TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-03-01, n. 202102469

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-03-01, n. 202102469
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102469
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 02469/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02501/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Logistica Digitale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Uirnet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A S, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Intesa Sanpaolo S.p.A. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

− dell'atto di UIRNet S.p.a. in data 24 febbraio 2020 prot. n. 351 avente ad oggetto “Convenzione di Concessione per l'estensione e la gestione della PLN (Prot. n. 156_2017). Diffide UIRNet del 6 e 23 dicembre 2019 (Prot. n. 2064_2019 e Prot. n. 2196_2019). Riscontro Vs Note Prot. n. 567 del 4 febbraio 2020 (Prot. UIRNet n. 198_2020 di pari data) e Prot. n. 592 del 17 febbraio 2020 (Prot. UIRNet n. 299_2020 di pari data – Determinazioni conseguenti – Risoluzione per inadempimento del Gestore ai sensi dell'art. 35.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016”;

− dell'atto di UIRNet S.p.a. in data 25 febbraio 2020 prot. n. 354 avente ad oggetto “Convenzione di Concessione per l'estensione e la gestione della PLN (Prot. n. 156_2017) – Richiesta di escussione della garanzia fideiussoria n. 1383/8200/00782615/2478 del 30 luglio 2019 rilasciata ai sensi dell'art. 113 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;

− della nota di UIRNet del 10 marzo 2020, prot. 467, recante riscontro alla nota di Logistica Digitale s.r.l. del 27.2.2020;

− della nota del 12 marzo 2020 a firma del Presidente di UIRNet e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prot. 508, recante “disposizioni successive alla risoluzione del 24 febbraio 2020”;

− ove occorra, in parte qua, della risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quesito di Assoporti, nella parte in cui prevede che “alla scadenza dei relativi contratti di gestione e di sviluppo, sia possibile conferire da parte delle AdSP la gestione e lo sviluppo dei propri PCS a detto Concessionario”

− nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LOGISTICA DIGITALE S.R.L. il 2\11\2020 :

per l'accoglimento delle seguenti domande relative alla concessione di servizi pubblici sottoscritta in data 28 gennaio 2017:

 l'accertamento della mancata realizzazione dei presupposti della concessione di cui all'art. 29.a.(i)-(ii) della Convenzione di Concessione;

 l'accertamento del grave inadempimento di UIRNet S.p.a. ai propri obblighi ai sensi della Convenzione di Concessione con particolare riferimento agli articoli 9, 10, 31.1, 31.2, nonché agli obblighi ex art. 1175 c.c. e art.1375 c.c. per i fatti richiamati negli atti di causa e nelle diffide ad adempiere del Concessionario (docc. 039, 040, 041);

 la condanna di UIRNet S.p.a. all'esatto adempimento dell'obbligo di accertare il mancato verificarsi dei presupposti di cui all'art. 29.a.(i)-(ii) della Convenzione di Concessione, di discutere le eventuali misure e/o condizioni di revisione ai sensi degli art. 31.1 e di avviare la procedura di revisione del PEF ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Concessione;

 la condanna di UIRNet S.p.a. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, in conseguenza del suddetto inadempimento e degli atti impugnati;

il tutto come meglio precisato nelle conclusioni del presente atto ed in aggiunta alle domande spiegate con il ricorso principale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LOGISTICA DIGITALE S.R.L. il 2\11\2020 :

per l'accoglimento delle seguenti domande relative alla concessione di servizi pubblici sottoscritta in data 28 gennaio 2017:

 l'accertamento della mancata realizzazione dei presupposti della concessione di cui all'art. 29.a.(i)-(ii) della Convenzione di Concessione;

 l'accertamento del grave inadempimento di UIRNet S.p.a. ai propri obblighi ai sensi della Convenzione di Concessione con particolare riferimento agli articoli 9, 10, 31.1, 31.2, nonché agli obblighi ex art. 1175 c.c. e art.1375 c.c. per i fatti richiamati negli atti di causa e nelle diffide ad adempiere del Concessionario (docc. 039, 040, 041);

 la condanna di UIRNet S.p.a. all'esatto adempimento dell'obbligo di accertare il mancato verificarsi dei presupposti di cui all'art. 29.a.(i)-(ii) della Convenzione di Concessione, di discutere le eventuali misure e/o condizioni di revisione ai sensi degli art. 31.1 e di avviare la procedura di revisione del PEF ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Concessione;

 la condanna di UIRNet S.p.a. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, in conseguenza del suddetto inadempimento e degli atti impugnati;

il tutto come meglio precisato nelle conclusioni del presente atto ed in aggiunta alle domande spiegate con il ricorso principale.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata da UIRNET S.P.A. il 16\12\2020 :

Risarcimento danno.

Accertare l'inadempimento grave del Gestore alle obbligazioni convenzionali e, per l'effetto, dichiarare la legittimità e liceità della risoluzione della Concessione di causa, disposta dal Concedente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Uirnet S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente impugnava l’atto di UIRNet S.p.a. con cui era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento della concessione per l’estensione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale e la conseguente escussione della fideiussione.

UIRNet S.p.a. si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione e comunque concludendo per il rigetto nel merito.

Alla camera di consiglio del 22.4.2020 veniva respinta sia l’eccezione di difetto di giurisdizione che la richiesta cautelare.

Con motivi aggiunti depositati il 2.11.2020 Logistica Digitale S.r.l. chiedeva l’accertamento della mancata realizzazione dei presupposti della concessione e del grave inadempimento di UIRNet S.p.a. ai propri obblighi oltre alla condanna al conseguente esatto adempimento ed al risarcimento danni.

Con nota depositata alla vigilia dell’odierna udienza di merito, le parti dichiaravano il sopravvenuto difetto di interesse per aver raggiunto un accordo bonario.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese possono essere compensate stante la concorde richiesta delle parti.

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