TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-10-16, n. 202401083

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-10-16, n. 202401083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202401083
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2024

N. 01083/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00330/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Feltri, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio,



per l’ottemperanza

alla sentenza del 26.04.2017 n. 3497, emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro (n.r.g. 7956/2012), con cui si dichiara il diritto del ricorrente all’indennizzo di cui alla legge n. 210/1991, in quanto affetto da epatopatia HCV, contratta a seguito di emotrasfusione, ascrivibile alla VIII Categoria, tabella A, del D.P.R. 30.12.1981, n. 384, con condanna del Ministero della Salute a corrispondere, in favore di parte ricorrente, le somme a tal titolo spettanti, oltre interessi legali a far data dalla maturazione del credito sino al soddisfo, nonché a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre Iva e c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2024, il dott. Orazio Ciliberti e udito l'avv. Vincenzo Feltri, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - Con ricorso depositato in data 29.08.2012, -OMISSIS-, allora tutore giudiziario del ricorrente (che all’epoca dei fatti e fino al 05.04.2002 era interdetto), adiva il Tribunale

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi