TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2018-08-03, n. 201800273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2018-08-03, n. 201800273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800273
Data del deposito : 3 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2018

N. 00273/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00199/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2018, proposto da
Laezza S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autovie Venete S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G Z, E A e R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio, in Trieste, piazza Sant’Antonio Nuovo 2;

nei confronti

Società G8 Mobili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Cursio e Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura relativa alla fornitura di mobilio per l'allestimento della nuova palazzina uffici presso il Centro Servizi di Palmanova di S.p.A. Autovie Venete C.I.G. 7255141BBE del 25.05.2018 (atto n. 1769/2018) ed altri atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autovie Venete S.p.A. e di Società G8 Mobili S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. La ricorrente impugna il provvedimento n. 1769/2018 del 25 maggio 2018, con il quale Autovie Venete S.p.a. procedeva all’aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata, G8 Mobili S.r.l., della procedura relativa alla fornitura di mobilio per l’allestimento della nuova palazzina uffici presso il Centro Servizi di Palmanova.

Censura inoltre l’amissione alla gara della medesima controinteressata (n. 213/18/A del 22 gennaio 2018), nonché l’art. 7 del capitolato speciale, All. B, recante le norme tecniche, ove lo stesso fosse interpretabile nel senso di non imporre il rispetto inderogabile delle disposizioni ministeriali in tema di prevenzione incendi e di Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

A sostegno dell’impugnazione, precisa di avere preso parte alla procedura aperta, bandita ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera s) e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento della fornitura dell’arredamento destinato ad allestire la nuova sede di Autovie Venete, sita a Palmanova, e di essersi collocata al secondo posto della graduatoria.

La gara veniva aggiudicata alla controinteressata G8 Mobili, la cui offerta tecnica, a detta della ricorrente, sarebbe risultata incompleta in relazione alle prescritte certificazioni riguardanti la conformità, le prestazioni e le caratteristiche dei materiali e dei componenti impiegati.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

(1) Violazione della lex specialis di gara art. 7 del capitolato speciale d’appalto allegato 2 – norme tecniche che impone di rispettare i C.A.M. (D.M. 11/01/2017) e le norme sulla prevenzione incendi e tossicità (D.M. 22/02/2006) - assenza di dichiarazioni descrittive prestazionali e di certificazioni di organismi di valutazione della conformità : si sostiene che la stazione appaltante non poteva disporre l’aggiudicazione alla G8, la quale non avrebbe fornito idonea documentazione, né avrebbe dichiarato e prodotto le certificazioni relative alla reazione al fuoco e alla eventuale tossicità dei materiali (D.M. 22 febbraio 2006), nonché quelle riguardanti i Criteri Minimi Ambientali (C.A.M) previsti dall'art.

3.2.1 del D.M. 11 gennaio 2017, All. 1, per le c.d. " sostanze pericolose ";

(2) Violazione del

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