TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-10-07, n. 202401804

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-10-07, n. 202401804
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401804
Data del deposito : 7 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2024

N. 01804/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02018/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Grassi Junior Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato U T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vietri sul Mare, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

TRA.VEL.MAR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Santucci e Giovanni Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

quanto al ricorso introduttivo,

a) della concessione demaniale suppletiva n. 2/2021 del 22.11.2021, prot. gen. n. 16378 del 22.11.2021 rilasciata dal Comune di Vietri Sul Mare alla TRA.VEL.MAR. s.r.l. “…che integra e modifica la concessione demaniale marittima n° 1/2019…”;

b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale, e, in particolare, per quanto di ragione: i) del parere favorevole espresso dalla Sopraintendenza di Salerno ed Avellino con nota prot. n. 10036 del 12.6.2020, dell’autorizzazione paesaggistica n. 18/2020 del 17 luglio 2020 e dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria – Ufficio delle Dogane di Salerno prot. n. 36630 del 3.12.2019, tutti richiamati nella concessione demaniale suppletiva n. 2/2021 se ed in quanto lesivi;
ii) del permesso di costruire prot. n. 2323 dell’11.2.2022 unitamente e per quanto di ragione: iii) del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza di Salerno ed Avellino con nota prot. n. 17444-P del 4.8.2021;
iv) del parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio reso in data 30.6.2021, verbale n. 2;
v) dell’autorizzazione paesaggistica n. 29 del 6.8.2021;
vi) dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria – Ufficio delle Dogane di Salerno prot. n. 31566 dell’11.10.2021;

c) della concessione demaniale n. 1/2019 rilasciata dal Comune di Vietri sul Mare alla TRA.VEL.MAR. s.r.l. così come integrata e modificata dalla concessione demaniale suppletiva n. 2/2021;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 30.11.2023,

d) del provvedimento Prt.G. 0016615 – U – 06/10/2023 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri sul Mare, con cui lo stesso dichiarava “per i motivi espressi in premessa, e sulla scorta della nota a firma del Segretario Comunale … prot. n. 12317 del 06/09/2022, la decadenza della C.D.M. n° 01/2021, prot. n° 11792/2021 del 13/08/2021, rilasciata al Sig. P G, in qualità di Rappresentante Legale, della Soc. Coop. Grassi Junior”;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente, in uno e per quanto di ragione della nota a firma del Segretario Comunale, prot. n. 12317 del 6.9.2022;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 5.6.2024,

dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti depositati in data 30.11.2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vietri sul Mare, dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni sopraindicate, dell’A.S.L. di Salerno e di TRA.VEL.MAR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con la concessione demaniale n. 1/2019 (prot. gen. n. 0004692/2019) il Comune di Vietri sul Mare ha concesso alla TRA.VEL.MAR s.r.l. l’area demaniale marittima in località Marina del Comune di Vietri sul Mare di m.q. 16.501,71 per la durata di anni 35 dal 15.4.2019 al 31.12.2054.

Il rilascio di tale concessione ha fatto seguito all’istanza prot. n. 14280 del 4.10.2018 formulata da tale società “ allo scopo, tra l’altro, di riqualificare e valorizzare una zona demaniale attualmente non utilizzata per svolgere il servizio pubblico di collegamenti marittimi con Salerno le Isole e la Costiera Amalfitana ”.

Con la concessione demaniale n. 1/2021 (prot. gen. n. 00011792/2021) del 17.8.2021 il Comune ha poi concesso alla società ricorrente “ il posizionamento chiosco-biglietteria alla frazione Marina sul lato destro del torrente Bonea … ” per anni sei con decorrenza dal giorno 1.5.2019 al 30.9.2025.

Il rilascio di tale concessione ha fatto seguito all’istanza prot. n. 1130 del 28.1.2019 formulata dalla ricorrente.

In seguito, con la concessione demaniale n. 2/2021 (prot. gen. n. 16378 del 22.11.2021) il Comune ha concesso alla TRA.VEL.MAR s.r.l., in qualità di titolare della concessione n. 1/2019 di m.q. 16.501,71, “ ulteriori aree demaniali in ampliamento per mq 8.417,31 in località Marina del Comune di Vietri sul Mare, per una superficie complessiva di mq 24.919,02 ”, con la precisazione che tale concessione “ integra e modifica la concessione demaniale marittima n° 01/2019, con decorrenza dalla data di emissione del presente atto al 31.12.2054 ”.

Il rilascio di quest’ultima concessione ha fatto seguito all’istanza prot. n. 14016 del 7.12.2020 formulata da tale società “ allo scopo, di ampliare il pontile di 22,40 mq e linea utenze interrate da convogliare nella fogna comunale ”.

In data 1.3.2022 la società ricorrente ha poi presentato al Comune la s.c.i.a. prot. n. 3182 per la realizzazione del chiosco – biglietteria oggetto della concessione n. 1/2021.

Tuttavia, il Comune con nota prot. n. 4997 del 7.4.2022 ha comunicato che “ da verifiche effettuate, sul Sistema Informativo Demaniale, la Concessione demaniale n. 01/2021 non risulta definita (si allega lo screenshot di errore generata dal sistema) in quanto soprapposta ad altra CDM già definita .

Di conseguenza, il Comune ha comunicato la sospensione della definizione dell’iter relativo alla predetta s.c.i.a. “ nelle more della presentazione di nuovi elaborati tecnici e compilazione di un nuovo Mod. D1, relativamente a: nuova ed esatta posizione/ubicazione (coordinate) planimetrica dell'area richiesta in concessione;
documentazione, afferente la pubblica utilità del servizio da svolgere, necessaria alla emanazione della Delibera di Consiglio Comunale propedeutica al Rilascio della Concessione
”.



2. Con il ricorso introduttivo (notificato in data 25.11.2022 e depositato in data 6.12.2022) la ricorrente ha censurato gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

- “ Rispetto alla concessione demaniale suppletiva n. 2/2021.

I. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE R.D. 30.3.1942, N. 327, RECANTE IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE;
D.P.R. 15.2.1952, N. 328, RECANTE IL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE;
LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990;
ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITÁ MANIFESTA – IRRAGIONEVOLEZZA
”;

il Comune avrebbe erroneamente ritenuto libera l’area e, quindi, rilasciato la concessione n. 2/2021 alla controinteressata, pur avendo già concesso la stessa area alla società ricorrente con la concessione n. 1/2021;

in effetti, la relativa istanza di concessione era stata presentata dalla ricorrente in data 28.1.2019 e rispetto a tale istanza in data 13.8.2021 il Comune aveva comunicato l’esito favorevole dell’istruttoria, il che non poteva che presuppore la disponibilità dell’area oggetto della domanda di concessione;

del resto, la controinteressata avrebbe presentato la propria domanda di concessione suppletiva soltanto in data 7.12.2020, ottenendo poi il rilascio di questa in data 25.11.2021;

tanto varrebbe a comprovare l’illegittimità di quanto impugnato;

inoltre, quanto precede comproverebbe il mancato espletamento da parte del Comune della doverosa attività istruttoria, avendo rilascio alla controinteressata concessione su area già concessa alla società ricorrente;

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE R.D. 30.3.1942, N. 327, RECANTE IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE;
D.P.R. 15.2.1952, N. 328, RECANTE IL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE;
ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO – SVIAMPENTO DI POTERE
”;

sussisterebbe poi eccesso di potere per travisamento dei fatti, per avere il Comune posto a fondamento del rilascio della concessione suppletiva in favore della controinteressata la circostanza dell’esistenza di un’area libera, mentre la stessa sarebbe già stata affidata alla ricorrente con la concessione demaniale n. 2/2021;

da quanto precede deriverebbe la sussistenza anche di uno sviamento di potere;

- quanto al permesso di costruire prot. n. 2323 dell’1.2.2022 l’illegittimità derivata di tale provvedimento in conseguenza dell’illegittimità a monte della concessione demaniale suppletiva n. 2/2021 per tutti i vizi già denunciati con gli altri motivi di ricorso.

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