TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-11-26, n. 202421121
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Testo completo
Pubblicato il 26/11/2024
N. 21121/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04917/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4917 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Amedeo Tonachella, Francesca Rossi e Mirko Selli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il loro studio in Roma, Via G. Pisanelli n. 2;
contro
Comune di Fara in Sabina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
1) dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- cronol. n. -OMISSIS- adottata dal Sindaco del Comune di Fara in Sabina, notificata in data 16.2.2021 ai ricorrenti, nella loro qualità di comproprietari dell’area di corte degli immobili distinti in catasto al foglio -OMISSIS-, sovrastanti l’area oggetto di crollo identificata al catasto al foglio -OMISSIS-, con la quale veniva è stato loro intimato di provvedere all’esecuzione di tutti i lavori di messa in sicurezza entro il termine di 30 giorni con avvertimento che, in caso contrario, il Comune avrebbe provveduto in danno dei proprietari all’esecuzione delle opere ed alla denuncia ex art. 650 c.p. (doc. 1);
2) dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- - non notificata - quale atto presupposto (doc. 2);
3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fara in Sabina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 ottobre 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Sindaco del Comune di Fara in Sabina ha disposto “il divieto di accesso e transito pedonale e veicolare della strada comunale via -OMISSIS-, dal n. civico -OMISSIS-, in località -OMISSIS- di Fara in Sabina (RI) sino al ripristino delle condizioni di sicurezza” e “il divieto di accesso e transito pedonale e veicolare della strada comunale -OMISSIS-, dal n. civico 6 sino all'intersezione con la -OMISSIS-, in località -OMISSIS- di Fara in Sabina (RI) sino al ripristino delle condizioni di sicurezza”, demandando contestualmente al responsabile del settore I - Patrimonio del Comune di Fara in Sabina “di procedere, in via immediata, alle operazioni di verifica della natura pubblica o privata del muro crollato a seguito dell'evento franoso”.
L’ordinanza contingibile ed urgente muoveva dalla circostanza che “ probabilmente a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose dei giorni scorsi” nel pomeriggio precedente si era “sviluppato un movimento franoso nella frazione abitata di località -OMISSIS- di Fara in Sabina, nella via -OMISSIS-, che ha provocato il crollo del muro di contenimento del terrapieno sovrastante detta strada e, pertanto, la quasi completa occupazione della pubblica via”.
Il medesimo provvedimento ravvisava, comunque, “la necessità di accertare la proprietà del muro crollato in via -OMISSIS- nonché di quello ritenuto pericolante in -OMISSIS- in località -OMISSIS- di Fara in Sabina, al fine di ordinare l'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela dell'integrità dei cittadini”.
2. In pari data, veniva richiesta al responsabile dell’Ufficio Patrimonio una relazione finalizzata a verificare la “natura pubblica o privata del muro crollato a seguito dell'evento franoso nella strada comunale denominata -OMISSIS- in frazione -OMISSIS-”.
3. Con nota prot.n. -OMISSIS- del 19 gennaio 2021, il tecnico comunale incaricato concludeva nel senso che “al fine di valutare la natura pubblica o privata dei muri in questione” occorrerebbe “risalire alle cause che ne hanno determinato la costruzione analizzando se i dislivelli tra la sede stradale ed i fondi privati siano stati di natura naturale o artificiale”, assumendo che “nel primo caso il muro protegge la strada” e sarebbe “di competenza dell'ente, nel secondo caso il "dislivello artificiale", creato con un iniziale sbancamento e poi terreno di riporto” sarebbe “al servizio del fondo quindi di competenza del singolo cittadino proprietario”.
Aggiungeva, infine, il responsabile dell’ufficio che “Non è da escludere neanche la funzione promiscua perché il muro di sostegno potrebbe avere due scopi: "sostenere" la strada comunale e difendere il fondo del privato con spese e responsabilità ripartite”.
4. Richiamata tale “relazione tecnico/illustrativa prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-”, con una nuova ordinanza contingibile ed urgente n. -OMISSIS-, il Sindaco:
- “considerato che l'area interessata al crollo è quella distinta in Catasto al foglio -OMISSIS-” riteneva la stessa “catastalmente essere la corte degli immobili identificati al catasto al foglio -OMISSIS-”;
- individuava (negli odierni ricorrenti) i proprietari dell'immobile identificato catastalmente al foglio -OMISSIS- e dell'immobile identificato catastalmente al foglio -OMISSIS-;
- ordinava loro di “provvedere alla eliminazione di ogni pericolo all’incolumità pubblica,