TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-21, n. 202306897

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-21, n. 202306897
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306897
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2023

N. 06897/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02052/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2023, proposto da
Calenia Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L C, A C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riassunzione

dinanzi al TAR del giudizio di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. proposto da Calenia Energia nei confronti del Consorzio ASI dinanzi al Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere ed iscritto al RG n. 7588/2014, definito sentenza di primo grado n. 1163/2017, pubblicata il 31/3/2017 e confermata con sentenza di secondo grado pubblicata il 19.7.2022 nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli e rubricato al RG. 5272/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso in riassunzione, a seguito della declinatoria della giurisdizione dichiarata dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n° 1163/2017, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 19 luglio 2022, n° 3358, la Calenia Energia SPA esponeva di essere stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n. 55.06.2004 del 10 maggio 2004 (autorizzazione unica) alla realizzazione di un impianto di produzione di Energia elettrica, alimentato a gas naturale, da ubicare nell'area industriale di Sparanise in provincia di Caserta;

2. In data 2 marzo 2005, la società stipulava con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta -ASI una convenzione con cui venivano stabiliti gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione necessarie all'area interessata dall'impianto autorizzato dal Ministero; in particolare veniva stabilito che la ricorrente dovesse versare, a fronte di un ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione quantificati dal Consorzio in complessivi € 498.881,00, oltre I.V.A, l'importo di Euro 95.601,00; tale importo era, infatti, stato determinato a parziale compensazione delle opere che la stessa esponente si era impegnava a realizzare in favore del Consorzio, rappresentate da un "impianto di depurazione a disposizione delle aziende limitrofe che vorranno servirsene, oltre che delle necessarie infrastrutture primarie (tronco stradale e fognario nonché rete idropotabile)".

3. Sennonché, la ricorrente evidenziava di non essersi avveduta del fatto che, venendo in rilievo la realizzazione di una centrale termoelettrica, la società avrebbe dovuto essere esentata ex lege dal pagamento dei predetti oneri, attesa l’operatività nella fattispecie in questione di quanto stabilito dall’art. 1, 5° comma, della legge n. 55/2002 e art. 1-sexies della legge n. 290/2003.

4. Evidenziava, più nello specifico Calenia Energia che gli oneri di cui all’art. 15 della legge n. 393/1975 pretesi dal Consorzio al Consorzio non erano dovuti in quanto avrebbe dovuto operare la disposizione speciale in deroga di cui al citato art. 1, 5° comma, del decreto legge n. 7/2002 (convertito nella citata legge n. 55/2002) e che tale menzionata deroga, originariamente introdotta in via transitoria per le sole fattispecie sorte sino al 31/12/2003, era stata successivamente stabilizzata ad opera dell'art. 1 sexies, 8° comma, del decreto legge n. 239/2003 (convertito nella legge n. 290/2003). Pertanto era da ritenersi applicabile con riguardo a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10/2/2002.

5. Precisava la ricorrente che tale esenzione era stata confermata, con disposizione meramente interpretativa e ricognitiva dall’art. 1, 125° e 126° comma, della legge n. 147/2013 (c.d. legge finanziaria 2014), con la quale era stato acclarato il venir meno di tutti gli oneri di urbanizzazione relativi alla Centrale, ivi espressamente compresi, quelli previsti dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, originariamente non contemplati.

6. Agiva pertanto in giudizio la ricorrente al fine di veder accertato il carattere indebito e senza causa delle somme complessivamente pagate in favore del Consorzio a titolo di oneri di urbanizzazione, con espressa richiesta di condanna del Consorzio medesimo a restituire a Calenia Energia S.p.A. la somma di € 114.723,00, oltre agli interessi legali.

7. Si costituiva in giudizio il Consorzio resistente il quale evidenziava che la convenzione del 2 marzo 2005 accedeva, in funzione integrativa, alla Delib. n. 231 del 27 maggio 2003 con la quale il Comitato Direttivo del Consorzio aveva

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