TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-05-13, n. 201501280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-05-13, n. 201501280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501280
Data del deposito : 13 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03121/2014 REG.RIC.

N. 01280/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03121/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3121 del 2014, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio legalepresso la Segreteria di questo Tar Catania, Via Milano 42a;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'esecuzione

del giudicato nascente dal decreto decisorio n. 8/2014 reso dalla Corte d'appello di Catania ex L. n.89/01.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo in epigrafe.

Poichè il Ministero non ha provveduto al pagamento, il ricorrente ha chiesto accertarsi l’obbligo a provvedere al pagamento e disporsi la nomina di un commissario ad acta.

Il Difensore del ricorrente, con dichiarazione contenuta nel verbale dell’udienza camerale del giorno 23 aprile 2015, ha comunicato l’intervenuto integrale adempimento del giudicato in epigrafe, chiedendo dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese, da distrarsi in suo favore.

Pertanto, non rimane al Collegio che prendere atto dell’intervenuto adempimento, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Le spese vanno addossate al Ministero della Giustizia, essendo l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso, e si liquidano in dispositivo, nella misura ivi individuata tenendosi conto della trattazione nella medesima udienza camerale di altri analoghi ricorsi del medesimo procuratore.

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