TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-01-24, n. 201300040
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N. 00040/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2011, proposto dalla società agricola semplice “Mauro Carretta”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. G I, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. F D, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.R. n. 1863 del 13.12.2011, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
nei confronti di
-Vaccaro Antonio, nella qualità di concorrente, classificatosi al 240° ed ultimo posto della graduatoria definitiva, approvata con Del. G.R. n. 1082 del 20.7.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.8.2011 (e 195° ed ultimo posto della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 436 del 29.3.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 16.4.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), indetto con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009;
-Carrieri Assunta Gisella, nella qualità di concorrente, classificatosi al 1° posto della graduatoria definitiva, approvata con Del. G.R. n. 1082 del 20.7.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.8.2011 (e 28° posto della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 436 del 29.3.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 16.4.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), indetto con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009;
-C M, nella qualità di concorrente, classificatosi al 121° posto della graduatoria definitiva con il punteggio complessivo di 39 punti, approvata con Del. G.R. n. 1463 dell’11.10.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 17.10.2011 (e 92° posto della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 1212 dell’8.8.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.9.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), indetto con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009;
per l'annullamento:
-della graduatoria definitiva, approvata con Del. G.R. n. 1082 del 20.7.2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.8.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), indetto con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009, nella parte in cui respinge il ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria, proposto dalla della società ricorrente, e conferma l’inclusione della domanda, presentata dalla ricorrente, nell’Elenco Allegato D delle istanze non ammissibili;
-della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 436 del 29.3.2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 16.4.2011), relativa predetto al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112, nella parte in cui include la domanda, presentata dalla ricorrente, nell’Elenco Allegato D delle istanze non ammissibili;
-della graduatoria definitiva, riservata ai giovani agricoltori, approvata con Del. G.R. n. 1463 dell’11.10.2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 17.10.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), indetto con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009, nella parte in cui conferma l’attribuzione alla società ricorrente del punteggio complessivo di 35 punti, anzicchè quello di 40 punti (più precisamente la ricorrente rivendica l’assegnazione di ulteriori 5 punti, previsti per le aziende agricole associate ad un’Organizzazione di Produttori, riconosciuta ai sensi della normativa vigente), ed il finanziamento nella misura del 50%, anzicchè del 60%, della spesa massima ammissibile (perché la domanda, proposta nell’ambito del procedimento, relativo alla Misura 112, era stata illegittimamente compresa tra quelle non ammissibili);
-della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 1212 dell’8.8.2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.9.2011), relativa predetto al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121, riservata ai giovani agricoltori, nella parte in cui attribuisce alla società ricorrente il punteggio complessivo di 35 punti ed il finanziamento nella misura del 50%;
-sia del bando, approvato con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009, relativo al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112, sia del bando, approvato con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009, relativo al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121, nella parte in cui non prevedono la possibilità, prevista dal Piano di Sviluppo Regionale, di presentare una sola domanda, per partecipare ad entrambi tali procedimenti;
-degli artt. 10, comma 5, e 12, comma 1, n. 2, del bando, approvato con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009, relativo al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112, nella parte in cui prevedono la sanzione dell’esclusione dal procedimento per la mancata allegazione alla domanda, da parte delle società agricole, dello statuto e dell’atto costitutivo “in copia conforme”;
-dell’art. 10 del bando, approvato con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009, relativo al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121, nella parte in cui prevede che il contributo in conto capitale, nella misura del 60%, non può essere attribuito ai giovani agricoltori al primo insediamento, che non sono stati giudicati ammissibili al contributo della Misura 112, per vizi di carattere formale e non per l’assenza dei requisiti di ammissione;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Vista la Sentenza Parziale n. 266 dell’8.6.2012 ed il successivo atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di: Sportiello Palmina;Riccardi Nicola;Castronuovo Nicola;Bruscella Loguercio Clara;Viceconte Maria;Germano Carmine;Stefanile Donato;Salerno Antonio Salvatore;De Rosa Giuseppe;Leone Angelo;Lacapra Nicola Donato;Fucci Serena;Sabbatini Laura Rita;Morano Adamo;Pepe Mara Antonia;Addamiano Canio;Lasaponara Rocco;Rapanaro Carlo;Filippi Carmela Maria;Fantasia Maria;Masiello Celeste;Latocca Gianluca;Contangelo Filomena;Salerno Maria Grazia;Tritto Giada;Padula Michele;Della Spina Gerardo;Vignola Giuseppe;Antenore Rossella;Lisanti Domenico;Di Napoli Leonardo;e Ferrara Fortunato;
Nessuno di questi ultimi soggetti si è costituto in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. P M ed uditi gli Avv.ti G I e F D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 18.2.2008, è stato previsto un pacchetto di Misure, destinate ai giovani agricoltori, aventi un’età inferiore a 40 anni, cioè: la Misura 111, finalizzata all’attivazione di iniziative nel campo della formazione professionale e dell’informazione;la Misura n. 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), finalizzata a favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo, attraverso l’insediamento e/o inserimento di imprenditori agricoli, giovani e professionalmente qualificati, provvisti di un idoneo progetto imprenditoriale di sviluppo dell’attività aziendale (cd. Business Plan), cioè del Piano aziendale previsto dal Regolamento Comunitario n. 1698/2005;la Misura 114, finalizzata all’utilizzo dei servizi di consulenza agricola e forestale;e la Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), finalizzata al miglioramento della competitività delle aziende agricole, sotto i profili del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza di sicurezza sul lavoro (attraverso la riduzione di costi di produzione, l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto e l’ottimizzazione dei fattori di produzione) e di igiene e benessere degli animali.
Con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009 la Regione Basilicata indiceva il procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), ed approvava il relativo bando di gara.
Con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009 la Regione Basilicata indiceva il procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), ed approvava il relativo bando di gara.
La società ricorrente presentava la domanda sia per il conseguimento del contributo, inerenti alla Misura 112, sia per il contributo, relativo alla Misura 121, allegando a tali domande lo stesso Piano di sviluppo dell’attività aziendale (cd. Business Plan), che prevedeva l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature, rispettose della normativa in materia di sicurezza ex D.Lg.vo n. 81/2008, come modificata dal D.Lg.vo n. 106/2009, ed idonee ad ottenere anche un risparmio in termini di minori consumi e maggiore produttività aziendale (per una spesa complessiva di 144.604,14 €, di cui 136.419,00 € per l’acquisto delle predette macchine ed attrezzature e 8.185,14 € per onorari professionali, relativi a consulenze ed all’elaborazione del Piano di sviluppo dell’attività aziendale). Al riguardo, va evidenziato che la società ricorrente alla domanda, inerente alla Misura 112, aveva allegato una copia dell’atto costitutivo, dove a margine di ogni pagina la legale rappresentante della società ricorrente aveva dichiarato che tale mera copia fotostatica era conforme all’originale, anzicchè la copia conforme di tale documento, mentre alla domanda, inerente alla Misura 121, aveva allegato una dichiarazione, redatta il 5.2.2010 dal legale rappresentante della società cooperativa agricola “Unità Contadina” di Lavello, con la quale veniva attestato che detta cooperativa agricola era socia dell’Unione Seminativi -Unione Italiana Produttori di Frumento Duro e Tenero, Mais, Oleaginose Proteiche ed altri cereali- con sede in Roma e che la società ricorrente era socia della predetta società cooperativa agricola “Unità Contadina” di Lavello.
Con Del. G.R. n. 436 del 29.3.2011 (pubblicata nel BUR del 16.4.2011) veniva approvata la graduatoria provvisoria, relativa al procedimento inerente alla Misura 112, e nella quale la domanda della società ricorrente figurava tra le istanze non ammissibili, in quanto la “domanda era stata spedita a mezzo di poste private e non di Poste Italiane S.p.A.” e perché “la dichiarazione di conformità all’originale all’atto costitutivo della società non” era “valida, perché non attestata dal Notaio, che ha redatto l’atto”.
Avverso tale graduatoria provvisoria la società ricorrente presentava ricorso amministrativo, che, in sede di approvazione della graduatoria mediante Del. G.R. n. 1082 del 20.7.2011 (pubblicata nel BUR dell’1.8.2011), veniva respinto, in quanto “il documento, richiesto in copia conforme e non presentato in tale forma al momento dell’invio dell’istanza è da considerare come non prodotto e quindi non integrabile” (anche se veniva ritenuta legittima la presentazione della domanda tramite un operatore, riconosciuto ed autorizzato da Ministero delle Comunicazioni), per cui veniva confermata l’inclusione della domanda nell’Elenco Allegato D delle istanze non ammissibili.
Con Del. G.R. n. 1212 dell’8.8.2011 (pubblicata nel BUR dell’1.9.2011) veniva approvata la graduatoria provvisoria, relativa al procedimento, inerente alla Misura 121, riservata ai giovani agricoltori, nell’ambito della quale la domanda, presentata dalla società ricorrente, riportava il punteggio complessivo di 35 punti e si collocava al 118° posto della graduatoria ed inoltre veniva determinato il contributo ammesso in 71.902,07 € (al riguardo si osserva che, poiché la metà della complessiva somma di 144.604,14 €, prevista dal Piano di sviluppo dell’attività aziendale, è 72.302,07 €, deve ritenersi che la Regione Basilicata abbia ritenuto non ammissibile a contributo una piccolissima parte dell’investimento di 800,00 €), pari al 50% della spesa massima ammissibile, anzicchè 86.282,48 €, pari al 60% della spesa massima ammissibile.
Avverso tale graduatoria provvisoria la società ricorrente non presentava ricorso amministrativo.
Con Del. G.R. n. 1463 dell’11.10.2011 (pubblicata nel BUR del 17.10.2011) veniva approvata la graduatoria definitiva, inerente alla Misura 121, riservata ai giovani agricoltori, nell’ambito della quale venivano confermate l’attribuzione alla società ricorrente del punteggio complessivo di 35 punti, anzicchè quello di 40 punti, ed il finanziamento nella misura del 50%, anzicchè del 60%, della spesa massima ammissibile.
Tali graduatorie sono state impugnate con il presente ricorso (notificato il 24.10.2011), deducendo la violazione degli artt. 19 e 43, comma 2, DPR n. 445/2000, dell’art. 18 L. n. 241/1990, dell’art. 2 D.Lg.vo n. 228/2001, dell’art. 2193 C.C., degli artt. 6 e 10 L.R. n. 12/1992, dell’art. 31, comma 2, L. n. 340/2000, dell’art. 9 D.L. n. 7/2007 conv. nella L. n. 40/2007, degli artt. 2 e 58 del Codice di Amministrazione Digitale (D.Lg.vo n. 82/2005), del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, dell’art. 10 del bando, inerente alla Misura 121, approvato con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009, del principio dell’acquisizione d’ufficio dei documenti, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, economicità e semplificazione. Con tale ricorso sono stati pure impugnati tutti gli altri provvedimenti analiticamente riportati in epigrafe.
Con Ordinanza n. 261 del 14.12.2011 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare, soltanto con riferimento alla graduatoria, relativa alla Misura 121, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente l’assegnazione di ulteriori 5 punti, previsti per le aziende agricole associate ad un’Organizzazione di Produttori, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, e nella parte in cui determina in 72.302,07 €, pari al 50% della spesa massima ammissibile, anzicchè in 86.282,48 €, pari al 60% della spesa massima ammissibile.
Con Sentenza Parziale n. 266 dell’8.6.2012 questo TAR:
1) ha respinto il presente ricorso, nella parte relativa all’impugnazione dell’inclusione nell’Elenco Allegato D delle istanze non ammissibili della domanda, presentata dalla ricorrente, con riferimento al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori);
2) ha respinto l’impugnazione dei predetti bandi Misura 112 e Misura 121, nella parte in cui non prevedono la possibilità di presentare una sola domanda, per partecipare ad entrambi tali procedimenti;
3) ha respinto l’impugnazione degli artt. 10, comma 5, e 12, comma 1, n. 2, del bando Misura 112;
4) mentre, per quanto riguarda l’impugnazione della graduatoria, relativa alla Misura 121 ed anche dell’art. 10 del bando, riguardante la stessa Misura 121, ha ordinato alla parte ricorrente di effettuare, entro il termine di 60 giorni, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, diversi da C M (a cui già è stato notificato il ricorso), che sopravanzano di 5 punti la ricorrente nella graduatoria definitiva, approvata con Del. G.R. n. 1463 dell’11.10.2011.
Tale integrazione del contraddittorio è stata eseguita nel periodo 6.8.2012-14.8.2012 e nessuno dei soggetti così intimati si è costituto in giudizio.
All’Udienza Pubblica del 20.12.2012 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
DIRITTO
Per quanto riguarda l’impugnazione della graduatoria, relativa alla Misura 121 ed anche dell’art. 10 del bando, riguardante tale Misura 121, il presente ricorso va accolto.
Infatti, risulta fondata la censura, con la quale la società ricorrente, nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica inerente alla Misura 121, ha rivendicato l’assegnazione di ulteriori 5 punti, previsti per le aziende agricole associate ad un’Organizzazione di Produttori, riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
Al riguardo, va rilevato che l’art. 12, comma 1, n. 5, del relativo bando (approvato con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009) prevedeva che alla “domanda cartacea, generata dal portale ARBEA/SIAN”, oltre al citato Piano di sviluppo dell’attività aziendale (cd. Business Plan), dovevano essere allegati altri 9 documenti, tra cui “l’attestato del legale rappresentante dell’Organizzazione di Produttori, da cui risulti che il richiedente, alla data di pubblicazione del bando sul BUR, è socio, che l’investimento proposto è coerente con la strategia commerciale dell’associazione e che il proponente non ha beneficiato, né beneficerà, per l’intera durata del P.S.R. Basilicata 2007-2013, di aiuti per le medesime tipologie di investimento ammissibili alla Misura 121, per le quali si chiede il contributo”.
Mentre l’art. 13 di tale bando stabiliva l’attribuzione di 5 punti per le aziende agricole associate ad un’Organizzazione di Produttori, riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
Dal combinato disposto delle predette disposizioni del Bando Misura 121, si evince che, per il conseguimento dei suddetti 5 punti, era necessario alla data di pubblicazione del bando sul BUR essere soci di un’Organizzazione di Produttori, riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
Come già si è detto, la società ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione una dichiarazione, attestante che la società cooperativa agricola “Unità Contadina” di Lavello era socia dell’Unione Seminativi -Unione Italiana Produttori di Frumento Duro e Tenero, Mais, Oleaginose Proteiche ed altri cereali- con sede in Roma e che la società ricorrente era socia della predetta società cooperativa agricola “Unità Contadina” di Lavello.
Al riguardo, va precisato che gli artt. 12, comma 1, n. 5, e 13 del Bando Misura 121, non prevedevano che l’associazione ad un’Organizzazione di Produttori, riconosciuta ai sensi della normativa vigente dovesse essere esclusivamente diretta e non anche indiretta per il tramite di un altro imprenditore agricolo.
Mentre va sottolineato che l’attestazione che “l’investimento proposto è coerente con la strategia commerciale dell’associazione e che il proponente non ha beneficiato, né beneficerà, per l’intera durata del P.S.R. Basilicata 2007-2013, di aiuti per le medesime tipologie di investimento ammissibili alla Misura 121, per le quali si chiede il contributo”, sebbene non rilasciata dal legale rappresentante dell’Organizzazione di Produttori, è stata dichiarata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante della ricorrente a pag. 20 della domanda di partecipazione.
Parimenti, risulta fondata l’impugnazione dell’art. 10 del bando, approvato con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009, relativo alla Misura 121, nella parte in cui prevede che il contributo in conto capitale, nella misura del 60%, non può essere attribuito ai giovani agricoltori al primo insediamento, che non sono stati giudicati ammissibili al contributo della Misura 112, in quanto tale clausola risulta affetta da eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, se interpretata, come effettuato dalla Regione Basilicata, in modo estensivo, cioè comprendendo l’esclusione dal procedimento di evidenza pubblica, anche per vizi di carattere formale e non solo per l’assenza dei requisiti di ammissione.
Pertanto, non risulta necessario annullare l’impugnato art. 10 del bando, approvato con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009, relativo alla Misura 121, in quanto tale disposizione va interpretata nel senso che il contributo in conto capitale, nella misura del 60%, spetta anche ai giovano agricoltori, in possesso dei requisiti di ammissione alla Misura 112, anche se poi sono stati esclusi, come la società ricorrente, per non aver allegato alla domanda un documento, prescritto a pena di esclusione.
Conseguentemente, poiché la società ricorrente ha dimostrato nel presente giudizio di possedere i requisiti di ammissione alla Misura 112, ad essa spetta il contributo in conto capitale di 86.282,48 €, pari al 60% della spesa massima ammissibile, anzicchè quello di 72.302,07 €, pari al 50% della spesa massima ammissibile, stabilito dalla Regione Basilicata.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame nei limiti già specificati.
Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.