TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-05-02, n. 202400642
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2024
N. 00642/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Acquarica Presicce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta n. 19;
per l'annullamento
del provvedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Presicce Acquarica prot. n. 5573 del 24.03.2023, notificato a mezzo pec in pari data, di diffida a non attivare la struttura per telecomunicazioni Vodafone sita in via della Repubblica n. 64;
di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vodafone Italia S.p.A. il 31/7/2023,
per l'annullamento
del provvedimento del responsabile del V Settore - Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Presicce–Acquarica prot. n. 0010732 del 14.06.2023, notificato a mezzo pec in pari data, di annullamento in autotutela dell'atto di autorizzazione formatosi per silenzio assenso per la realizzazione della struttura per telecomunicazioni Vodafone sita in via della Repubblica n. 64;
ove occorra, della nota prot. n. 0010132 del 06.06.2023 di comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;
per il risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione degli atti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Presicce Acquarica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2024 il dott. F B e uditi per le parti i difensori avv. M. Urso, in sostituzione dell'avv. F. Basile, per la parte ricorrente e avv. F.sco Baldassarre per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 22.5.2023 veniva impugnato il provvedimento n. 5573 del 24.03.2023 con cui il Comune di Presicce Acquarica diffidava la società ricorrente a non attivare la struttura per telecomunicazioni sita in via della Repubblica n. 64.
A riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “I Violazione dell’art. 10 bis della legge 7.08.1990, n. 241. II Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli articoli 3, 44 e seguenti del decreto legislativo 1.08.2003, n. 259 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche). III Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia. Eccesso di potere per sviamento della funzione tipica, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta della motivazione”.
In data 14.6.2023 il Comune resistente adottava il provvedimento n. 0010732 di annullamento in autotutela dell'atto di autorizzazione, formatosi per silenzio assenso, per la realizzazione della struttura per telecomunicazioni Vodafone, sita in via della Repubblica n. 64, avverso il quale la società ricorrente insorgeva con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 15.7.2023.
A sostegno di quest’ultimo gravame venivano formulati i motivi di ricorso di seguito indicati: “I Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli articoli 21 octies e 21 nonies della legge 7.08.1990, n. 241. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 44 del decreto legislativo 1.08.2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per sviamento della funzione tipica del potere di annullamento d’ufficio. II. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle delle N.T.A. del Piano Paesaggistico