TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-07-07, n. 201016606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-07-07, n. 201016606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201016606
Data del deposito : 7 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06632/2009 REG.RIC.

N. 16606/2010 REG.SEN.

N. 06632/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6632 del 2009, proposto da:
G F, rappresentata e difesa dall'avv. V C, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di San Felice a Cancello, rappresentato e difeso dall'avv. L R, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Andretta, in Napoli, via C. Poerio, 53;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 10697 del 10 settembre 2009 emesso dal Comune di San Felice a Cancello recante la “revoca autorizzazione usabilità locale artigianale”;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Felice a Cancello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra G F espone che:

- ha realizzato un capannone artigianale in assenza di titolo abilitativo alla via Tavernole nel Comune di San Felice a Cancello (CE) per il quale, in data 31 marzo 1995, avanzava istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della L. 23 dicembre 1994 n. 724;

- per la definizione della pratica di condono il Comune richiedeva il versamento di oneri di concessione per un importo pari ad Euro 26.681,00 autorizzando nelle more l’usabilità del locale (in ragione della presentazione da parte della richiedente di una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento degli oneri dovuti);

- considerato che la via Tavernole del Comune di San Felice a Cancello non presentava opere di urbanizzazione primaria (fognature), la ricorrente provvedeva a proprie spese alla realizzazione della rete di captazione delle acque meteoritiche previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico del Comune, rilasciata con provvedimento n. 14 del 21 ottobre 1997, sostenendo un esborso economico pari ad Euro 34.152,60;

- con nota n. 6114 del 6 maggio 2009 la ricorrente richiedeva lo scorporo delle somme versate per i lavori fognari eseguiti a proprie spese dall’importo dovuto per gli oneri relativi al titolo in sanatoria;

- con provvedimento del 10 settembre 2009 l’intimata amministrazione disponeva la revoca dell’autorizzazione all’usabilità del capannone artigianale ponendo a fondamento delle proprie determinazioni il mancato pagamento degli oneri concessori da parte dell’esponente.

Avverso tale provvedimento di revoca insorge la ricorrente deducendo in sintesi violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 39 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Resiste in giudizio il Comune di San Felice a Cancello che eccepisce la tardività del ricorso rispetto alla notifica del parere conclusivo sull’istanza di condono, emesso il 25 gennaio 2008 (con il quale il Comune subordinava il rilascio del titolo edilizio al versamento integrale dell’oblazione dovuta). Nel merito, la difesa dell’ente replica alle censure di parte ricorrente e conclude per la reiezione del gravame.

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 56 del’11 gennaio 2010.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2010 la causa è stata ritenuta in decisione.

2. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta la mancata indicazione nel provvedimento impugnato del termine nonché dell’autorità alla quale è possibile proporre ricorso, in violazione dell’art. 3, quarto comma, della L. 241/90.

La censura è destituita di fondamento alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, secondo cui la violazione della menzionata disposizione (che ha esteso a tutti gli atti amministrativi l'identico contenuto dell'articolo 1, ultimo comma, del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 previsto per i rimedi amministrativi) non comporta alcuna conseguenza sulla legittimità dell’atto amministrativo carente ma può solo eventualmente dare titolo al destinatario dell'atto ad ottenere la concessione dell'errore scusabile e la conseguente remissione in termini ai fini della rituale instaurazione del giudizio (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 16 aprile 2008, n. 2207;
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 6 marzo 2007, n. 1386).

3. Con gli altri motivi di gravame parte ricorrente assume l’illegittimità del gravato provvedimento in ragione dell’inerzia serbata dall’intimata amministrazione sull’istanza di scorporo degli oneri concessori e della mancata definizione del procedimento amministrativo avviato con la menzionata istanza del 6 maggio 2009.

L’esponente invoca inoltre l’applicazione della disposizione, già contenuta nell’art. 11 della L. 10/1977 ed attualmente prevista dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001, secondo cui il soggetto interessato può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune a scomputo totale o parziale degli oneri dovuti per il rilascio del titolo edilizio. Lamenta che, pur avendo autorizzato (con il citato provvedimento del 21 ottobre 1997) la realizzazione della rete di captazione delle acque meteoritiche, l’ente locale ha poi omesso illegittimamente di imputare, a titolo di oneri di urbanizzazione, le somme versate dalla ricorrente per tali opere di urbanizzazione.

4. Le argomentazioni sono prive di pregio.

4.1. Vero che, con istanza del 6 maggio 2009, la ricorrente avanzava istanza di scorporo delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dagli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune di San Felice a Cancello. Tuttavia, in disparte la considerazione che avverso il silenzio asseritamente serbato dall’ente locale l’esponente non ha poi esperito il rimedio processuale specificamente previsto dall’art. 21 bis della L. 1034/71, è risolutiva la considerazione che, in ogni caso, il Comune ha riscontrato detta richiesta con la nota del 23 giugno 2009 richiedendo la produzione di documentazione integrativa (autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di impianto fognario, comunicazione di inizio e fine lavori, dichiarazione tecnico giurata sull’avvenuta esecuzione dei lavori, fattura riferita alla quota parte delle spese sostenute).

Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, in tale nota il Comune espressamente ammoniva la richiedente che la mancata produzione di uno solo dei documenti richiesti avrebbe comportato l’archiviazione della richiesta di scomputo e, ciononostante, non risulta che la ricorrente abbia fornito gli atti richiesti. Dalle considerazioni esposte discende che, contrariamente a quanto dedotto con il gravame, il procedimento attivato dalla ricorrente per la definizione della domanda di scorporo degli oneri di urbanizzazione non si è concluso con il rilascio dell’atto richiesto dalla ricorrente per ragioni imputabili essenzialmente alla condotta omissiva di quest’ultima rispetto alle integrazioni documentali richieste dall’ente locale.

4.2. Quanto alla possibilità di compensare gli oneri di urbanizzazione con le somme versate per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate dal privato, il Consiglio di Stato (Sez. IV, 21 aprile 2008 n. 1811) ha precisato che l’ammissione allo scomputo costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione) ed un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell’impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di “accettazione” consensuale da parte della stessa amministrazione.

4.3. Applicando tale principio al caso che occupa, ritiene il Collegio che la risoluzione delle questioni dedotte in giudizio non possa prescindere dallo scrutinio degli atti relativi al procedimento conclusosi con l’assenso del Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

In particolare, nella relazione tecnica presentata dai privati richiedenti a firma del geom. Antonio Pirozzi relativa alla realizzazione dell’opera fognaria (versata agli atti di causa ed acclusa al ricorso), si specificava che detti lavori sarebbero stati effettuati a propria cura e spese da parte dei Sig.ri Ferrara Generosa, Ferrara Tommaso e Ferrara Rosa “senza chiedere al Comune nessun risarcimento delle spese”.

4.4. Inoltre, con provvedimento di autorizzazione n. 14 del 21 ottobre 1997, l’Ufficio Tecnico del Comune di San Felice a Cancello rilasciava l’autorizzazione alla sistemazione del tratto viario a condizione, tra l’altro, che non venisse “richiesto risarcimento delle spese sostenute all’Amministrazione Comunale” (richiamandosi inoltre il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale condizionato al “nulla a pretendere” dei richiedenti, oltre che a non “instaurare divieto ad altri cittadini che devono percorrere la strada in questione” ribadendosi la proprietà comunale della strada).

4.5. Alla luce dei richiamati atti di causa, può quindi concludersi che, sebbene il Comune abbia autorizzato l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ciò è avvenuto sul pacifico presupposto che i relativi oneri restassero a carico esclusivo delle parti richiedenti, con la conseguenza che alcun atto di assenso è stato espresso in ordine allo scomputo degli oneri concessori dovuti, ovvero sulla possibile compensazione tra questi ultimi e le spese sostenute dalla ricorrente per la realizzazione del tratto fognario. Ne consegue che, in mancanza di tale accordo, la richiedente era in ogni caso tenuta al pagamento integrale degli oneri concessori dovuti e, pertanto, il provvedimento impugnato si fonda legittimamente sul mancato versamento degli stessi.

5. Conclusivamente, per le ragioni illustrate, il ricorso è infondato e deve essere respinto, pur stimandosi equo disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese ed onorari di giudizio.

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