TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202200991

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202200991
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200991
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 00991/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00631/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2012, proposto da
Elettronica Industriale S.p.a., Ei Towers S.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D L, M M, G R, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Latina, via Duca del Mare, 24;



contro

Comune di Roccasecca dei Volsci, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della delibera del Consiglio comunale n. 5 del 18.4.2012, pubblicata all’albo pretorio a partire dal 24.4.2012, di approvazione del “Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile e di radio/televisione”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 3 luglio 2012 e depositato il successivo giorno 16 la Elettronica Industriale S.p.a. e la El Tower S.p.a., operanti nel settore della impiantistica radiotelevisiva, hanno impugnato i seguenti articoli del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile e di radio/televisione del Comune di Roccasecca dei Volsci, contenenti disposizioni ritenute immediatamente precettive e lesive degli interessi delle ricorrenti:

- l’art. 1, che indica la finalità di “salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici”;

- l’art. 3, che prevede una “zonizzazione” del territorio comunale;

- l’art. 4, che subordina l’installazione “di infrastrutture e degli impianti di cui all’art. 4, co. 1 “al rilascio di permesso di costruire”;

- gli articoli 5 e 6, che obbligano il soggetto che richiede l’autorizzazione ad installare impianti radioelettrici a fornire all’Amministrazione una copiosa documentazione, ivi compreso un “atto di impegno sottoscritto dal titolare dell’impianto o dal legale rappresentante ad una corretta manutenzione dell’impianto” ed un “certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento o ripristino ambientale che dovranno risultare da idoneo computo metrico redatto sulla base dei costi previsti dal listino prezzi della Camera di Commercio di Latina” e ad ottenere un “certificato di idoneità all’uso” rilasciato dal Sindaco;

- l’art. 7, che richiede che ogni modifica agli impianti (salve quelle relative alle sole caratteristiche di emissione) debba essere assoggettata alla medesima procedura prevista per l’installazione ex novo;

- l’art. 8, che obbliga i soggetti titolari di impianti radioelettrici al pagamento di un canone annuo parametrato al numero di impianti collocati sul territorio comunale e subordina il rilascio del permesso di costruire al versamento di una somma a titolo

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