnava il provvedimento davanti a questo Tribunale, che però, con sentenza n. 216/2009, lo accoglieva solo con riguardo alla somma richiesta a titolo di rivalutazione monetaria. Il TAR respingeva anche la domanda risarcitoria contestualmente proposta, giudicandola prematura (in quanto non era stato ancora avviato il procedimento di riscossione coattiva e quindi Co.Pro.Mo. non aveva subito alcun danno), ma ritenendola riproponibile nel momento in cui il Ministero avesse concretamente avviato l’iter finalizzato all’incameramento delle somme in argomento.
2. Poiché in data 19/3/2009 Equitalia Marche ha avviato la procedura di riscossione per conto del Ministero, iscrivendo in particolare ipoteca legale sui beni aziendali di Co.Pro.Mo. per un importo pari a € 804.748,58, la ricorrente ritiene inverato il danno e reitera quindi la domanda risarcitoria, evidenziando che:
- sussiste la colpa dell’amministrazione, in quanto lo Stato (e per esso il Ministero resistente) era ben consapevole della illegittimità dell’aiuto concesso alle cooperative di pesca, mentre queste ultime hanno confidato in buona fede sulla legittimità dell’erogazione;
- in questo senso va anche tenuto conto del tempo trascorso fra la decisione della Commissione Europea (1999) e il momento in cui il Ministero ha avviato il procedimento per l’annullamento del provvedimento di liquidazione del contributo (2002);
- il danno di cui si chiede il risarcimento (quantificato nella stessa somma che Co.Pro.Mo. deve restituire) consiste nel pregiudizio che la ricorrente subirebbe laddove fosse costretta a pagare, in unica soluzione, una somma che è superiore al capitale sociale e che la costringerebbe molto probabilmente alla liquidazione (visto che l’unico modo per procurare la somma in questione è quella di vendere all’asta il capannone in cui le imprese consociate esercitano la propria attività e nel quale sono allocate le attrezzature necessarie, le quali ultime dovrebbero essere quindi smantellate). Al riguardo è stata prodotta perizia di parte, in cui il tecnico incaricato, dopo aver descritto l’attività aziendale e la situazione patrimoniale della ricorrente, quantifica in circa 1.350.000,00 € il danno complessivo che la cooperativa subirebbe a seguito di esecuzione forzata (visto che la vendita forzata del capannone imporrebbe la restituzione immediata delle somme prese a mutuo per l’esercizio dell’ordinaria attività aziendale e provocherebbe una richiesta risarcitoria da parte dell’attuale affittuario – che è la New Co.Pro.Mo., cooperativa costituita ad hoc per l’esercizio dell’attività produttiva aziendale).
3. Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza comunitaria, le imprese che fruiscono di contributi pubblici sono a perfetta conoscenza del fatto che tali erogazioni sono soggette a comunicazione preventiva alla Commissione CE e sono da considerare revocabili fino a quando non ne venga dichiarata la compatibilità con i Trattati.