TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-01-24, n. 201300040
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Testo completo
N. 00040/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2011, proposto dalla società agricola semplice “M C”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. G I, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. F D, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.R. n. 1863 del 13.12.2011, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
nei confronti di
-V A, nella qualità di concorrente, classificatosi al 240° ed ultimo posto della graduatoria definitiva, approvata con Del. G.R. n. 1082 del 20.7.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.8.2011 (e 195° ed ultimo posto della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 436 del 29.3.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 16.4.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), indetto con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009;
-Carrieri Assunta Gisella, nella qualità di concorrente, classificatosi al 1° posto della graduatoria definitiva, approvata con Del. G.R. n. 1082 del 20.7.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.8.2011 (e 28° posto della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 436 del 29.3.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 16.4.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), indetto con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009;
-C M, nella qualità di concorrente, classificatosi al 121° posto della graduatoria definitiva con il punteggio complessivo di 39 punti, approvata con Del. G.R. n. 1463 dell’11.10.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 17.10.2011 (e 92° posto della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 1212 dell’8.8.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.9.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), indetto con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009;
per l'annullamento:
-della graduatoria definitiva, approvata con Del. G.R. n. 1082 del 20.7.2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.8.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), indetto con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009, nella parte in cui respinge il ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria, proposto dalla della società ricorrente, e conferma l’inclusione della domanda, presentata dalla ricorrente, nell’Elenco Allegato D delle istanze non ammissibili;
-della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 436 del 29.3.2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 16.4.2011), relativa predetto al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112, nella parte in cui include la domanda, presentata dalla ricorrente, nell’Elenco Allegato D delle istanze non ammissibili;
-della graduatoria definitiva, riservata ai giovani agricoltori, approvata con Del. G.R. n. 1463 dell’11.10.2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 17.10.2011), relativa al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), indetto con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009, nella parte in cui conferma l’attribuzione alla società ricorrente del punteggio complessivo di 35 punti, anzicchè quello di 40 punti (più precisamente la ricorrente rivendica l’assegnazione di ulteriori 5 punti, previsti per le aziende agricole associate ad un’Organizzazione di Produttori, riconosciuta ai sensi della normativa vigente), ed il finanziamento nella misura del 50%, anzicchè del 60%, della spesa massima ammissibile (perché la domanda, proposta nell’ambito del procedimento, relativo alla Misura 112, era stata illegittimamente compresa tra quelle non ammissibili);
-della graduatoria provvisoria, approvata con Del. G.R. n. 1212 dell’8.8.2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’1.9.2011), relativa predetto al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121, riservata ai giovani agricoltori, nella parte in cui attribuisce alla società ricorrente il punteggio complessivo di 35 punti ed il finanziamento nella misura del 50%;
-sia del bando, approvato con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009, relativo al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112, sia del bando, approvato con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009, relativo al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121, nella parte in cui non prevedono la possibilità, prevista dal Piano di Sviluppo Regionale, di presentare una sola domanda, per partecipare ad entrambi tali procedimenti;
-degli artt. 10, comma 5, e 12, comma 1, n. 2, del bando, approvato con Del. G.R. n. 962 del 26.5.2009, relativo al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 112, nella parte in cui prevedono la sanzione dell’esclusione dal procedimento per la mancata allegazione alla domanda, da parte delle società agricole, dello statuto e dell’atto costitutivo “in copia conforme”;
-dell’art. 10 del bando, approvato con Del. G.R. n. 963 del 26.5.2009, relativo al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione dei contributi comunitari, inerenti alla Misura 121, nella parte in cui prevede che il contributo in conto capitale, nella misura del 60%, non può essere attribuito ai giovani agricoltori al primo insediamento, che non sono stati giudicati ammissibili al contributo della Misura 112, per vizi di carattere formale e non per l’assenza dei requisiti di ammissione;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Vista la Sentenza Parziale n. 266 dell’8.6.2012