TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2012-09-19, n. 201200576

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2012-09-19, n. 201200576
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201200576
Data del deposito : 19 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01474/2012 REG.RIC.

N. 00576/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01474/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2012, proposto dalla Microset S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M F e G A ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Palermo nella via E. Amari n°38;


contro

l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge in Palermo;

nei confronti di

- Istituto Italiano Fernando Santi, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
- C.U.R.S. Compagnia Universitari Ricerche Sociali Soc.Coop. a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del DDG n. 1346 del 27.4.12 e del DDG n. 2079 del 31.5.12, con cui il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha approvato le graduatorie definitive dei "percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”, nella parte in cui non ha ammesso a finanziamento i tre progetti presentati dalla ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

e per la condanna

dell'Amministrazione Regionale intimata, al risarcimento in forma specifica mediante l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dalla ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che nel corso del procedimento istruttorio la ricorrente ha chiesto la revisione del punteggio provvisorio ad essa attribuito dal Nucleo di valutazione, formulando al riguardo specifiche osservazioni che sono dunque state oggetto di riesame, così come documentato dall’Amministrazione resistente;

RITENUTO che i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

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