TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-24, n. 202403462
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2024
N. 03462/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2013, proposto da
Aviogas Sicilia S.r.l. Unipersonale (già Aviogas Sicilia S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dapprima dagli avvocati P C e V C e poi dall’avvocato M V, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, Via Pietro Castelli, 18 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 1495/10 emessa dal Tribunale di Messina il 15.07.2010, depositata il 16.07.2010, resa esecutiva il 13.09.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. G G A D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notifica in data 25 maggio 2013 e depositato in data 5 giugno 2013 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Il Tribunale Civile di Messina, nel procedimento r.g. n. 2898/06 tra Aviogas Sicilia S.r.l. ed il Comune di Messina, ha emesso sentenza n. 1495/10, con cui ha condannato Comune di Messina al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 6.079,26 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saldo e ha disposto il rimborso delle spese di lite liquidate in €. 1.590,00, oltre spese generali, Iva e cpa.
La suddetta sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 13 settembre 2010 ed in tale forma è stata notificata al Comune di Messina in data 4 ottobre 2010.
Il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato in data 17 maggio 2013.
Con atto di precetto, notificato in data 20 dicembre 2010, al Comune di Messina è stato intimato il pagamento di €. 10.211,72.
Per la società ricorrente il Comune di Messina è debitore della complessiva somma di €. 10.118,25, oltre ulteriori interessi legali dal 31 marzo 2013 al soddisfo.
2. Il Comune di Messina non si è costituito in giudizio.
3. Con ordinanza 12 marzo 2015, n. 734 è stata disposta la sospensione del giudizio fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243 quater, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 267/2000, onerando il Comune intimato di trasmettere alla Segreteria della Sezione il provvedimento di approvazione - o di diniego di approvazione - del piano di riequilibrio pluriennale da parte della Corte dei Conti.
4. Con ordinanza 12 giugno 2023, n. 1022 sono stati disposti i seguenti adempimenti istruttori:
- a carico della parte ricorrente, è stato posto l’onere di confermare la permanenza dell’interesse