TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2024-05-22, n. 202401709
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Pubblicato il 22/05/2024
N. 01709/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'Avv. G M P, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via Goethe n.22;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
a) del provvedimento di revoca del visto emesso dalla Questura di Palermo, Ufficio polizia di frontiera marittima di Palermo, in data -OMISSIS- e notificato in pari data, nonché
b) del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Questura di Palermo, Ufficio polizia di frontiera marittima di Palermo, in data -OMISSIS- e notificato in pari data;nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010;accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa;dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di aver ottenuto, in data 18.03.2024 e da parte del consolato d’Italia a -OMISSIS-, un visto per lavoro subordinato, valido dal 20.03.2024 al 03.04.2025;
- di essersi pertanto imbarcato sulla nave -OMISSIS-, in partenza dal porto di -OMISSIS-, con destinazione Palermo alle ore -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- di essere stato tuttavia fermato, all’arrivo al porto di Palermo, dalle forze di Polizia di frontiera che gli notificavano l’impugnato modulo di annullamento del visto di ingresso con provvedimento di respingimento alla frontiera;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) carenza della motivazione;non è infatti possibile capire perché il visto sia stato annullato, atteso che la p.a. ha omesso di barrare la sezione attinente ai motivi della decisione medesima, impedendogli in tal modo di comprendere le ragioni del suddetto annullamento e di apprestare le dovute difese;2) violazione dell’art. 10 comma 4 d.lgs. n. 286/1998, attese le proprie precarie condizioni di salute;ha infatti un -OMISSIS- e necessita delle cure salvavita prescritte, come attestato da documentazione medica;pertanto il respingimento è illegittimo;
Rilevato che, in memoria depositata in data 17.05.2024, la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso e della domanda cautelare;
- che l’Avvocatura dello Stato, in memoria depositata in data 18.05.2024, eccepiva l’infondatezza del ricorso, atteso che la p.a. si era limitata ad accertare la carenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del visto;in particolare, l’art. 5, comma 8- bis , d.lgs. n. 286/1998, e l’art. 6- bis del d.P.R. n. 394/1999, richiamati nella motivazione sintetica del provvedimento, prevedono la revoca automatica del visto in caso di documentazione contraffatta;e, poiché il provvedimento non poteva comunque avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, è applicabile l’art. 21- octies comma 2 l. n. 241/1990;la revoca del visto, poi, comporta inevitabilmente il respingimento alla frontiera;
Premesso che, melius re perpensa , va ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo;
- che, infatti, l’art. 10 comma 1- bis del d.lgs. n. 286/1998 prevede “ Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio ”;
- che, pertanto, deve ritenersi che il legislatore abbia di recente introdotto una nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pur senza inserirla nell’art. 133 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso è infondato;
- che, infatti, la motivazione, sia pure in forma sintetica, è stata data;
- che, nel provvedimento impugnato, si afferma che il visto è stato annullato “ ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 4, del Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, tenuto conto di quanto previsto, a livello nazionale, dagli articoli 4 e 5, comma 8 bis, del decreto legislativo n.28611998e successive modificazioni e dagli articoli 5, 6 e 6 bis del DPR n.394199, come modificato dal DPR 334/2004 ”;
- che il riferimento agli artt. 5, comma 8- bis , del d.lgs. 286/1998 e 6- bis del d.P.R. n. 394/1998 indica che il visto è stato annullato perché falso, ovvero perché ottenuto con documentazione falsa o contraffatta;
- che – come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato – nel caso di specie i poteri della p.a. sono vincolati, e che risulta dunque applicabile l’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990;
- che, pertanto, la prima censura è infondata;
- che anche la seconda censura è infondata;
- che, infatti, è certo illegittima l’espulsione dello straniero, se dall’immediata esecuzione del provvedimento egli potrebbe subire un irreparabile pregiudizio alla propria salute, dovendo la garanzia del diritto alla salute comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita;
- che, tuttavia, tale irreparabile pregiudizio va dimostrato attraverso una dichiarazione della struttura sanitaria italiana attestante lo stato di salute, con l'indicazione dei tempi previsti per le cure e la possibilità per il paziente di provvedere alla copertura delle prestazioni sanitarie (Cons. Stato, Sez. III, 12/07/2022, n. 5859);
- che, nel caso di specie, tale dimostrazione non è stata data;
- che, infatti, la parte ricorrente ha prodotto un certificato, in lingua francese, redatto verosimilmente da un medico privato tunisino, nonché un certificato di ricovero presso il pronto soccorso di -OMISSIS-(in cui, però, nulla è indicato quanto alle patologie sofferte dal ricorrente, né quanto alle cure di cui egli necessiterebbe);
- che sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;