TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-07-26, n. 201601884
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Pubblicato il 26/07/2016
N. 01884/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02312/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2312 del 2015, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dagli avvocati T P L e S P L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S P L sito in Palermo nella Via Giusti n.45;
contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;
per l'ottemperanza
al decreto n.1250/2013 emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO:
- che con atto notificato in data 06/07/2015 e depositato in data 20/07/2015 parte ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Caltanissetta in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare la somma di € 4.416,00 (oltre interessi legali dalla domanda) a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ed € 450,00 (oltre accessori di legge) a titolo di spese di lite, chiedendo che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta e venga disposta la condanna di cui all’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a.;vinte le spese (da distrarsi in favore del difensore antistatario);
- che si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza svolgere difese scritte né produrre atti;
- che alla camera di consiglio del 9 giugno 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione;
RITENUTO:
- che per consolidato orientamento giurisprudenziale il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art.3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (cfr, ex multis, Cons. St., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348;id., 6 maggio 2010, n. 2653);
- che, con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa quanto segue: a) il decreto della Corte di Appello di Caltanissetta n. 1250/2013, per la cui esecuzione è causa, è stato munito di formula esecutiva il 30/07/2014;b) in tale forma è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15/09/2014 presso la sua sede;c) sullo stesso si è formato il giudicato, giusta attestazione apposta in data 10/02/2015 dalla Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta (copia in atti, nel fascicolo di parte ricorrente);
- che dalla data di perfezionamento della notificazione al Ministero, presso la sua sede, del decreto di che trattasi in forma esecutiva, alla data di instaurazione del presente giudizio (con la notifica ed il deposito del ricorso in epigrafe) è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i.;
- che, pertanto, il ricorso, in quanto fondato, va accolto con riferimento all’obbligo del pagamento delle somme dovute;
RITENUTO, in conclusione che:
- va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme risultanti dovute in forza dello stesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo – con facoltà di sub-delega ad altro funzionario in servizio presso il medesimo Ufficio - il quale, su istanza di parte e nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, darà seguito, con oneri a carico dell’Amministrazione, a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente sentenza, previa acquisizione della dichiarazione ex art. 2 comma 2-sexies della l. n.89 del 2001;
- va altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a. (v. sentenza dell’Ad. Plenaria del Cons. di Stato 25 giugno 2014, n. 15);invero, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l'inadempimento si è protratto per lungo tempo senza giustificazione, che i comportamenti imposti dal titolo esecutivo non presentano particolare complessità e che non sono state rappresentate dalla difesa erariale “altre ragioni ostative” all'applicazione della sanzione pecuniaria;la penalità di mora va quantificata, nella misura dello 0,50% sull’importo del dovuto per ogni mese di ulteriore ritardo, o frazione di mese pari o superiore a quindici giorni, a decorrere dalla scadenza del termine (gg. 60) assegnato al Ministero per l'adempimento degli obblighi suindicati e fino all'insediamento formale e definitivo del commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva, anche per il pagamento della penalità di mora (v. Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2933;sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547;T.R.G.A. Trento, 24 settembre 2014, n. 318;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Quater, 18 ottobre 2013 n. 9028);o, naturalmente, fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione, se antecedente;
- le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza;esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della mancata articolazione di difese scritte da parte dell’Amministrazione intimata nonché della serialità della controversia.