TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-01-10, n. 201200011
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N. 00011/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2011, proposto da:
M M, rappresentata e difesa dagli avv. M G e G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G in Torino, corso Tassoni, 14;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;
PREFETTURA DI ALESSANDRIA;
per l'annullamento
1. del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla ricorrente per il lavoratore AIT CHATOUI YOUSSEF, nato il 19.05.1982 a Dr Lagouasma, Marocco e residente in Tagliolo Monferrato Cascina Belvedere n. 26;Prot. N. 101789/EM /2009/S.U.I. del 19.11.2010 notificato con raccomandata ricevuta dalla ricorrente in data 04.12.2010;
2. della circolare del Ministero dell'Interno n. 400/C/2009/12.319 del 17.3.2010 protocollo 1843, laddove prevede espressamente che, nelle procedure di emersione di cui alla L. 102/2009, le Questure debbano esprimere parere negativo e archiviare le istanze di rilascio del permesso di soggiorno eventualmente già presentate, in caso di condanna ex art. 14, comma 5-ter del D.Lgs. 286/1998;
3. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la produzione documentale, del 23 agosto 2011, con la quale la Prefettura di Alessandria rileva l'intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca dell’atto impugnato con decreto del Prefetto di Alessandria prot. n. 14834/wa/SUI/Area IV del 11 agosto 2011.
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. V S e uditi per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato e per i motivi in esso dedotti la ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla ricorrente per il lavoratore AIT CHATOUI YOUSSEF, nato il 19.05.1982 a Dr Lagouasma, Marocco e residente in Tagliolo Monferrato Cascina Belvedere n. 26;Prot. N. 101789/EM /2009/S.U.I. del 19.11.2010 notificato con raccomandata ricevuta dalla ricorrente in data 04.12.2010;della circolare del Ministero dell'Interno n. 400/C/2009/12.319 del 17.3.2010 protocollo 1843, laddove prevede espressamente che, nelle procedure di emersione di cui alla L. 102/2009, le Questure debbano esprimere parere negativo e archiviare le istanze di rilascio del permesso di soggiorno eventualmente già presentate, in caso di condanna ex art. 14, comma 5-ter del D.Lgs. 286/1998.
Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio.