TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2016-05-26, n. 201600397
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N. 00397/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00783/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2016, proposto da:
L I, rappresentato e difeso dall'avv. A A, domiciliato presso la Segreteria del TAR Catania, in Catania Via Milano 42a;
contro
Questura della Provincia di Catania, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di ammonimento per atti di violenza domestica ed atti persecutori emesso dal Questore della provincia di Catania in data 27.02.2016 Prot. n. 1012/2016 - Q2/4 - 16 P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura della Provincia di Catania e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il provvedimento impugnato appare legittimo, con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto in esso richiamate;
Ritenuto, pertanto, che non sussiste il fumus boni iuris e che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare;