TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-05-03, n. 202307450
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 07450/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04049/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4049 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Monte delle Gioie, 24;
contro
Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
dell’esito dei giudizi di avanzamento a scelta al grado di colonnello dell’Ufficiale ricorrente per gli anni 2012, 2013, 2015 e 2017, comunicato con la nota M_D GMIL REG 2020 -OMISSIS- del 5 febbraio 2020;
integrato con motivi aggiunti, depositati il 2 agosto 2021 .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, il tenente colonnello dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS-, appartenente al ruolo normale e in servizio permanente effettivo, ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore di colonnello per gli anni 2012, 2013, 2015 e 2017, comunicato con la nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa M_D GMIL REG 2020 -OMISSIS- del 5 febbraio 2020.
2. Occorre premettere che il ricorrente è stato collocato in aspettativa retribuita per motivi di studio dal 12 settembre 2011 all’8 gennaio 2018, per frequentare il dottorato di ricerca di Scienze giuridiche presso l’Università libera di Bruxelles. Durante questo periodo, non è stato sottoposto a valutazione, in quanto – in base all’articolo 1051, comma 2, lett. d) , del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – non può essere valutato per l’avanzamento il personale militare in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. Una volta rientrato in servizio, l’ufficiale è stato valutato “ora per allora” per l’avanzamento al grado superiore, con riferimento alle predette annualità, ai sensi dell’articolo 1053, comma 1, lett. c) , cod. ord. mil.
Più in dettaglio, secondo quanto rappresentato dal ricorrente e confermato dall’Amministrazione, la Commissione superiore di avanzamento, riunitasi il 17 aprile 2019, ha valutato il tenente colonnello -OMISSIS-per l’avanzamento al grado superiore, redigendo tre verbali:
- n. 1, relativo alle annualità 2012-2017;
- n. 2, relativo all’annualità 2018;
- n. 3, relativo all’annualità 2019, rispetto alla quale il ricorrente, ormai rientrato in servizio, è stato valutato in turno normale con gli altri ufficiali.
Con la nota del 5 febbraio 2020, impugnata nel presente giudizio, l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente l’esito delle valutazioni effettuate con i verbali n. 1 e n. 2.
Oggetto del presente giudizio è unicamente giudizio espresso nel verbale n. 1, limitatamente alle valutazioni riferite ai soli anni 2012, 2013, 2015 e 2017. Per completezza, deve aggiungersi che la valutazione relativa al 2019 (contenuta nel verbale n. 3) è stata impugnata con separato ricorso, attualmente pendente innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.
In particolare, nella presente sede il ricorrente contesta l’attribuzione:
- per l’anno 2012, del punto di merito 24,77, che he ha determinato la collocazione tra il -OMISSIS- posto in graduatoria, non utile per l’iscrizione nel quadro di avanzamento, nel quale sono stati inseriti i primi 29 graduati;
- per l’anno 2013, del punto di merito 23,34, che ne ha determinato la collocazione tra il -OMISSIS- posto in graduatoria, non utile per l’iscrizione nel quadro di avanzamento, nel quale sono stati inseriti i primi 30 graduati;
- per l’anno 2015, del punto di merito 22,84, che ne ha determinato la collocazione tra il -OMISSIS- posto in graduatoria, non utile per l’iscrizione nel quadro di avanzamento, nel quale sono stati inseriti i primi 29 graduati;
- per l’anno 2017, del punto di merito 23,13, che ne ha determinato la collocazione tra il -OMISSIS- posto in graduatoria, non utile per l’iscrizione nel quadro di avanzamento, nel quale sono stati inseriti i primi 28 graduati.
3. Il ricorso è affidato a un unico articolato motivo, con il quale il tenente colonnello -OMISSIS-– dopo aver illustrato la carriera svolta, gli studi compiuti, i corsi frequentati, le onorificenze, le benemerenze e le ricompense ricevute, gli incarichi ricoperti e le valutazioni conseguite nella documentazione caratteristica – ha prospettato plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, deducendo che:
(i) il Presidente della Commissione superiore di avanzamento, gen. -OMISSIS-, avrebbe dovuto astenersi dalla valutazione, ai sensi dell’articolo 6- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto si sarebbe trovato in conflitto di interessi, essendo stato un testimone chiave dell’accusa nell’ambito di un procedimento penale nel quale l’odierno ricorrente era accusato di aver falsificato la firma del predetto generale (all’epoca Capo Ufficio del -OMISSIS-) al fine di ottenere indebitamente l’iscrizione a matricola di alcune pubblicazioni (vicenda poi conclusasi con l’assoluzione del ricorrente in sede penale nel 2006 e la chiusura del procedimento disciplinare senza l’irrogazione di alcuna sanzione il 30 aprile 2007); al riguardo, emergerebbe anche la violazione dei principi costituzionali del diritto alla difesa e del buon andamento dell’azione amministrativa;
(ii) emergerebbe un profilo di eccesso di potere in senso assoluto e la violazione dell’articolo 1060 cod. ord. mil., perché nel periodo dal 2012 al 2017, stante la fruizione dell’aspettativa per motivi di studio, il curriculum del tenente colonnello -OMISSIS-sarebbe rimasto sostanzialmente immutato, salva l’acquisizione di maggiori titoli culturali: a fronte di tali circostanze, sarebbe irragionevole l’attribuzione al ricorrente di punteggi diversi per ciascuna annualità; il punteggio (e la conseguente posizione in graduatoria) sarebbe, infatti, inspiegabilmente diminuito dal 2012 al 2013, avrebbe quindi subito un ulteriore ingiustificato decremento nel 2015 e sarebbe quindi risalito soltanto di poco nel 2017;
(iii) sussisterebbe il vizio di eccesso di potere in senso relativo, in quanto la valutazione espressa nei confronti del ricorrente sarebbe ingiustificatamente penalizzante a fronte di quella resa nei confronti dei colleghi: -OMISSIS-, promosso al grado superiore nell’anno 2012; -OMISSIS-, promossi al grado superiore nell’anno 2013; -OMISSIS-, promosso al grado superiore nel 2015; -OMISSIS-, promosso al grado superiore nel 2017.
4. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
5. Con istanze istruttorie del 18 giugno 2020 e del 13 novembre 2020, il ricorrente, reiterando la richiesta già formulata nel ricorso, ha domandato l’acquisizione dei verbali relativi alle quattro procedure selettive contestate, con le relative schede di valutazione di tutti gli ufficiali promossi in ciascuna di esse, compresi i quattro quadri di avanzamento formati, nonché dello stato di servizio e del libretto personale del ricorrente e dei sei colleghi presi a raffronto.
6. Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-del 27 novembre 2020, è stato disposto, a carico dell’Amministrazione, il deposito della documentazione indicata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio.
7. Il Ministero della difesa ha adempiuto all’incombente il 28 maggio 2021 con plurimi depositi.
8. Alla luce della documentazione prodotta dall’Amministrazione, il tenente colonnello -OMISSIS-ha proposto motivi aggiunti, con atto presentato alla notifica il 13 luglio 2021 e depositato il successivo 2 agosto.
In particolare, il ricorrente:
(i) ha allegato di poter vantare precedenti di carriera costantemente ottimi, tali da far emergere il vizio di eccesso di potere in senso assoluto;
(ii) ha approfondito le censure di eccesso di potere in senso relativo già articolate nel ricorso introduttivo nei confronti dei colleghi già indicati nel ricorso introduttivo.
9. In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito della causa, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, corredata di prospetti riepilogativi degli incarichi e dei periodi di comando del ricorrente e dei controinteressati.
Con la predetta memoria, la difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto a impugnare cumulativamente valutazioni afferenti a distinti giudizi di avanzamento. Ha, inoltre, evidenziato