TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-09-29, n. 202201447
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Pubblicato il 29/09/2022
N. 01447/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerea, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale Modello n. 51/Com. e del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio centrale elettorale in data 14 giugno 2022 e di tutti gli atti preordinati e connessi, relativi alle elezioni comunali del Comune di Cerea nella parte in cui attribuisce 9 (nove) seggi alla lista n. 3 Lega – Liga Veneta per Salvini e 0 (zero) seggi alla lista n. 1 - Lista civica Alessia Rossignoli Sindaco;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente appartenente al medesimo procedimento;
nonché per la correzione del risultato elettorale
e per la proclamazione quale consigliere comunale del Comune di Cerea del sig. -OMISSIS-, in sostituzione dell’ultimo dei consiglieri eletti nella lista n. 3 Lega – Liga Veneta Salvini, sig. -OMISSIS-, o qualsiasi altro candidato che verrà proclamato eletto al posto suo tra quelli presenti nella medesima lista.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è il primo dei non eletti della Lista civica Alessia Rossignoli Sindaco che, nel Comune di Cerea, sosteneva, alle elezioni comunali del 12 giugno 2022, la candidata sindaco Alessia Rossignoli, congiuntamente con la lista Coccinella Cerea Rossignoli Sindaco. Tale coalizione si contrapponeva a quella formata dalle liste Lega Liga Veneta Salvini e Fratelli D’Italia, che sostenevano il candidato Sindaco Franzoni Marco.
Egli è, dunque, legittimato ad impugnare la non corretta imputazione dei seggi operata dall’Ufficio centrale elettorale, per violazione del c.d. metodo di Hondt, delineato dagli artt. commi 8 e 9 dell’art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000, che gli ha precluso quella possibilità di essere eletto che, invece, egli fa valere in quanto candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti per la Lista civica Alessia Rossignoli Sindaco, cui non è stato attribuito alcun seggio.
La disposizione ora citata così recita: 8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.”.
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che fossero state presentate quattro liste di candidati, suddivise in due gruppi: il primo costituito dalle liste Lista civica Alessia Rossignoli Sindaco e Coccinella Cerea Rossignoli Sindaco, la cui coalizione si contrapponeva a quella formata dalle liste Lega Liga Veneta Salvini e Fratelli D’Italia, che sosteneva il candidato Sindaco Franzoni Marco.
In base alla norma ora riportata, dunque, l’Ufficio centrale elettorale avrebbe dovuto procedere a una duplice applicazione del metodo D’Hont: la prima volta per stabilire quanti seggi spettassero a ciascun raggruppamento di liste (in applicazione del comma 8) e la seconda volta per la ripartizione dei seggi spettanti alle singole liste all’interno di ciascun gruppo (in applicazione del comma 9).
Contrariamente a quanto previsto dalla disposizione in questione - e come dedotto in ricorso e affermato anche dal Comune, costituitosi in giudizio per difendere l’interesse primario a una corretta composizione del Consiglio comunale, rispettosa della volontà espressa dall’elettorato - l’Ufficio centrale elettorale ha applicato il metodo D’Hond direttamente alle singole liste e ciò ha comportato che alle liste di minoranza risultassero attribuibili due soli seggi, di cui uno da riservarsi al candidato Sindaco non eletto, mentre l’altro assegnato alla lista di minoranza che ha riportato il maggior quoziente (la lista Coccinella Cerea Rossignoli Sindaco.
Infatti, avendo l’Ufficio centrale elettorale ritenuto che i seggi da assegnare dovessero essere determinati considerando separatamente le liste presentate e, dunque, prescindendo dai raggruppamenti di lista, quattordici seggi sono stati di fatto attribuiti al raggruppamento che sosteneva il candidato Sindaco eletto (e cioè la somma dei nove seggi attribuiti alla lista Lega – Liga Veneta per Salvini e dei cinque seggi riconosciuti a Fratelli d’Italia) e solo due seggi (in luogo dei tre risultanti da una corretta applicazione della legge) all’altro gruppo di liste di cui uno spettante alla lista Coccinella Cerea Rossignoli Sindaco e nessuno alla Lista civica Alessia Rossignoli Sindaco, nella quale si era candidato il ricorrente, in ragione del fatto che uno dei due seggi spettanti alle liste risultate di minoranza è stato riservato alla candidata Sindaco non eletta che esse sostenevano.
Ciò ha condotto all’aberrante risultato per cui ben cinque seggi sono stati assegnati alle liste del gruppo di maggioranza nonostante il minor quoziente ad esse attribuito rispetto a quello della lista in cui era candidato l’odierno ricorrente. Risultato che proprio il primo passaggio attraverso il calcolo dei seggi spettante al gruppo di liste tende ad evitare.
E che la norma imponga la doppia applicazione del metodo D’Hond, come sopra indicato è confermato dal successivo comma 11 dello stesso art. 73 del d. lgs. 267/2000, il quale prevede, all’ultimo periodo che “ In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”. Il che non può che significare che deve essere preliminarmente stabilito il numero di seggi spettante al gruppo di liste collegate e poi da tale numero deve essere detratto il seggio spettante al candidato Sindaco non eletto (rendendo così l’assegnazione neutrale rispetto ai seggi spettanti alle singole liste parte del gruppo), per poi procedere all’assegnazione dei seggi sulla base della graduatoria redatta indicando in ordine decrescente i quozienti più elevati riportati dai candidati delle singole liste.
Tenuto conto di tutto ciò, se l’Ufficio elettorale avesse puntualmente applicato la legge, avrebbe dovuto riconoscere al gruppo di liste risultato di minoranza tre seggi (come dimostrato dai prospetti di calcolo predisposti sia dal ricorrente, che dal Comune), di cui uno avrebbe dovuto essere riservato al candidato Sindaco non eletto e uno ciascuno avrebbe dovuto essere assegnato alle due liste che lo sostenevano.
Ne sarebbe dovuta derivare la proclamazione dell’elezione dell’odierno ricorrente, in luogo del controinteressato, regolarmente citato in giudizio, ma non costituitosi, a nulla rilevando il fatto che lo stesso abbia rinunciato alla propria nomina a consigliere, essendo ciò intervenuto dopo il deposito del ricorso ed essendo stati comunque notificati anche i successivi candidati non eletti della stessa lista.
Conseguentemente deve essere corretto il risultato elettorale, proclamando eletto alla carica di Consigliere comunale il candidato -OMISSIS-, in sostituzione dell’ultimo candidato illegittimamente eletto come consigliere comunale per la Lista n. 3 “Lega – Liga Veneta per Salvini”.
Avuto riguardo a quanto dedotto dal Comune in ordine all’assenza di responsabilità dell’ente rispetto alla proclamazione di un risultato elettorale non conforme alla norma e alla adesione dello stesso rispetto a quanto sostenuto in ricorso, sussistono valide ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite.