TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-02-24, n. 202200157
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Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00157/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2020, proposto da Società Autostrada Ligure Toscana p.a. con sede a Lido di Camaiore in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati G G, G F e L S, con domicilio eletto presso pec registri Giustizia;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;
per l'annullamento
del decreto 28.2.2020, n. 0005870 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella parte in cui nega l’ammissione ad investimento dell’importo di euro 2.675.350,54 per la voce B4 del quadro economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale;
visti gli atti e le memorie depositati;
visto l’esito della camera di consiglio tenutasi il 10.11.2021;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. P P e uditi per le parti i difensori G G, Giuseppe Novaresi. Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dott.ri Giulio Gastaldi e Francesco Cogliolo.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Società autostrada ligure toscana p.a. riferisce di essere concessionaria del tronco autostradale Sestri Levante-Livorno e si ritiene lesa dal decreto 28.2.2020, n. 005870 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella parte in cui ha negato l’ammissione ad investimento dell’importo di euro 2.675.350,54 per la voce B4 del quadro economico; l’interessata ha per ciò notificato e depositato il ricorso in trattazione che è affidato a censure in fatto e diritto.
L’amministrazione statale si è costituita in giudizio chiedendo respingersi la domanda.
Sono stati depositati dei documenti, e alla camera di consiglio del 10.11.2021 le parti hanno concordemente chiesto rinviarsi la decisione all’odierna udienza, approssimandosi la quale sono state depositate le memorie conclusionali e di replica.
1 Il contendere deriva da uno dei passaggi della motivazione del decreto 28.2.2020, n. 0005870 con cui il ministero delle infrastrutture e dei trasposti ha determinato le voci di credito ammissibili nella contabilità presentata dalla ricorrente.
La lettura del decreto chiarisce che nel 2018 la ricorrente, nella qualità indicata, presentò all’amministrazione il documento relativo alla procedura di adeguamento di nove gallerie ubicate nel tratto autostradale di competenza, così da garantire l’equivalenza del rischio derivante dagli interventi.
La domanda faceva applicazione dell’art. 3 del d.lvo 264/2006 che obbliga il gestore ad adeguare lo stato delle infrastrutture alle moderne esigenze entro termini precisi (30.4.2019, art. 10 comma 7 del d.lvo 264/2006), ammettendolo (comma 2) anche alla possibilità di realizzare quanto necessario ad adempiere alle obbligazioni derivanti