TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2019-06-26, n. 201904386
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Pubblicato il 26/06/2019
N. 04386/2019 REG.PROV.CAU.
N. 05567/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5567 del 2019, proposto da
C C, S C, L C, I D A, S F, L M, A N, A P, V P, S S, G Z, rappresentati e difesi dagli avvocati V P, C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V P in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio X Ambito Territoriale di Viterbo non costituito in giudizio;
nei confronti
Chiara Giordani, Maria Anna Ramacciani non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
- del Decreto dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio, firmato dal dirigente Daniele Peroni con prot. n. 0001272 del 13 marzo 2019, nella parte in cui dispone il depennamento delle ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Viterbo della scuola primaria e/o della scuola dell'infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia, per mancanza del requisito del titolo di accesso;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare
previa declaratoria in via cautelare
del diritto delle ricorrenti all'annullamento del sopra citato provvedimento ed al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto della provincia di Viterbo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso non appare assistito da elementi di fumus boni iuris avuto riguardo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato Ad Plen. n. 5/2019 che ha escluso che il diploma magistrale abbia ex se valore abilitante per l’accesso alle GAE;