TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-01, n. 202402718

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-01, n. 202402718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402718
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 02718/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00361/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS- del 14.04.2020 notificato a mani il 23.11.2020 di rigetto istanza di rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 21.1.2021 e depositato il 19.2.2021 parte ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Palermo emesso il 14.4.2020, notificato all’interessata il 23.11.2020, di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto depositato l’1.3.2021, per resistere al ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata in appello con ordinanza n. -OMISSIS- del C.G.A.R.S.

Avverso l’atto impugnato, con il ricorso all’esame, sono dedotte le seguenti censure.

Primo motivo (nel ricorso indicato come “I-I”), violazione dell’art. 10 bis , L. 241/19 perché il provvedimento negativo non sarebbe stato preceduto dal preavviso endo procedimentale.

Il motivo è infondato, dato che emerge dal provvedimento impugnato che la ricorrente è risultata irreperibile presso l’indirizzo di residenza dichiarato, come da verbale di vane ricerche del 6.2.2020 redatto dalla polizia giudiziaria.

Secondo motivo (nel ricorso indicato come “I-II”) e terzo motivo (nel ricorso indicato come “II”). Per la ricorrente l’Amministrazione avrebbe erroneamente valutato la sua pericolosità sociale, basandosi sulla commissione di un solo reato (esercizio di una casa di prostituzione in concorso) senza considerare altri elementi a favore (come la buona condotta, il pieno inserimento nel contesto sociale locale) tali da escludere, asseritamente, qualsiasi pericolo di minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Il motivo va disatteso, perché il reato in questione è ostativo alla concessione del chiesto permesso di soggiorno in base all’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998;
inoltre risultano ulteriori successivi pregiudizi di polizia, ugualmente menzionati nel provvedimento gravato.

Quarto motivo (nel ricorso indicato come “III”). Si lamenta la mancata applicazione della novella dell’art. 6 T.U.I. apportata dal D.L. n. 130 del 21.10.2020, che durante la sua vigenza, così prevedeva “ Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, tra gli altri alla lettera h) “il permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all'articolo 31 comma 3”.

Il motivo va disatteso in quanto l’atto è stato emanato (e non tempestivamente notificato, con ogni probabilità, per la ridetta irreperibilità della ricorrente presso la residenza dichiarata) prima dell’approvazione della novella citata;
inoltre non è stato né allegato né dimostrato che la ricorrente fosse in possesso di permesso di soggiorno per assistenza minori, dato che, in base alla norma citata, è questo tipo di permesso di soggiorno che poteva essere convertito in permesso di lavoro e non il contrario.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Sussistono ragioni sufficienti per la compensazione delle spese, vista la ridotta attività difensiva dell’Amministrazione costituita.

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